DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1993, n. 188
Entrata in vigore del decreto: 12-9-93
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visti:
la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
gli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione medesima, regole 23 e 42, adottati dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) il 21 aprile 1988, e le regole 8, 20 e 22 adottate dall'Organizzazione medesima il 28 ottobre 1988, entrati in vigore, con la procedura automatica di cui all'art. VIII della stessa convenzione, rispettivamente il 22 ottobre 1989 ed il 29 aprile 1990;
Ritenuto necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, estendere taluni precetti della normativa internazionale che riguardano, in riferimento alle navi da passeggeri con locali da carico ro-ro ed alle navi da carico ro-ro, la prevenzione ed il controllo dei danni alla integrita' dello scafo e delle sovrastrutture, l'installazione dell'illuminazione di emergenza supplementare e le condizioni di stabilita' delle navi anche a navi nazionali non soggette alla convenzione;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Considerata l'opportunita' di integrare il predetto regolamento di sicurezza;
Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Le navi da passeggeri con locali da carico ro-ro o di categoria speciale e le navi da carico ro-ro che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 12, in navigazione nazionale o in navigazione nazionale costiera, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 2.
2.Tali disposizioni si applicano alle navi nuove dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse disposizioni sono tenute ad adeguarsi le navi esistenti entro un anno dalla predetta data.
3.Sono navi nuove quelle la cui costruzione e' iniziata il giorno di entrata in vigore del presente decreto o posteriormente.
4.Sono navi esistenti quelle la cui costruzione e' iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 35, lettera a), della legge n. 616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) e' il seguente: "Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione; (Omissis)". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Sul ponte di comando devono essere sistemati indicatori, di tipo riconosciuto dall'ente tecnico, per tutti i portelloni a fasciame, portelloni di carico ed altri mezzi di chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero portare ad un grave allagamento di un locale di categoria speciale o di un locale ro-ro. Il sistema indicatore deve essere progettato secondo il principio "in sicurezza in caso di avaria" (fail-safe) e deve indicare se il portellone non e' completamente chiuso o non e' fissato. L'alimentazione di energia per il sistema indicatore deve essere indipendente dall'alimentazione di energia per il funzionamento ed il fissaggio dei portelloni.
2.Devono essere altresi' sistemati dispositivi, quali una sorveglianza televisiva o un sistema rivelatore di ingresso d'acqua, intesi a fornire sul ponte di comando l'indicazione di qualsiasi passaggio d'acqua attraverso i portelloni prodieri, i portelloni poppieri o qualsiasi altro portellone di carico o di imbarco veicoli che possa portare ad un grave allagamento dei locali di categoria speciale o dei locali ro-ro.
3.I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono avere un servizio di ronda oppure devono essere controllati mediante mezzi efficaci, quale una sorveglianza televisiva, in modo tale da poter osservare, mentre la nave e' in navigazione, movimenti di veicoli dovuti ad avverse condizioni meteomarine, oppure un accesso di passeggeri non autorizzato.
4.In tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati deve essere sistemata una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile, a meno che non sia installato il sistema di illuminazione di emergenza supplementare, prescritto dal comma 5.
5.In tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri deve essere realizzato un sistema di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L'illuminazione deve essere tale da fare prontamente individuare la via per raggiungere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano mantenuti continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa, il Ministero puo' consentire un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto delle lampade. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio.
Art. 3
1.Tutte le navi di cui all'art. 1, che effettuano navigazione nazionale litoranea, hanno l'obbligo di sistemare i dispositivi previsti all'art. 2, comma 1.
Art. 4
1.Tutte le navi nuove che trasportano passeggeri in navigazione nazionale oltre le venti miglia dalla costa devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento dopo un'avaria, le condizioni di stabilita' di cui alla regola 8, paragrafi 2.3, 2.4, 5, 6.2, degli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, approvata il 21 aprile 1988 dall'Organizzazione internazionale marittima.
Art. 5
1.Dopo il completamento della caricazione della nave e prima della sua partenza, il comandante deve determinare l'assetto e la stabilita' della nave stessa e deve altresi' accertare, provvedendo alla relativa annotazione sui libri di bordo, che la nave soddisfi ai criteri di stabilita' previsti nelle regole pertinenti. A tale scopo puo' essere impiegato un elaboratore elettronico predisposto per i controlli delle condizioni di carico e di stabilita'.
2.Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le navi di cui all'art. 1, adibite a navigazione nazionale, nazionale costiera e nazionale litoranea.
Art. 6
1.Su tutte le navi da passeggeri e le navi da carico che trasportano personale tecnico, operai o conducenti di rotabili in numero superiore a 34, nuove ed esistenti, abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea (se con piu' di 150 persone oltre l'equipaggio) e nazionale locale (se con piu' di 350 persone oltre l'equipaggio), deve essere effettuata ad intervalli periodici non superiori a cinque anni una visita a nave scarica ai fini di accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione longitudinale del centro di gravita' della nave vacante. La prova di stabilita' della nave deve essere ripetuta ogni qualvolta, rispetto alle informazioni di stabilita' approvate, si riscontri o si preveda uno scarto superiore al 2% dal dislocamento a nave vacante, o uno scarto della posizione longitudinale del centro di gravita' superiore all'1% di L.
2.Detta visita deve essere eseguita in occasione del rinnovo del certificato di classe.
Art. 7
1.Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
TESINI, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 50
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.