DECRETO 11 giugno 1993, n. 217
Riscossione del contributo
2.Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e' versato, con le modalita' previste per l'IRPEF, a titolo di acconto nell'anno cui il contributo si riferisce secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, e a saldo entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
3.Il versamento in acconto del contributo e' commisurato, in misura pari a quella prevista per il versamento d'acconto dell'IRPEF, all'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ovvero al minor importo determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera b), della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di omessa dichiarazione, l'acconto e' commisurato, nella stessa misura, all'importo del contributo che avrebbe dovuto essere corrisposto sulla base del reddito complessivo non dichiarato ai fini dell'IRPEF.
4.Il versamento a titolo di acconto del contributo va effettuato in due rate, la prima in misura pari al 40% dell'acconto dovuto entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente; la seconda, per la differenza, entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Qualora l'importo della prima rata non superi quello indicato all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il versamento in acconto e' effettuato in unica soluzione entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce.
5.Il versamento in acconto del contributo non e' dovuto se l'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente non supera il limite indicato, per i contribuenti soggetti all'IRPEF, all'art. 1, terzo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Il contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi non e' dovuto o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile qualora i relativi importi non superino il limite indicato all'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121; se tali importi superano il predetto limite sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.
7.Qualora nella dichiarazione dei redditi gli importi versati risultino superiori al contributo dovuto, la parte versata in eccedenza e' rimborsata d'ufficio, salvo che il soggetto interessato non scelga di computare tale eccedenza in diminuzione, anche in sede di acconto, dal contributo relativo al periodo d'imposta successivo. L'eccedenza risultante dalla dichiarazione non puo' essere compensata con le somme dovute relativamente alle imposte sui redditi.
8.I modelli per i versamenti di cui al comma 1 sono approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di rilascio dell'attestazione di pagamento, le modalita' di esecuzione dei versamenti in tesoreria, la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e i relativi controlli, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro emanato in applicazione dell'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni emanato in applicazione dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si applicano anche al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
9.I contributi non corrisposti dai soggetti obbligati sono riscossi mediante ruoli a norma dell'art. 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Fino all'importo indicato all'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, comprensivo della sopratassa e degli interessi, non si fa luogo ne' a iscrizioni a ruolo ne' a rimborsi.
10.Le modalita' per la corresponsione e il versamento del contributo riguardante i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4 sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, e successive modificazioni.
11.Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e nell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 7
Sanzioni e interessi relativi al contributo
1.In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del contributo a titolo di saldo e di acconto, si applicano le sopratasse di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella stessa misura stabilita per le infrazioni relative ai versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le sopratasse si applicano anche sul maggior ammontare del contributo liquidato ai sensi dell'art. 5, comma 1.
2.Nel caso di omissione o di incompletezza della dichiarazione dei redditi, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del contributo o del maggior contributo dovuto. Nel caso di infedelta' della dichiarazione dei redditi si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare del maggior contributo dovuto.
3.Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si estendono al contributo, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4.Nei casi previsti al comma 1, nonche' in caso di accertamento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, si applicano le disposizioni degli articoli 9, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 92 del D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 92 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, n. 3) e n. 6) e secondo comma, lettera c) o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". - Il titolo V del D.P.R. n. 600/1973 (articoli da 46 a 57) concerne le sanzioni applicabili nel campo dell'imposizione diretta. - Si trascrivono gli articoli 9, 20 e 21 del D.P.R. n. 602/1973: "Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 4,5 per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 4,5 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15. Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 21 (Interessi per prolungata rateazione). - Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del 4,5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
Art. 8
Disposizioni transitorie
2.Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2 e per i cittadini stranieri di cui alla lettera g) dello stesso articolo ad essi assimilati, i versamenti del contributo da effettuare nel 1992 secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, costituiscono versamenti a titolo definitivo in quanto relativi all'anno 1991. Il versamento del contributo per l'anno 1992 va effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1992.
3.Le disposizioni relative ai versamenti di acconto di cui all'art. 6, commi da 2 a 5, si applicano a tutti i soggetti indicati all'art. 2 a decorrere dall'anno 1993. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 giugno 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1993 Registro n. 23 Finanze, foglio n. 285
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' riportato nelle note alle premesse.
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