LEGGE 7 giugno 1993, n. 195
Entrata in vigore della legge: 19-06-93
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TURCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Hanno convenuto le seguenti disposizioni. Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Accordo - art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: a) per quanto concerne la Turchia: i) l'imposta sul reddito (gelir vergisi); ii) l'imposta sulle societa' (kurumlar vergisi); iii) il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu); iv) il contributo al fondo per il sostegno della carita' e solidarieta' sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu); e v) il contributo al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento l'ampliamento dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma fonu); (qui di seguito indicate quali "imposta turca") b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Accordo - art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) i) il termine "Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi comprese le zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonche' la piattaforma continentale sulla quale la Turchia ha, in conformita' al diritto internazionale, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle sue risorse naturali; ii) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona al di fuori delle acque territoriali dell'italia che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino e le risorse naturali; b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Turchia o l'Italia; c) il termine "imposta" designa le imposte previste dall'articolo 2 del presente Accordo; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) il termine "nazionali" designa: i) per quanto concerne la Turchia tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' turca in conformita' al codice di nazionalita' turca, nonche' tutte le persone giuridiche, le societa' di persone, o associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in Turchia; ii) per quanto concerne l'Italia, tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' italiana, tutte le persone giuridiche, le societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in Italia; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) l'espressione "autorita' competente" designa: i) in Turchia, il Ministero delle Finanze e delle Dogane; ii) in Italia, il Ministero delle Finanze; i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo stradale sia impiegato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente. 2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relative alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 RESIDENTI 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, dell asede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed econoiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.
Accordo - art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) i) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere o attivita' si potragga per un periodo superiore a sei mesi; ii) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o altro personale assunto dall'impresa a detto fine, ma solo se tale attivita' si potrae nel Paese (per lo stesso progetto o per uno collegato), per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausliario. 4. Una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impres dell'altro Stato contraente e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato contraente se detta persona: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) non ha detto potere, ma dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegna di merci per conto dell'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Accordo - art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricola o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricola e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono, altresi', considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Accordo - art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 TRASPORTO INTERNAZIONALE 1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.
Accordo - art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utli di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato contraente include fra gli utili di una impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili cosi' inclusi sono considerati dal primo Stato utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indpendenti, allora detto altro Stato fara' una apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili, allorche' detto altro Stato considera la correzione giustificata. Nel determinare tale correzione dovra' usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni di questo Accordo, e le Autorita' competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.
Accordo - art. 10
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