DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1993, n. 164

Type DPR
Publication 1993-03-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30/5/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, con il quale e' stato istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli;

Considerato che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, occorre stabilire le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Sede del Comitato

Nota all'art. 1: - Per il titolo della legge n. 169/1992 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Delega per la presidenza del Comitato

1.Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, dal direttore generale della produzione agricola.

Art. 3

Sostituzione dei componenti del Comitato

1.Qualora per qualsiasi motivo si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il presidente invia alle categorie interessate una richiesta di designazione per la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.

2.Alla nomina del sostituto si provvede con le formalita' e la procedura, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'intero art. 14 della legge n. 169/1992 si veda in nota alle premesse.

Art. 4

Cessazione della carica dei componenti del Comitato

1.I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio, ovvero in caso di dimissioni volontarie.

2.La cessazione per dimissioni volontarie ha effetto dalla data della loro accettazione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5

Decadenza dalla carica

2.La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'ufficio, sentito il parere del Comitato, ed e' comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

Convocazione del Comitato

1.Il Comitato e' convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente o il delegato, di cui all'art. 2, lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.

2.La convocazione e' effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3.In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato possono essere convocati anche telegraficamente o a mezzo telefax con preavviso non inferiore a tre giorni.

4.L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'indicazione della documentazione di riferimento.

5.Qualora motivi di particolare importanza od urgenza sopravvengano alla convocazione, il presidente puo' inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7

Riunioni del Comitato

1.Le riunioni del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti.

2.E' richiesta la presenza dei tre quarti dei suoi componenti per le deliberazioni di particolare rilevanza istituzionale.

3.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4.In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5.Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che almeno cinque componenti chiedano che le votazioni stesse siano effettuate a scrutinio segreto.

6.Il Comitato, quando sia chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, informa, con lettera raccomandata, coloro che hanno richiesto il riconoscimento di una denominazione d'origine, del luogo e della data della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno nella parte di loro interesse. Analoga informazione e' data, con le stesse formalita', a coloro che hanno richiesto la modifica della disciplina riguardante un precedente riconoscimento di denominazione d'origine, nonche' a tutti gli utilizzatori della denominazione d'origine stessa.

Nota all'art. 7. - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge n. 169/1992 (per il titolo si veda in nota alle premesse): "Art. 15. - 1. Il Comitato nazionale di cui all'art. 14: a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'art. 4; b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge; c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali".

Art. 8

Commissioni istruttorie

1.Il Comitato, qualora ne ravvisi la necessita', puo' costituire, nel proprio ambito, una o piu' commissioni per l'espletamento di attivita' istruttorie connesse ai compiti previsti dall'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, nonche' nominare relatori su determi- nate questioni per riferirne al Comitato stesso.

2.Le commissioni debbono essere istituite tenuto conto delle categorie rappresentate nel Comitato.

3.Le commissioni incaricate dell'espletamento dei compiti istruttori in ordine all'attivita' del Comitato, di cui al citato art. 15, comma 1, lettera a), devono osservare la procedura prevista dall'art. 7, comma 5, del presente regolamento.

Nota all'art. 8. - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge n. 169/1992 (per il titolo si veda in nota alle premesse): "Art. 15. - 1. Il Comitato nazionale di cui all'art. 14: a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'art. 4; b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge; c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali".

Art. 9

Verbalizzazione

1.Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 11, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonche' il parere e le deliberazioni adottati.

2.Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimita', nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.

3.Il verbale, di cui e' rimessa copia ai componenti del Comitato, e' letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10

Pubblicazione dei pareri del Comitato

1.I pareri del Comitato resi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, eventuali rilievi od osservazioni.

Nota all'art. 10 - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge n. 169/1992 (per il titolo si veda in nota alle premesse): "Art. 15. - 1. Il Comitato nazionale di cui all'art. 14: a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'art. 4; b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge; c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati in relazione alle sue attivita' istituzionali".

Art. 11

S e g r e t e r i a

1.E' costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 45

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