DECRETO 23 dicembre 1992, n. 578

Type Decreto
Publication 1992-12-23
Ultimo aggiornamento 1993-06-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/6/93

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto in particolare l'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 il quale destina il 3% del contributo di cui alla legge 12 aprile 1982, n. 597 all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI, Ente nazionale italiano di unificazione e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, che all'art. 6 stabilisce che l'erogazione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, deve avvenire secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che il contributo di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, debba essere determinato anche in relazione all'attivita' di predisposizione di normative tecniche svolte dagli enti federati all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione);

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, concernente il presente regolamento relativo a: "Criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI e al Comitato elettrotecnico italiano - CEI in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46";

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'attivita' di normazione di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) secondo programmi annuali da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di arrivo.

3.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' procedere con cadenza semestrale alla revisione dei preventivi di spesa di cui al precedente comma 2.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 46/1990 reca "Norme per la sicurezza degli impianti". Per il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 2. - Il D.P.R. n. 447/1991 reca il "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 447/1991 si veda in nota all'art. 3. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1990: "Art. 1 (Installazione degli impianti). - 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo".

Art. 2

2.Per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, predisposti sulla base di indicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sara' destinata una somma massima pari al 20% della ripartizione assegnata a ciascun ente in base ai criteri di cui al comma precedente.

Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1990: "Art. 9 (Finanziamento all'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti". - Per il testo dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 447/1991 si veda nota all'art. 3.

Art. 3

1.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della relazione semestrale sui lavori svolti, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, verificata la rispondenza dell'attivita' svolta al programma approvato, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione stessa, provvede all'erogazione del contributo di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Detta erogazione puo' coprire i costi rendicontati nella relazione semestrale nella misura massima del 70% e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, comma 1, salvo che per i programmi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, per i quali il contributo copre integralmente i costi sostenuti.

2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' richiedere in ogni momento chiarimenti sull'andamento dei programmi e, a fronte di accertare inadempienze, predisporre i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

3.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiede all'UNI ed al CEI la trasmissione dei documenti contabili per la verifica dei costi di cui all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 447/1991: "Art. 6 (Attivita' di normazione tecnica). - 1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attivita' di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 4

1.Considerato che il decreto di attuazione del presente regolamento viene emanato in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il contributo relativo all'anno 1992, previsto dall'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, determinato secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente art. 2 e' concesso anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 3, comma 1, purche' finalizzato per l'attivita' derivante dalla diffusione agevolata della normativa di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve dagli enti normatori UNI e CEI, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, una relazione illustrativa della suddetta attivita' di diffusione, al fine di consentire la verifica di rispondenza dell'attivita' stessa alle finalita' per le quali il contributo viene erogato.

3.In caso di mancata ottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non provvede all'erogazione del contributo, secondo le procedure di cui all'art. 3, comma 1, previsto per il 1993.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO Il Ministro del tesoro BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993

Registro n. 5 Industria, foglio n. 371

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