DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1993, n. 135

Type DPR
Publication 1993-02-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23/5/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1931, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089;

Vista la determinazione n. 3/92 con la quale la Corte dei conti relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta dall'Istituto nel triennio 1988/1990 e nella quale suggerisce talune modifiche allo statuto di detto Istituto in relazione alla composizione e alla durata del consiglio di amministrazione, ai compiti e alla istituzione delle sedi periferiche;

Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto suggerito dalla Corte dei conti;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari

1.L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti: a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonche' di quelle concernenti la qualita' delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati; b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti; c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate; d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari; e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari; f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 501/1923, recante disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali: "Art. 12. - E' istituito, con sede in Roma, un istituto confederale delle conserve alimentari, a cui devono appartenere tutti i fabbricanti di conserve, che le destinano alla vendita e che ne producono una quantita' annua superiore ai cinque quintali". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del R.D. n. 2126/1928, recante norme per il funzionamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari e della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari: "Art. 1. - L'istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, creato con R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501, assume la denominazione di 'Istituto nazionale per le conserve alimentari', con personalita' giuridica e sede in Roma". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - Per il titolo del D.P.R. n. 1260/1953 si veda nelle premesse. - Per il titolo del R.D.L. n. 501/1923 si veda nelle premesse.

Art. 2

S e d e

1.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari ha la sede centrale in Roma, via Archimede n. 59. 2. L'Istituto puo' costituire sedi periferiche in altre localita' in relazione alle effettive esigenze operative, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 3

Presidente

1.All'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, le parole: "e' nominato fino al rinnovo del consiglio di amministrazione e dura in carica fino alla nomina del successore" sono sostituite dalle seguenti: "rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, fino alla nomina del successore".

Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 1260/1953 e' il seguente: "Art. 3. - Il presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ha la rappresentanza legale dell'ente. Egli e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio fra membri del consiglio di amministrazione su una terna di nomi designati dal consiglio stesso. Presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, fino alla nomina del successore e alla scadenza puo' essere riconfermato.

Art. 4

Vice presidente

1.L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.".

Art. 5

Consiglio di amministrazione

1.L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da: a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) un funzionario del Ministero della sanita'; d) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; e) un funzionario dell'Istituto per il commercio con l'estero; f) due produttori di conserve alimentari animali; g) tre produttori di conserve alimentari vegetali; h) un rappresentante delle societa' cooperative produttrici di conserve alimentari. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. 3. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere f), g) e h) e' fatta su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di societa' di capitali o soci delle altre imprese o direttori di stabilimenti di produzione.".

Art. 6

Compiti del consiglio di amministrazione

1.Al primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale.".

2.La deliberazione concernente l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale e' sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro.

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 1260/1953 come sopra modificato: "Art. 5. - Al consiglio di amministrazione spetta: 1) di determinare l'indirizzo dell'attivita' dell'Istituto nei limiti dei compiti affidati allo stesso; 2) di deliberare gli atti di straordinaria amministrazione; 3) di determinare annualmente l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese industriali entro i limiti massimi stabiliti dalla legge; 4) di deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 5) di provvedere agli atti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale; 6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale. Le deliberazioni di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, e le deliberazioni di cui al n. 5 alla approvazione dello stesso Ministero e di quello del tesoro".

Art. 7

Comitato esecutivo

1.L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un comitato esecutivo composto: a) dal presidente dell'Istituto; b) da due componenti del consiglio di amministrazione eletti tra i produttori di conserve alimentari ed il rappresentante delle coop- erative; c) dai funzionari dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e foreste.".

Art. 8

Collegio revisori

1.Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, e' sostituito dal seguente: " 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati".

Nota all'art. 8: - L'art. 8 del D.P.R. n. 1260/1953, come sostituito dall'art. 8 del D.P.R. n. 1089/1986 poi modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 8. - Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle rela- tive variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".

Art. 9

Direttore generale

1.Il direttore generale e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BARUCCI, Ministro del tesoro

GORIA, Ministro delle finanze

VITALONE, Ministro del commercio con l'estero

FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 28

Nota all'art. 9: - La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

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