LEGGE 7 giugno 1993, n. 193
Entrata in vigore della legge: 19-06-93
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia, Giuliano Vassalli, - il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Obbligo di estradare Ciascuna parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' competenti dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 Reati che danno luogo all'estradizione 1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. 2. L'estradizione per l'esecuzione di una o piu' pene inflitte per i reati previsti dal paragrafo 1 e' concessa se la durata della pena complessiva ancora da scontare e' superiore a sei mesi. 3. Quanto l'estradizione ha ad oggetto piu' fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entita' della pena previste nei paragrafi 1 e 2, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, e' concessa anche per gli altri. 4. Per i reati in materia fiscale e valutaria, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 Rifiuto di estradizione 1. L'estradizione non e' concessa: a) se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta, o gode sul suo territorio del diritto di asilo; b) se per lo stesso fatto la persona richiesta e' o e' stata sottoposta nella Parte richiesta a procedimento penale, salvo che questo si sia concluso con una pronuncia che abbia accertato il difetto di giurisdizione; c) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo lalegge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; d) se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte; e) se la persona richiesta e' stata o sara' giudicata nella Parte richiedente da un giudice che, in relazione al fatto per il quale e' richiesta l'estradizione, ha una competenza provvisoria o attribuita per circostanze particolari e eccezionali; f) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico. Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di estradizione, motivata per un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti; g) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare; h) se la persona richiesta e' minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, ovvero non prevede per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. L'estradizione non e' concessa ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata in contumacia se alla persona condannata non e' stata notificata la citazione a giudizio o se la stessa non ha potuto beneficiare dei diritti fondamentali di difesa.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 Rifiuto facoltativo di estradizione L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, su territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa; c) se il fatto per la quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del fatto in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 Pena di morte Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo' essere concessa solo se detta Parte da' assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 Instaurazione di procedimento penale nella Parte richiesta 1. Nei casi in cui l'estradizione non e' consentita per i motivi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ciascuna delle Parti, a domanda dell'altra Parte, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'instaurazione, in base alla propria legge, di un procedimento penale. 2. Alla domanda e' allegata copia autentica della documentazione processuale e ogni altro elemento utile. 3. La parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 Principio di Specialita' 1. La persona estradata non puo' essere perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per cui e' stta concessa l'estradizione, salvo che nei casi seguenti: a) quando la Parte richiesta vi acconsente. In tal caso deve essere presentata una domanda corredata dai documenti prescritti dall'articolo 8 e da un verbale contenente le dichiarazioni rese ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente dalla persona estradata. b) quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona estradata non ha lasciato, entro i quarantacinque giorni successivi al suo rilascio, il territorio della Parte richiedente oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato. 2. Quando la qualificazione data al fatto viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita o giudicata solo se gli elementi costitutivi del reato secondo la nuova qualificazione consentano l'estradizione. 3. Salvo il caso previsto al paragrafo 1 lettera b), e' necessario il consenso della Parte richiesta per la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla consegna alla Parte richiedente. A questo fine si trasmette la domanda di estradizione presentata dallo Stato terzo nonche' il verbale contenente le dichiarazioni rese ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente dalla persona estradata. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non precludono la possibilita' di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento e' previsto dalla legge della Parte richiedente.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 Domanda 1. Alla domanda di estradizione devono essere allegati: a) l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza irrevocabile di condanna. b) una esposizione dei fatti, l'indicazione del tempo e del luogo della loro commissione e la loro qualificazione giuridica; c) il testo delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione; d) i dati segnaletici della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la nazionalita'; e) se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di pena, l'indicazione della pena ancora da scontare. 2. La domanda e i documenti previsti nel paragrafo 1 devono essere firmati dall'autorita' competente e muniti del timbro dell'Ufficio. 3. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta domanda alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato su domanda della Parte richiedente.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 Arresto provvisorio ed altri provvedimenti 1. Se in caso di urgenza di una Parte domanda l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte puo' arrestarla o applicare altri provvedimenti cautelari prima di ricevere la domanda di estradizione. 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del provvedimento o della sentenza menzionata all'articolo 8 paragrafo 1 lettera a), e la dichiarazione che ne sara' chiesta l'estradizione. La domanda deve inoltre contenere la descrizione del fatto, con l'indicazione del tempo e del luogo della commissione, la specificazione del reato e della pena per esso prevista o della pena ancora da scontare, le generalita' della persona, nonche' ogni altra informazione utile a identificarla e a determinarne la nazionalita'. 3. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente del seguito dato alla domanda, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altri provvedimenti cautelari. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 8 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data indicata nel paragrafo 3, l'arresto provvisorio e gli altri provvedimenti cautelari cessano di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di provvedimenti cautelari, se la domanda di estradizione perviene successivamente. 5. Nelle circostanze previste nel paragrafo 1 puo' essere concesso, su domanda, il sequestro provvisorio degli oggetti indicati nell'articolo 12. In tal caso si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10 Decisione e consegna della persona 1. Se la domanda di estradizione ha i requisiti previsti dalla presente Convenzione, la Parte richiesta dispone senza indugio la ricerca della persona da estradare e adotta nei suoi confronti, ove necessario, i provvedimenti cautelari previsti dalla propria legge. 2. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione, Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 3. Se l'estradizone e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale e' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le misure cautelari applicate alla persona da estradare. 4. Il termine per la consegna e' di venti giorni dalla data di cui al paragrafo 3 e, a domanda della Parte richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. 5. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine di cui al paragrafo 4, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare. In tal caso quest'ultimo e' posto in liberta' e l'estradizione, se nuovamente richiesta per lo stesso fatto, puo' essere rifiutata.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 Consegna rinviata o temporanea 1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento penale o sconta una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. 2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione la Parte richiesta puo' differire la consegna della persona da estradare finche' il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, e' calcolata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 Consegna di oggetti 1. La parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'estradizione e' concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali e' stato commesso il reato o che ne costituiscono il frutto. 2. Gli oggetti indicati nel paragrafo 1 sono consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo' consegnarli a condizione che le siano restituiti. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento gli oggetti sono restituiti senza indugio alla Parte richiesta.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 Concorso di domande di estradizione Se una Parte ed altri Stati domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione del reato, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, delle date di ricezione delle domande.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14 Informazioni sull'esito del procedimento La Parte richiedente informa la Parte richiesta dell'esito del procedimento penale per il quale e' stata concessa l'estradizione.
Convenzione - art. 15
ARTICOLO 15 Transito 1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte. 2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi della presente Convenzione. 3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, la quale fornira' i dati relativi all'identita' della persona alla quale si riferisce la domanda, dara' indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare. Inoltre attestera' l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrra' gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'art. 9.
Convenzione - art. 16
ARTICOLO 16 Modalita' delle comunicazioni e lingue 1. Le Autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. Sono ammesse anche le comunicazioni per via diplomatica. Le domande di cui all'articolo 9 possono essere inoltrate anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 2. Non e' richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, ne' la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.
Convenzione - art. 17
ARTICOLO 17 Spese 1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate. 2. Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto aereo. 3. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Convenzione - art. 18
ARTICOLO 18 Ratifica ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sara' effettuato a Varsavia. 2. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per ordine del Presidente Per ordine del Consiglio di della Repubblica Italiana Stato della Repubblica Popolare di Polonia Giuliano Vassalli Lukasz Balcer Parte di provvedimento in formato grafico
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