LEGGE 23 giugno 1993, n. 202
Entrata in vigore della legge: 24-6-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1993, N. 118. All'articolo 1: il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali. Nella composizione degli organi collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovra' tenere conto di tale trasferimento di attribuzioni"; i commi 3 e 4 sono soppressi. All'articolo 2: al comma 1, le parole: "d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa"; al comma 2, le parole: "degli enti di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "e dal riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA nonche' dal programma di razionalizzazione e liquidazione dell'EFIM". All'articolo 3: i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo e' determinato in conformita' alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficale n. 79 del 3 aprile 1992. Detto personale potra' essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ad esso attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto, e puo' essere altresi' utilizzato per la realizzazione delle intese di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni ivi comprese quelle rela- tive al riordino delle partecipazioni statali."; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 potra' essere trasferito, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli". All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, nello stato di previsione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, nonche' gli stanziamenti concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti in corrispondenti capitoli gia' istituiti o da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993". Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: "Art. 5- bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' trasformato in societa' per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Ministro del tesoro assume la titolarita' delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo per la determinazione degli indirizzi culturali e d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la definizione della politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.a.". 3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia iltaliana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. 4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse comune. Art. 5-ter. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di riordino del settore termale". Prima dell'allegato, e' inserita la seguente tabella: "TABELLA (prevista dall'articolo 3, comma 1) Livello Posti di funzione Qualifica di qualifica ___ ___ ___ C Dirigente generale 6 D Dirigente superiore 5 E Primi dirigenti 20 Qualifica funzionale IX 8 Qualifica funzionale VIII 24 Qualifica funzionale VII 13 Qualifica funzionale VI 16 Qualifica funzionale V 34 Qualifica funzionale IV 33 Qualifica funzionale III 14".
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