DECRETO 4 giugno 1993, n. 248
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia di commerico su aree pubbliche";
Visto l'art. 7 di tale legge che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;
Vista la lettera del Ministero della sanità 18 giugno 1992, n. 701/65, con la quale è stato espresso il previsto concerto per gli aspetti igienico-sanitari;
Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) e delle regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;
Ritenuto non opportuno aumentare da due a tre, nella commissione comunale di cui all'art. 4 della legge citata, il numero dei rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, in quanto il numero previsto è sufficiente a consentire un'adeguata presenza di tali organizzazioni nella commissione comunale in discorso;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 12 dicembre 1992, n. 192611;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1.Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge 28 marzo 1991, n. 112; per "registro" il registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge; per "autorizzazione" si intende l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge; per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte di "area pubblica", o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'art. 1, comma 1, della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata dalla legge; per "fiere-mercato o sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per "società di persone" si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandità semplice iscritte nel registro delle imprese; per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande; per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto); per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianto; per camera di commercio, la camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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