DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 207

Type DPR
Publication 1993-04-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 11/7/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo e' obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attivita'.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Nota all'art. 1: - L'art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi' recitava: "Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo e' obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalita' stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987. 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 1986".

Art. 2

1.L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalita' vivaci a forte contrasto con cielo e terra. 2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio. 3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia: a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potra' essere modificata; b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovra' contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali. 4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarita' della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia puo' comunque accertare la conformita' tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso. 5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell'ala. 6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo. 7. In caso di passaggio di proprieta' dell'apparecchio e' fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario. 8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalita' previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b). 9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia piu' rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresi' qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.".

Nota all'art. 2: - L'art. 5 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi' recitava: Art. 5 (Identificazione degli apparecchi). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalita' vivaci a forte contrasto con cielo e terra. 2. L'identificazione avviene a cura dell'Aero club d'Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia: a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e dal basso; b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovra' comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell'apparecchio. Dovra' inoltre essere riportata l'identita' della compagnia assicuratrice. 3. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarita' della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia puo' comunque accertare la conformita' tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso. 4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell'ala. 5. Per gli apparecchi non provvisti di motore e' sufficiente l'apposizione della targa metallica. 6 Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo. 7. In caso di passaggio di proprieta' dell'apparecchio e' fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario. 8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalita' previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b). 9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia piu' rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresi' qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio".

Art. 3

1.L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e' consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto piu' elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il limite di cui al comma 2 e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresi' vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale. 5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione. 6. E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo.".

Nota all'art. 3: - L'art. 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi' recitava: "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal terzo comma, l'attivita' e' consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il limite di cui al secondo comma e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonche' il lancio di oggetti o di liquidi in volo. 5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorita', civili e militari".

Art. 4

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