DECRETO 17 febbraio 1993, n. 142

Type Decreto
Publication 1993-02-17
Ultimo aggiornamento 1993-05-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16/5/93

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17, comma 3, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 5 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di indennita' di mobilita', ivi compresi gli oneri a carico delle imprese;

Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comma 5, nella parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalita' e delle condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', delle modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore si occupi alle altrui dipendenze, nonche' delle modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della richiamata legge n. 223/1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;

Inviato lo schema del presente regolamento per la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 12 gennaio 1993;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Domanda e relativa documentazione

1.Ai fini della corresponsione anticipata dell'indennita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori in mobilita', che intendano intraprendere un'attivita' autonoma o associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti, devono presentare istanza all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, per il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente, in relazione al luogo di residenza del lavoratore.

2.L'istanza di cui al comma 1 dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo o associato in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attivita' sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, l'istanza per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita' dovra' essere corredata da documentazione idonea ad attestare il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi stessi. Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione nel registro delle societa' presso il tribunale, compentente per territorio, nonche' nel registro prefettizio.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo dell'intero art. 7 della legge n. 223/1991 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro: "Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. 4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4. 5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6. 6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa' di gestione e partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. 8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di intergrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. 10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3. 14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni. 15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni". Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - L'art. 5 della citata legge n. 223/1991 e' cosi' formulato (per il testo dell'art. 7 si veda in note al titolo): "Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianita'; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. 3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, e' inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed e' annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidita', si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa e' tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale. 5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9 comma 1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. 6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa e' tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464". Nota all'articolo 1: - Per il testo dell'intero art. 7 della legge n. 223/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 2

Adempimenti procedurali

2.Le domande sono trasmesse, con cadenza mensile, alla sede INPS competente per territorio, corredate da un parere in ordine alla regolarita' della documentazione presentata.

3.La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla anticipazione dell'indennita' di mobilita', dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta sulla base dell'importo mensile dell'indennita' spettante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'interessato medesimo, senza tener conto degli adeguamenti di cui al comma 3 del richiamato art. 7.

4.Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori delle aree di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi diritto all'indennita' di mobilita', l'aumento fino ad un massimo di quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita', secondo le condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 7, e' attribuito subordinatamente al possesso del requisito di anzianita' gia' fatto valere per la concessione dell'indennita' stessa, elevato in misura pari al periodo trascorso tra l'11 agosto 1991 e la data del collocamento in mobilita'.

5.La sede INPS competente per territorio comunica alla sezione circoscrizionale l'accoglimento delle domande di corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'. La sezione circoscrizionale fornisce, con cadenza mensile, l'elenco delle domande accolte all'agenzia dell'impiego, competente per territorio, nonche' all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente interessato, per gli adempimenti di competenza.

Nota all'articolo 2: - Per il testo dell'intero art. 7 della legge n. 223/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 3

Modalita' e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze

1.I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per iscritto alla sede INPS che ha effettuato la liquidazione delle somme.

2.In tutti i casi di rioccupazione intervenuta nel suddetto periodo, l'INPS provvede al recupero delle somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu' di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui e' sorto l'obbligo della restituzione.

Nota all'articolo 3: - Per il testo dell'intero art. 7 della legge n. 223/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 4

Modalita' per la riscossione delle somme dovute dalle imprese

1.Agli effetti del versamento delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese devono presentare all'INPS, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, la documentazione atta ad individuare i lavoratori collocati in mobilita', le somme dovute, la forma di pagamento rateale o in un'unica soluzione.

2.Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilita'. Le rate successive sono corrisposte con la periodicita' prevista per la presentazione delle denunce contributive.

3.Per i lavoratori posti in mobilita' nel periodo intercorrente tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge n. 223/1991, le frazioni residuali di giorni inferiori a trenta non producono effetti ai fini del calcolo dell'aumento di cinque punti percentuali previsto dall'art. 5, comma 6, della legge stessa.

4.Il pagamento delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' eseguito in un'unica soluzione nel caso di cessazione o sospensione dell'attivita' dell'impresa. Qualora la cessazione o la sospensione di attivita' intervenga nel corso della rateazione, devono essere saldate in un'unica soluzione le rate residue.

5.Il pagamento rateale di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non comporta aggravio di interessi.

6.Nel caso di omesso o ritardato pagamento dell'importo complessivo o delle singole rate di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'intero art. 5 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse. - L'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 223/1991 e' cosi' formulato: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo". - L'art. 1, comma 2, della ripetuta legge n. 223/1991 e' cosi' formulato: "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento". - Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il seguente: "Art. 4. - 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari: a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori; c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva e' pari a quella di cui alla lettera a), sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. 2. La somma aggiuntiva non puo' superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresi' tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali. 3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorche' in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva e' dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. 7. La regolarizzazione puo' avvenire altresi', previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva e' dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del decreto- legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalita' stabilite dall'ente impositore. 8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, ed all'art. 3, comma 1. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988. 9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo. 10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati. 11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreche' il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7. 12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. 13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria e' efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purche' la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori. 15. Le sanzioni previste dall'art. 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto art. 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".

Art. 5

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993

Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 155

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