Entrata in vigore della legge: 16/5/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA: Il decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1993, N. 61. All'articolo 1: al comma 1, dopo la parola: "comunque" e' inserita la seguente: "improrogabilmente"; le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato"; al comma 2, la parola: "provvisoriamente" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente alla durata del comando di diritto"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' inquadrato a domanda nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 19, commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al termine della procedura di inquadramento il personale che ha presentato domanda di inquadramento mantiene la posizione di comando presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza. 2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989". Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle universita' di appartenenza, ad eccezione di quelle gia' attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede. 2. Sono di competenza delle universita', inoltre, i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi della vista, nonche' tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo, da adottare in conformita' alle norme ed alle procedure generali regolatrici della materia. Art. 1-ter. - 1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle universita', fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche".