LEGGE 18 giugno 1993, n. 191
Entrata in vigore della legge: 19/6/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______ AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. ______
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 113. All'articolo 1: al comma 1, le parole: "per l'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1993 e 1994"; al comma 2, le parole: "Per l'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 1993 e 1994"; al comma 3, primo periodo, le parole: "Per l'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 1993 e 1994"; e al terzo periodo, le parole: "per l'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1993 e 1994"; al comma 4, le parole da: "le societa' in liquidazione che abbiano cessato" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "le societa' in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attivita' e le societa' cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le societa' di persone e' determinato nella misura di lire 250.000"; al comma 5, le parole da: "in lire 110.560 milioni per l'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994"; e le parole: "stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".
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