DECRETO 16 marzo 1993, n. 168

Type Decreto
Publication 1993-03-16
Ultimo aggiornamento 1993-06-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18/6/1993

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 31, comma 2, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione siano adottate norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Collegio nazionale dei periti agrari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 259 del 25 gennaio 1993);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Sessioni - Sedi di esame

1.Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2.Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

3.Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle citta' sedi degli istituti tecnici agrari statali di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente paragrafo 1.

4.I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto tecnico agrario statale sede regionale d'esame, di cui all'elenco allegato all'annuale ordinanza prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta domanda verra' inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio dei periti agrari competente ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54.

5.Il contributo di L. 3.000 e la tassa di L. 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame. AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1.Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso sia del diploma di maturita' tecnica agraria, conseguito presso un istituto tecnico statale o legalmente riconosciuto, sia, in conformita' alle direttive impartite dal Collegio nazionale dei periti agrari, di almeno uno dei requisiti prescritti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, ossia il compimento di un periodo di pratica biennale ovvero lo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata.

Art. 3

Domande di ammissione

1.Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio dei periti agrari indicato nel precedente art. 1.

2.Le domande si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In via alternativa le domande, compilate secondo le modalita' previste dal paragrafo 1 del presente articolo, possono essere presentate a mano, nei termini indicati dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione d'esame, direttamente al Collegio dei periti agrari indicato nel precedente art. 1, che rilascera' apposita ricevuta.

3.Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

4.L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 4

Modalita' per la presentazione della domanda

2.La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5

Documentazione

Art. 6

Adempimenti dei collegi dei periti agrari

1.Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti agrari verificano la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi.

2.Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei periti agrari ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalita' stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

3.A ciascuna domanda i competenti collegi allegheranno d'ufficio la certificazione, rilasciata con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo, attestante l'iscrizione dell'interessato al Registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, asseverato con certificazione contributiva.

Art. 7

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.

3.Uno dei membri della commissione viene scelto tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino o abbiano insegnato negli istituti tecnici agrari.

4.Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti agrari liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale dei periti agrari, in numero corrispondente ai commissari da nominare.

5.Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

Art. 8

Sostituzioni

1.Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto nella categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Collegio nazionale dei periti agrari.

2.In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.

3.Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.

4.In caso di accertata urgenza e necessita' ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione - ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate - puo' disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente art. 7.

Art. 9

Funzionamento delle commissioni

1.Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 30 e non piu' di 60 candidati.

2.Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, e' data facolta' al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.

3.Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.

4.Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.

5.A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

6.Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennita' stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e succes- sive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.

Art. 10

Prove di esame - Valutazioni

1.Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche, ed in una prova orale.

2.Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo art. 18.

3.La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte e/o scritto- grafiche e 60 alla prova orale.

4.Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte e/o scritto-grafiche.

5.L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

6.La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e' costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale, ed e' espressa in centesimi.

Art. 11

Svolgimento delle prove di esame

1.Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato nelle ordinanze ministeriali, con le quali sono annualmente indette le relative sessioni d'esame.

2.I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

3.La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta e/o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati.

4.Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.

5.L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato per conoscenza ai competenti collegi dei periti Agrari, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

6.Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui al paragrafo precedente.

7.Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

8.I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data.

9.La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni gia' stabiliti in calendario. Al riguardo la commissione puo' eccezionalmente fissare - tenendo presenti sia le esigenze prospettate dagli interessati, sia le necessita' di una conclusione in tempi ragionevoli del procedimento - eventuali sedute supplementari.

Art. 12

Annullamento di prove di esami

1.Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

2.Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

3.Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale puo' anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarita' sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

4.I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, vengono segnalati al competente collegio dei periti agrari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o piu' sessioni di esami.

Art. 13

Pubblicazione dei risultati delle prove orali

1.La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

2.I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.

Art. 14

Candidati non abilitati

1.I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, essendo comunque esclusa la possibilita' di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli gia' versati.

Art. 15

Adempimenti conclusivi

1.Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito agrario, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e/o scritto-grafiche e nella prova orale.

2.Copie di tale elenco vengono affisse all'albo dell'istituto sede degli esami ed in quello dei competenti collegi dei periti agrari.

3.Gli atti relativi all'espletamento della sessione, dopo la sua chiusura, vengono consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto sede d'esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4.Gli istituti di cui al precedente comma 3 provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario ai fini degli adempimenti di competenza.

Art. 16

Diplomi e certificazioni

1.I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato.

2.In caso di perdita del diploma originale puo' essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformita' alla procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturita'.

3.I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente art. 1.

Art. 17

Liquidazione dei compensi ai commissari

1.Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformita' di quanto previsto per gli esami di maturita' dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

2.I fondi occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessita' e nel rispetto delle vigenti procedure di contabilita' dello Stato.

Art. 18

Programma di esame PRIMA PROVA SCRITTA.

1.La prima prova scritta vertera' su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

2.Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonche' la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi. SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA.

3.La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguardera' l'illustrazione di miglioramenti fondiari-agrari ed i relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti aziendali con i corrispondenti computi metrici.

4.In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi. MODALITA' COMUNI ALLE DUE PROVE SCRITTE E/O SCRITTOGRAFICHE.

5.Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti. PROVA ORALE.

6.Il colloquio vertera' sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

7.Sara' richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

8.Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

Art. 19

R i n v i o

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nella parte compatibile, le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, concernente il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, ed alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1993

Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 380

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