Entrata in vigore della legge: 29/05/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 giugno 1993.
Art. 2
1.Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sara' disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.
2.Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3.Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi' disciplinate le modalita' di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.
4.La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sara' rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82. All'articolo 4, al comma 2, la parola: "concede" e' sostituita dalle seguenti: "tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, puo' concedere". All'articolo 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: "sono raddoppiati" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano". L'articolo 9 e' soppresso. L'articolo 12 e' soppresso. All'articolo 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1 gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto".