DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993, n. 190

Type DPR
Publication 1993-04-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 30/6/93

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.E' istituita la delegazione di spiaggia di Porto Tolle che as- sume la corrispondente denominazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ambito del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e' il seguente: "Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 30 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'art. 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che e' parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1.Il presente regolamento entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

TESINI, Ministro della marina mercantile

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

ANDO', Ministro della difesa

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 49

Allegato

ALLEGATO CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

```

```

| GIURISDIZIONE LITORANEA |

|_______|

Capita-| Uffici |Limiti ter- |Uffici |Delegazioni | Giurisdizione

nerie |circon- | territo- |marit- | di spiag- |(ai fini marit-

di porto|dariali | riali dei | timi | gia | timi sul ter-

| marit- | circondari |locali | |ritorio delle

| timi | | | |province sotto-

| | | | | indicate)

_|_|__|_|__|_______

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA Chioggia| |Dalla foce | |Scardovari |Venezia, limi- | | del Po di | |Porto Levante| tatamente al | | Goro esclu-| |Porto Tolle | comune di | | sa a Pelle-| | | Chioggia, | | strina | | | Cavarzere, | | esclusa, | | | Cona. | | ma com- | | |Mantova | | presa la | | |Rovigo | | diga Nord | | | | | del porto | | | | | di Chioggia| | | _|_|__|_|__|__ Venezia | |Da Pelle- | |Pellestrina |Venezia, esclu- | | strina in- | |Alberoni | si i comuni di | | clusa, | |Burano | Chioggia, Ca- | | esclusa la | |Jesolo | varzere e Cona. | | diga Nord | | |Padova, Verona, | | del porto | | | Brescia, Ber- | | di Chiog- | | | gamo, Trento, | | gia alla | | | Bolzano, Bel- | | vecchia | | | uno, Vicenza, | | foce del | | | Pordenone, | | fiume | | | Treviso, Udine, | | Piave | | | esclusi i co- | | | | | muni sulla si- | | | | | nistra del | | | | | Tagliamento. | | | | |Pordenone |__|_|_|____| |Caorle |Dalla vec- | | | | | chia foce | | | | | del fiume | | | | | Piave alla | | | | | foce del | | | | | fiume | | | | | Taglia- | | | | | mento | | |

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.