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LEGGE 7 giugno 1993, n. 194

Current text a fecha 1993-06-18

Entrata in vigore della legge: 19-06-93

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI FIRMATA A TORONTO IL 17 NOVEMBRE 1977. Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi: 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, e' imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il piu' elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromiladollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa: a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Oid Age Security Act; e b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall'Autorita' competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessita', convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria. 4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennita' di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purche' non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono. 5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2. 6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere regionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica puo' scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

Protocollo - art. 2

Art. 2 1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a cio', hanno firmato il presente Protocollo. FATTO in duplicato a Ottawa il 20 marzo 1989, in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede. Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Canada [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=093G025300100020110001&dgu=1993-06-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-06-18&art.codiceRedazionale=093G0253)