Act 093G0288

Type Decreto Ministeriale
Publication 1993-04-26
Ultimo aggiornamento 2008-11-22
State In force
Source Normattiva
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Allegato 3 SEZIONE I DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE A. NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA 1. Le "prove di migrazione" per la determinazione della migrazione specifica e globale sono effettuate utilizzando i "simulanti dei prodotti alimentari" previsti nel capilolo I del presente allegato e alle "condizioni convenzionali di prova della migrazione" specificate al capitolo II dello stesso allegato. 2. Le "prove sostitutive" che utilizzano i "mezzi di prova" alle "condizioni convenzionali delle prove sostitutive" di cui al capitolo III sono effettuate qualora per motivi tecnici inerenti al metodo d'analisi non sia possibile eseguire la prova di migrazione utilizzando i simulanti delle sostanze grasse (cfr. capitolo I). 3. Le "prove alternative" indicate nel capitolo IV sono consentite invece delle prove di migrazione con simulanti delle sostanze grasse in presenza dei presupposti di cui al capilolo IV. 4. Nei tre casi sovraesposti e' lecito: a) ridurre le prove ad un numero (ai numeri) che nel caso specifico in esame e' (sono) generalmente considerato/i il/i piu' rigoroso/i in base all'esperienza scientifica; b) omettere le prove di migrazione sostitutive o alternative qualora esista dimostrazione dell'impossibilita' di eccedere i limiti di migrazione in qualsiasi condizione prevedibile di impiego del materiale od oggetto in questione. CAPITOLO I Simulanti dei prodotti alimentari 1. Introduzione Poiche' l'impiego di prodotti alimentari per esaminare i materiali con cui i medesimi vengono a contatto non e sempre possibile si utilizzano simulanti classificati convenzionalmente come aventi natura di uno o piu' tipi di prodotti alimentari. I tipi di prodotti alimentari e i simulanti da utilizzare figurano nella tabella I. In pratica sono possibili varie mescolanze di tipi di alimenti ad esempio prodotti alimentari a base di sostanze grasse e acquosi che sono descritti nella tabella 2 con l'indicazione del simulante da utilizzare nella prova di migrazione. TABELLA I Tipi di prodotti alimentari e simulanti dei prodotti alimentari ___________ Tipo di Classificazione Simulante Abbreviazione prodotto convenzionale __________ Prodotti alimentari Prodotti alimentari Acqua Simulante A acquosi (prodotti per i quali l'allega- distillata alimentari acquosi to II del DM 26 aprile o acqua di con Ph>4,5) 1993, n. 220 prescri- qualita' ve il solo utilizzo equivalente del simulante A Prodotti alimentari Prodotti alimentari Acido Simulante B acidi (prodotti per i quali l'allega- acetico alimentari acquosi to II del DM 26 aprile con Ph<=4,5) 1993, n. 220 prescri- ve il solo utilizzo del simulante B Prodotti alimentari Prodotti alimentari Etanolo al Simulante C contenenti alcol per i quali l'allega- 10% (v/v). to II del DM 26 aprile Questa 1993, n. 220 prescri- concentrazione ve il solo utilizzo puo' essere del simulante C adeguata al tenore alcolico effettivo del prodotto alimen- tare se supera il 10% (v/v) Prodotti alimentari Prodotti alimentari Olio di oliva Simulante D a base di sostanze per i quali l'allega- rettificato o grasse to II del DM 26 aprile altri simulanti 1993, n. 220 prescri- di prodotti a ve il solo utilizzo base di sostan- del simulante D ze grasse _________ Prodotti alimentari secchi Nessuno Nessuna _________ 2. Scelta dei simulanti dei prodotti alimentari 2.1 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti Le prove sono effettuate impiegando i simulanti di prodotti alimentari sotto indicati, ritenuti i piu' rigorosi alle condizioni di prova specificate nel capilolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione: - acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa, - etanolo al 10% (v/v) in soluzione acquosa, - olio d'oliva rettificato ("simulante D di riferimento") Quest'ultimo simulante puo' tuttavia essere sostituito con una miscela sintetica di trigliceridi o olio di girasole o olio di mais con specifiche standard ("altri simulanti di prodotti alimentari a base di sostanze grasse", alimenti detti "simulanti D"). Qualora utilizzando uno di questi simulanti di prodotti a base di sostanze grasse si superino i limiti di migrazione per un giudizio di non conformita' e' obbligatorio, ove tecnicamente possibile, l'ulilizzo di olio d'oliva per una conferma dei risultati. Qualora tale conferma non sia tecnicamcnte possibile, e il materiale od oggetto superi i limiti di migrazione, lo stesso viene dichiarato non conforme al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n 220. 2.2 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tipi specifici di prodotti alimentari Il caso si riferisce esclusivamente alle seguenti circostanze: a) quando il materiale o l'oggetto e' gia' a contatto con un prodotto alimentare noto; b) quando il materiale o l'oggetto e' corredato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, di un'indicazione specifica dei tipi di prodotti alimentati descritti nella tabella I con i quali puo' o non puo' essere utilizzato, ad esempio solo per prodotti alimentari acquosi"; c) quando il materiale o l'oggetto e' corredato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 108, di un'indicazione specifica del prodotto alimentare o gruppo/i di prodotti alimentari menzionati nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 con i quali puo' o non puo' essere utilizzato. Tale indicazione e' espressa: i) nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio usando il "numero di riferimento" o la "descrizione dei prodotti alimentari" figuranti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministenale 26 aprile 1993, n. 220; ii) nella fase di vendita al dettaglio usando un'indicazione che si riferisca soltanto a pochi prodotti o gruppi di prodotti alimentari, di preferenza con esempi di facile comprensione In queste circostanze le prove sono effettuate utilizzando nei casi di cui alla lettera b) il/i simulante/i indicato/i come esempio nella tabella 2 e nei casi di cui alle lettere a) e c) ivi simulante/i menzionato/i nella tabella di cui all'allegato Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n 220. Qualora il/i prodotto/i o gruppo/i di prodotti alimentari non figurano nell'elenco indicato nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, si sceglie nella tabella 2 cio' che piu' corrisponde al prodotto o al gruppo di prodotti alimentari in esame. Se il materiale o l'oggetto e' destinato a venire a contatto con piu' di un prodotto o gruppo di prodotti alimentari con fattori di riduzione differenti, al risultato della prova si applica per ogni prodotto il corrispondente fattore di riduzione. Qualora uno o piu' risultati di tale calcolo superino i limiti imposti, il materiale non e adatto per quel particolare prodotto o gruppo di prodotti alimentari. Le prove sono effettuate alle condizioni specificate nel capitolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione del materiale od oggetto in questione. Tabella 2 Simulanti per prodotti alimentari da utilizzare in casi speciali ai fini della valutazione di materiali a contatto con alimenti _________ | Alimenti a contatto | Simulante _______|____ Esclusivamente alimenti acquosi Simulante A Esclusivamente alimenti acidi Simulante B Esclusivamente alimenti alcolici Simulante C Esclusivamente alimenti a base di sostanze grasse Simulante D Tutti gli alimenti acquosi e acidi Simulante B Tutti gli alimenti alcolici e acquosi Simulante C Tutti gli alimenti alcolici e acidi Simulante C e B Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e Simulante D e A acquosi Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e Simulante D e B acidi Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, Simulante D e C alcolici e acquosi Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, Simulante D,C e B alcolici e acidi ___________ CAPITOLO II Condizioni di prova (tempi e temperature) 1. Le prove di migrazione specifica e globale sono effettuate scegliendo tra i tempi e le temperature previsti nella tabella 3 quelli che corrispondono alle peggiori condizioni di contatto prevedibili per i materiali o oggetti di materia plastica in esame e a qualsiasi informazione dell'etichetta sulla temperatura d'uso massima. Pertanto se il materiale o l'oggetto di materia plastica e' destinalo a venire in contatto con un prodotto alimentare secondo una combinazione di due o piu' tempi e temperature previsti nella tabella la prova di migrazione e effettuata sottoponendo il campione in successione a tutte le peggiori condizioni prevedibili appropriate al materiale in questione utilizzando la stessa porzione di simulante. 2. Condizioni di contatto generalmente ritenute piu' rigorose In applicazione dei criteri generali secondo cui la determinazione della migrazione dovrebbe limitarsi alle condizioni di prova ritenute nel caso specifico in esame le piu' rigorose sulla base di dimostrazioni scientifiche vengono indicati qui di seguilo alcuni esempi di tali condizioni. 2.1 Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari in qualsiasi condizione di tempo e temperatura Ove non compaiono etichette o istruzioni per indicare i tempi e le temperature in situazioni d'impiego reale si utilizzano in funzione del tipo di alimento i simulanti A e/o B e/o C per 4 ore ad una temperatura di 100(gradi) C oppure per 4 ore ad una temperatura di riflusso mentre si utilizza il simulante D solo per 2 ore ad una temperatura di 175(gradi) C. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le piu' rigorose. 2.2 Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti a temperatura ambiente o inferiore per un periodo di tempo non specificato Qualora i materiali e gli oggetti rechino un'etichetta indicante lñutilizzo a temperatura ambiente o inferiore o qualora i materiali e gli oggetti siano per natura inequivocabilmente destinati ad essere utilizzati a temperatura ambiente o inferiore le prove di migrazione si effettuano ad una temperatura di 40(gradi) C per 10 giorni. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le piu' rigorose. 3. Migrazione delle sostanze volatili Le prove di determinazione della migrazione specifica nei simulanti delle sostanze volatili sono effettuate in modo da poter riconoscere la perdita di particelle volatili migranti che puo' verificarsi nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo. 4. Casi speciali 4.1 Per i materiali e gli oggetti destinati ad essere impiegati nei forni a microonde la prova di migrazione si effettua utilizzando un forno convenzionale oppure un forno a microonde a condizione che si scelgano dalla tabella 3 i tempi e le temperature adeguati. 4.2 Qualora si constati che l'esecuzione delle prove nelle condizioni previste nella tabella 3 produce modifiche fisiche o di altro genere nel campione che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame le prove di migrazione vengono effettuate nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo nelle quali non si verificano tali modifiche fisiche o di altro genere. 4.3 In deroga a quanto previsto nella tabella 3 e al paragrafo 2 se il materiale o oggetto in materia plastica puo' essere utilizzato nell'impiego reale per periodi di tempo inferiore a 15 minuti a temperature comprese tra 70(gradi) C e 100(gradi) C (ad es. "hot fill") - e cio' e' specificato da apposite etichette o istruzioni - si effettua solamente la prova di 2 ore a 70(gradi) C. Tuttavia, se il materiale o l'oggetto e destinato anche alla conservazione a temperatura ambiente detta prova viene sostituita da una prova a 40(gradi) C per 10 giorni convenzionalmente ritenuta piu' rigorosa. 4.4 In circostanze per le quali le condizioni specificate alla tabella 3 non coprono in misura adeguata le condizioni convenzionali di esecuzione delle prove di migrazione (ad es. in caso di temperature superiori a 175(gradi) C o di tempi inferiori a 5 minuti), possono essere utilizzate condizioni di prova piu' appropriate al caso in esame purche' le condizioni scelte possano riflettere le peggiori condizioni prevedibili di contatto con i materiali o gli oggetti in materia plastica in questione. Tabella 3 Condizioni convenzionali per prove di migrazione con simulanti di prodotti alimentari __________ Condizioni di contatto nell'impiego Condizioni di prova prevedibilmente peggiore _________ Durata di contatto Tempo di prova _________ t (minore o uguale) 5 min Cfr. condizioni al punto 4 5 min (minore) t (minore o uguale) 0,5 ore 0,5 ore 0,5 ore (minore) t (minore o uguale) 1 ora 1 ora 1 ora (minore) t (minore o uguale) 2 ore 2 ore 2 ora (minore) t (minore o uguale) 4 ore 4 ore 4 ora (minore) t (minore o uguale) 24 ore 24 ore t (minore) 24 ore 10 giorni _________ Temperatura di contatto Temperatura di prova _________ T (minore o guale) 5(gradi)C 5(gradi)C 5(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 20(gradi)C 20(gradi)C 20(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 40(gradi)C 40(gradi)C 40(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 70(gradi)C 70(gradi)C 70(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 100(gradi)C 100(gradi)C o temperatura di riflusso 100(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 121(gradi)C 121(gradi)C () 121(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 130(gradi)C 130(gradi)C () 130(gradi)C (minore) T (minore o uguale) 150(gradi)C 150(gradi)C () T (maggiore) 150(gradi)C 175(gradi)C () _________ () Questa temperatura e' utilizzata esclusivamente con il simulante D. Per i simulanti A, B o C la prova puo' essere sostituita con una effettuata a 100(gradi)C o a temperatura di riflusso per un tempo pari a quattro volte quello scelto in base alle regole generali di cui al paragrafo 1. CAPITOLO III Prove sostitutive di migrazione specifica e globale su simulanti delle sostanze grasse 1. Se per motivi tecnici connessi al metodo d'indagine non e' possibile effettuare la prova di migrazione utilizzando simulanti delle sostanze grasse si effettuano "prove sostitutive" utilizzando i "mezzi di prova" previsti nella tabella 4 in condizioni di prova corrispondenti alle condizioni di prova per il simulante D. Nella tabella 4 figurano alcuni esempi delle principali condizioni convenzionali di prova della migrazione e le corrispondenti condizioni convenzionali delle prove sostitutive. Per altre condizioni di prova non contemplate dalla tabella 4 vanno presi in considerazione questi esempi e l'esperienza gia' accumulata con il tipo di polimero in esame. Per ogni prova si utilizza un nuovo campione. Per ogni mezzo di prova si applicano le regole definite nel capitoli I e 11 per il simulante D. Ove appropriato si utilizzano i fattori di riduzione stabiliti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993 n. 220. Per verificare la conformata' con tutti i limiti di migrazione si sceglie il valore piu' allo ottenuto con tutti i mezzi di prova. Tuttavia, qualora si constati che l'esecuzione delle prove produce nel campione modifiche fisiche o di altro genere che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame i risultati relativi a questo mezzo di prova sono scartati e si sceglie tra i restanti valori quello piu' alto. 2. In deroga al punto 1, e possibile omettere una o due prove sostitutive previste nella tabella 4 se tali prove vengono generalmente ritenute non adeguate per il campione in questione sulla base di dimostrazioni scientifiche. Tabella 4 Condizioni convenzionali per prove sostitutive ___________ Condizioni di Condizioni di prova con prova con simulante D isoottano _____________ 10 giorni - 5(gradi)C 0,5 giorni - 20(gradi)C 10 giorni - 20(gradi)C 1 giorno - 20(gradi)C 10 giorni - 40(gradi)C 2 giorni - 20(gradi)C 2 ore - 70(gradi)C 0,5 ore - 40(gradi)C 0,5 ore - 100(gradi)C 0,5 ore - 60(gradi)C () 1 ora - 100(gradi)C 1 ora - 60(gradi)C () 2 ore - 100(gradi)C 1,5 ore - 60(gradi)C () 0,5 ore - 121(gradi)C 1,5 ore - 60(gradi)C () 1 ora - 121(gradi)C 2 ore - 60(gradi)C () 2 ora - 121(gradi)C 2,5 ore - 60(gradi)C () 0,5 ore - 130(gradi)C 2,0 ore - 60(gradi)C () 1 ora - 130(gradi)C 2,5 ore - 60(gradi)C () 2 ore - 150(gradi)C 3 ore - 60(gradi)C () 2 ore - 175(gradi)C 4,0 ore - 60(gradi)C () ___________ Tabella 4 Condizioni convenzionali per prove sostitutive _____________ Condizioni di Condizioni di prova con prova con etanolo (95%) MPPO() ____________ 10 giorni - 5(gradi)C - 10 giorni - 20(gradi)C - 10 giorni - 40(gradi)C - 2,0 ore - 60(gradi)C - 2,5 ore - 60(gradi)C 0,5 ore - 100(gradi)C 3 ora - 60(gradi)C () 1 ora - 100(gradi)C 3,5 ore - 60(gradi)C () 2 ore - 100(gradi)C 3,5 ore - 60(gradi)C () 0,5 ore - 121(gradi)C 4 ora - 60(gradi)C () 1 ora - 121(gradi)C 4,5 ora - 60(gradi)C () 2 ore - 121(gradi)C 4 ore - 60(gradi)C () 0,5 ore - 130(gradi)C 4,5 ora - 60(gradi)C () 1 ora - 130(gradi)C 5 ore - 60(gradi)C () 2 ore - 150(gradi)C 6 ore - 60(gradi)C () 2 ore - 175(gradi)C _______________ (*) MPPO = Ossido di polifenile modificato. () I mezzi per le prove sulle sostanze volatili si utilizzano fino ad una temperatura di 60(gradi)C. Un presupposto per poter effettuare prove sostitutive prevede che il materiale od oggetto resista alle condizioni di prova che altrimenti verrebbero utilizzate con il simulante D. Immergere un campione in olio d'oliva in condizioni adeguate. In presenza di cambiamenti fisici (ad es. fusione, deformazione) il materiale va conside- rato inadatto all'uso a codesta temperatura. In assenza di cam- biamenti fisici procedere con le prove sostitutive utilizzando nuovi campioni. CAPITOLO IV Prove alternative della migrazione globale e specifica su simulanti delle sostanze grasse 1. E' lecito utilizzare il risultato di prove alternative come specificato nel presente capitolo a condizione che vengano rispettati i seguenti presupposti: a) i risultati ottenuti in una prova "prova di confronto" danno valori pari o superiori a quelli ottenuti nella prova effettuata con il simulante D; b) la migrazione in prove alternative non supera i limiti di migrazione dopo applicazione degli opportuni fattori di riduzione indicati nella tabella di cui all'allegato 11 del decreto ministeriale 26 aprile 1993 n. 220. In assenza di uno o di entrambi i presupposti occorre effettuare le prove di migrazione. 2. In deroga al presupposto di cui al paragrafo 1 lettera a) e' possibile omettere la prova di confronto qualora esista una dimostrazione conclusiva basata su risultati scientifici sperimentali comprovanti che i valori ottenuti con la prova alternativa sono pari o superiori a quelli della prova di migrazione. 3. Prove alternative 3.1. Prove alternative su sostanze volatili In queste prove si utilizzano come mezzi sostanze volatili quali isoottano o etanolo al 95% o altri solventi volatili o miscele di solventi. Le prove sono eseguite in condizioni di contatto in modo da rispettare la condizione di cui al punto 1 lettera a). 3.2. Prove di estrazione Possono essere utilizzate altre prove che in condizioni molto rigorose prevedono l'impiego di mezzi di prova ad elevato potere di estrazione qualora in conformita' a riscontri scientifici si riconosca generalmente che i valori ottenuti con dette prove ("prove di estrazione") sono pari o superiori a quelli ottenuti nelle prove effettuate con il simulante D. B. METODO DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE NEL CASO DEI SOLVENTI ACQUOSI. 1. Campione di prova. Recipienti: riempirli con il solvente di prova, precondizionato alla tempertura richiesta, coprire con vetro d'orologio e lasciare in autoclave o nel termostato, per la durata ed alla temperatura indi- cate sotto il punto A/2. Films: utilizzare la cella A.S.T.M. o equivalente. Capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura: da esaminare unitamente al recipiente al quale sono destinati (v. punto B/3). Oggetti in generale aventi una forma ed una funzione differenti dal vero recipiente: adottare un rapporto superficie/volume il piu' possibile vicino al reale e ad ogni modo compreso tra 2 e 0,5. La superficie esposta al solvente deve essere sufficientemente rappresentativa. 2. Determinazione della migrazione-globale. La determinazione della migrazione globale e' effettuata per il controllo degli oggetti finiti. Il liquido proveniente dalla prova di migrazione, riunito, all'occorrenza, e' evaporato (o distillato) fino a un volume molto piccolo, quindi travasato nella capsula tarata, nella quale si completa l'evaporazione del solvente a bagnomaria. Le ultime tracce di solvente sono eliminate in stufa, a 105 C, fino a peso costante. Raffreddare in essicatore per 30 minuti e pesare (e). Effettuare parallelamente una prova in bianco con un volume uguale di solvente; sottrarre il peso di questo residuo per correggere e. Calcolo: La migrazione globale e' calcolata con la formula: m a2 M = --- . ---- . 1000 a1 q Dove: M = migrazione espressa in mg/kg m = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione a1 = area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del campione in contatto durante la prova di migrazione a2 = area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del materiale o dell'oggetto nelle effettive condizioni di impiego q = quantita' in g di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego. Se si vuole esprimere la migrazione in mg/dm(Elevato al Quadrato) si adotta la formula: m M1 = --- a1 nella quale m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato. Quando la prova e' effettuata su un provino in assenza dell'oggetto finito, la conversione dell'espressione da mg/dm(Elevato al Quadrato) in mg/kg puo' essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M1. Nel caso di oggetti ad uso breve e ripetuto, la determinazione della migrazione globale e' effettuata dopo 3 prove di contatto, sulla soluzione proveniente dalla terza prova. 3. Casi particolari. Capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura in materia plastica per contenitori in vetro. Le prove di cessione su capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura in materia plastica per contenitori in vetro devono essere effettuate, caso per caso unitamente ai contenitori ai quali gli stessi elementi di chiusura sono destinati. A tale scopo prelevare un minimo di 10 contenitori uguali muniti del rispettivo elemento di chiusura (capsula, guarnizione, tappo o simile). Praticare un foro sul fondo dei contenitori, lavarli con un getto di acqua di fonte e successivamente con acqua distillata ed asciugarli. Quindi chiudere fermamente ogni contenitore con il rispettivo elemento di chiusura, porlo in posizione rovesciata e riempirlo attraverso il foro, fino a cm 1 dalla parete superiore forata, con il solvente prescelto, precedentemente portato alla temperatura indicata. La parte superiore forata viene coperta con un vetro da orologio. Nel caso di contenitori di capacita' superiore a ml 500, adottare tutte le condizioni sopraindicate con un volume di solvente in ml 500 per ogni contenitore. In tali condizioni portare i contenitori in adatto termostato e lasciarli alla temperatura voluta, per il tempo indicato nella tabella 2. Per le temperature piu' elevate e comunque per le prove con olio di girasole, fare uso di autoclave termostatata. Successivamente operare come indicato al punto B/2. Il residuo di cessione non deve superare i limiti di migrazione globale specificati per i singoli oggetti o materiali. Per il calcolo si applica la seguente formula: m M = --- . 1000 q Dove: M = residuo di cessione, riferito ad una capsula o simile ed al rispettivo contenitore esaminati, espresso in mg/kg m = peso del residuo in mg riferito ad una capsula o simile ed al rispettivo contenitore (peso del residuo totale diviso per il numero delle capsule o simili esaminate). Fare una prova in bianco utilizzando il contenitore senza tappo e dedurre la cessione eventualmente dovuta alla superficie in vetro esposta q = volume del contenitore, espresso in g di acqua. Per incarti per alimenti solidi, appartenenti ai tipi per i quali e' prevista una prova di migrazione con simulanti A e D, con pH superiore a 4,5, quali torrone, fondente e simili, dadi per brodo: in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 settembre 1975, nel caso di imballaggi complessi ottenuti dall'accoppiamento di un coestruso materia plastica-carta con alluminio, le prove di cessione si effettuano sul coestruso come tale, destinato al contatto con l'alimento. 4. Tubi, nastri trasportatori ed altri oggetti a contatto dinamico. Nel caso di tubi, nastri trasportatori ed altri oggetti di uso industriale, con i quali gli alimenti vengono in contatto dinamico, qualora risulti impossibile prendere in esame l'oggetto come tale, le prove di cessione sono effettuate, secondo le modalita' indicate ai precedenti punti 1 e 2, su spezzoni o provini rappresentativi dell'oggetto in esame, posti in contatto con il solvente o con i solventi prescelti, in volume tale da determinare un rapporto superficie/volume compreso tra 2 e 0,5, quando non automaticamente determinato dalla capacita' propria del campione di prova. Il risultato si esprime in mg/kg. Ai fini dell'applicazione della formula indicata al punto 2, si as- sume convenzionalmente, come valore di q il volume minimo (per gli alimenti liquidi) o il peso minimo (per gli alimenti solidi) di alimento che, in normali condizioni di esercizio viene in contatto con la superficie dell'oggetto reale, in un intervallo di tempo uguale a quello di prova. Il valore di q, cosi' determinato, e' espresso in grammi. Ove nel caso, tale volume o peso minimo di portata, individuato ai fini della valutazione dell'idoneita' dell'oggetto, dovra' essere dichiarato come limitazione di impiego ai sensi della dichiarazione di conformita' precisata all'art. 7 del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973. C. DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE NEGLI ALIMENTI PER I QUALI E' PREVISTO L'IMPIEGO DEL SIMULANTE D. 1. Scopo e campo di applicazione. Il metodo e' previsto per la determinazione della migrazione globale di costituenti di materia plastica, gomme e materiali similari nel liquido simulante D. 2. Principio del metodo. Il campione in esame, di peso e superficie noti, viene posto in contatto con il liquido simulante, adottando le condizioni operative (durata e temperatura) specificate nell'allegato IV del presente decreto, in relazione alle condizioni di contatto nell'impiego reale. Allo scadere del tempo di contatto, il campione e' asciugato e pesato. Il liquido simulante eventualmente assorbito dal campione, estratto con 1,1,2-triclorotrifluoroetano, evaporato e portato a peso costante, e' pesato ed il suo peso e' detratto da quello del campione da cui deriva, al fine di ottenere una prima valutazione dell'idoneita' del campione in esame. Infatti, se in tali condizioni non viene superato il limite di migrazione globale, non occorre procedere alla determinazione gascromatografica del liquido simulante assorbito. Se, invece, tale limite viene superato, si procede alla determinazione gascromatografica, previa preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi dell'olio costituente il liquido simulante. Il peso del simulante cosi' determinato viene detratto dal peso del campione gia' esposto al contatto con il liquido simulante. La differenza tra il peso iniziale ed il peso finale corretto esprime la migrazione globale del campione esaminato. 3. Liquido simulante. Liquido simulante D. Se si impiega l'olio di oliva rettificato il riferimento gas- cromatografico va fatto all'estere metilico dell'acido oleico; se si impiega l'olio di girasole, all'estere metilico dell'acido linoleico. 4. Reattivi. 4.1. Acido solforico, d: 1,84. 4.2. 1,1,2-triclorotrifluoroetano per spettroscopia, reagente Merek o equivalente, distillato a 47,6 C. 4.3. Standard interno: soluzione contenente 2,0 mg/ml di metile margarato (C18 H30 O2), reagente Merek o equivalente (soluzione in neptano). 4.4. Soluzione di idrossido di potassio 0,5N in metanolo. 4.5. Complesso di trifluoruro di boro-metanolo (circa al 14% di BF3), reagente BDH o equivalente. Il reattivo e' tossico. Esso va adoperato con precauzione e sotto cappa di aspirazione. 4.6. Soluzione satura di solfato di sodio. 5. Apparecchiatura. 5.1. Attrezzatura idonea per ritagliare e forare i provini. 5.2. Calibro. 5.3. Carta da filtro Whatman N. 1. 5.4. Pinze per microscopio in acciaio inossidabile. 5.5.Supporti per provini in acciaio inossidabile, del diametro di 1 mm, secondo il disegno riportato in figura 1. 5.6.Due essicatori per condizionamento, di diametro interno di 30 cm, provvisti di adatti sostegni in vetro per sospendervi i provini montati sui supporti metallici, e contenenti rispettivamente sul fondo: a) la soluzione al 20% (v/v) di H2 SO4 (corrispondente all'umidita' relativa dell'80% circa); b) la soluzione al 35% (v/v) di H2 SO4 (corrispondente all'umidita' relativa del 50% circa). 5.7. Bilancia analitica con sensibilita' 0,1 mg. 5.8. Armadio refrigerato che consenta di mantenere in ogni punto della zona di prova la temperatura di 5 C (Piu' o Meno) 2 C. 5.9. Armadio termostatico che consenta di mantenere in ogni punto della zona di prova la temperatura voluta (Piu' o Meno) 2 C. 5.10.Autoclave che consenta di mantenere in ogni punto della zona di prova la temperatura di 120 C (Piu' o Meno) 2 C. 5.11. Rullo di gomma del tipo da laboratorio fotografico. 5.12. Tubi in vetro a fondo piatto, diametro interno 3,5 cm, lunghezza 20 cm escluso lo smeriglio, con cono e tappi normalizzati 34/35. 5.13. Stufa elettrica termostata. 5.14.Estrattori di Soxheleth, diametro interno 4 cm,altezza sifone di scarico almeno 12 cm, provvisti di refrigerante ad acqua e di pallone di estrazione a fondo tondo da 250 ml. 5.15. Palline di quarzo. 5.16. Bagnomaria a posti multipli o serie di mantelli riscaldanti. 5.17. Evaporatore rotante. 5.18. Normale vetreria da laboratorio. 5.19. Apparecchiatura per gascromatografia: Gascromatografo a ionizzazione di fiamma. Accessori e condizioni operative saranno scelti in rapporto al particolare apparecchio disponibile, in modo di ottenere la separazione degli acidi caratteristici del simulante e dello standard interno. 6. Procedimento. 6.1. Campione di prova. L'analisi si effettua, quando possibile, sull'oggetto finito, oppure su provini in forma di lastre piane ottenuti dal prodotto finito oppure su provini (possibilmente dello spessore di 0,5 mm) ottenuti con lo stesso materiale e nelle stesse condizioni di lavorazione e di invecchiamento, purche' in ogni caso il comportamento del provino alla migrazione sia rappresentativo di quello dell'oggetto nell'impiego reale. Si procede parallelamente sia sul campione in esame, sia sul campione in bianco, costituito dallo stesso campione non posto in contatto con il liquido simulante. Nel caso di materiale omogeneo, una lastrina 10 x 10 cm viene tagliata in quattro provini di 2,5 x 10 cm. Alle estremita' di ogni provino, in corrispondenza dei bracci del supporto metallico vengono praticati due fori a bordo netto, di diametro di 3 mm. 6.2.Analogamente si ritagliano 4 provini delle stesse dimensioni che costituiscono il campione in bianco. Nel caso in cui si operi direttamente sugli oggetti finiti o loro parti, particolari adattamenti saranno adottati che risultino idonei alle finalita' del metodo. Ad esempio, nel caso di materiali complessi, in cui sia necessario limitare l'esame al solo lato destinato al contatto con l'alimento, potranno essere formati sacchetti termosaldati dalle dimensioni volute. Nel caso che siano stati utilizzati, per motivi pratici, provini, supporti e tubi aventi dimensioni diverse, come nel caso di analisi di prodotti finiti, e' opportuno mantenere il rapporto tra superficie esposta e volume di liquido simulante nel valore di 2 e comunque non inferiore a 0,5. 6.3. Misura dello spessore medio. Nel caso di provini, si misura lo spessore mediante un calibro. Dal valore dello spessore medio si determina la superficie totale mediante l'equazione: S = 198,87 + 107,53 x s in cui: S = superficie totale in contatto, in cm(Elevato al Quadrato), relativa a 4 provini dalle dimensioni indicate, compresi i fori; s = spessore medio, in cm. 6.4. Trattamento preliminare. I provini relativi al campione in esame ed al campione in bianco, vengono puliti dell'eventuale polvere superficiale (ad esempio,con un fazzoletto di lino) e inseriti in gruppi di quattro nell'apposito sostegno metallico, in modo da risultare tesi e ben separati l'uno dall'altro. Si tenga presente che le pesate relative ai campioni saranno comprensive dei rispettivi supporti metallici. 6.5. Condizionamento preliminare del campione in bianco. Il campione in bianco viene introdotto e sospeso nell'essicatore condizionato all'80% circa di umidita' relativa. Dopo 24 ore i 4 provini, unitamente al supporto metallico, vengono pesati. (+/- 0,1 mg). Sia PB1 il peso ottenuto per il campione in bianco in tali condizioni. Porre quindi lo stesso campione in bianco nel secondo essicatore, condizionato al 50% circa di umidita' relativa, per altre 24 ore. Quindi pesare nuovamente. Sia PB(Elevato al Quadrato) il nuovo peso ottenuto e sia inoltre: (delta) PB = PB1 - PB(Elevato al Quadrato) 6.6. Condizionamento e pesata del campione in esame. Se (delta) PB > 1 mg/dm(Elevato al Quadrato) ovvero, nel caso di oggetti finiti, se (delta) PB > 6 p.p.m. si esegue sul campione in esame il condizionamento al 50% di umidita' relativa, per 24 ore o comunque finche' PB tra due pesate consecutive sia 1 mg/dm (Elevato al Quadrato). Quindi si pesa. Diversamente il campione non viene condizionato e lo si pesa. In ogni caso,sia P1 il peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, prima del contatto con il simulante. 6.7. Contatto con il simulante del campione in esame. Introdurre il supporto metallico con i quattro provini nel tubo di vetro. Si versa nel tubo un volume di simulante, precedentemente portato alla temperatura di prova, tale che il rapporto superficie volume sia pari a 2. Porre il tubo in termostato (o in armadio refrigerato, o in autoclave, secondo la temperatura di prova) alla temperatura e per la durata prescelte. Scaduto il tempo di contatto, estrarre i provini, lasciarli gocciolare, toglierli dal supporto metallico e asciugarli tra due fogli di carta da filtro Wathman N. 1, premendo moderatamente con il rullo di gomma. I provini asciugati vengono ricollocati poi nello stesso supporto metallico, preventivamente sgrassato. 6.7.1.Parallelamente versare in un tubo di vetro 100 ml circa di simulante e porre il tubo in termostato nelle stesse condizioni di temperatura e di durata prescelte per il campione in esame. Tale simulante sara' utilizzato come simulante testimone nella costruzione della curva di riferimento prevista al punto 6.13. (Il trattamento del simulante testimone viene riportato per rigore analitico, per quanto l'esperienza abbia dimostrato che il trattamento non produce alterazioni significative rispetto al simulante tal quale). 6.7.2.In casi particolari (materiali complessi, alcune resine quali quelle melamminiche, ecc.) in cui si abbia perdita di peso per evaporazione da parte del campione in esame, prevedere l'effettuazione di una prova in bianco in parallelo, ponendo in termostato lo stesso campione in bianco nel tubo di vetro, nelle stesse condizioni del campione in esame; in sede di calcolo della migrazione del campione in esame, espressa in mg/dm(Elevato al Quadrato) (v. punto 7) si terra' conto della perdita di peso suddetta, sottraendo questa al valore di migrazione ottenuto. 6.8. Condizionamento al 50% di umidita' relativa dopo il contatto. Se (delta) PB (v. punto 6.6.) e' risultato superiore ai limiti indicati, porre il campione in esame nell'essicatore condizionato al 50% circa di umidita' relativa, generalmente per 24 ore e comunque finche' PB tra due pesate consecutive sia i mg/dm(Elevato al Quadrato). Cio' puo' essere omesso nel caso di D PB uguale o inferiore ai limiti indicati. In ogni caso, pesare (+/- 0,1 mg) i provini unitamente al supporto metallico. Sia P2 il peso in g del campione in esame dopo il contatto con il simulante. Nel caso che si sia condotta la prova in parallelo sul campione in bianco effettuare le stesse operazioni anche su questo (v. punto 6.7.2.). 6.9. Estrazione del simulante assorbito. 6.9.1. Campione in esame. Inserire mediante le pinze il campione in esame con il relativo supporto metallico nell'estrattore di Soxheleth, montato su bagnomaria a posti multipli. Nel pallone di estrazione versare circa 200 ml di 1, 1, 2-triclorotrifluoroetano e qualche pallina di quarzo per regolare l'ebollizione. E' essenziale che l'estrazione del simulante sia completa e cio' va verificato. Una prova orientativa o l'esperienza dei singoli materiali potranno dare sufficienti indicazioni sull'efficacia delle condizioni di estrazione. Normalmente l'estrazione del simulante assorbito si completa entro 5 ore. Per alcuni materiali (quali le gomme) il tempo di estrazione di 5 ore puo' non essere sufficiente ed e' quindi necessario protrarlo piu' a lungo. Nel caso di prodotti finiti si puo' fare ricorso alla estrazione a freddo per 24 ore, verificando sempre la completa estrazione del simulante. A tal fine in casi particolari, potra' essere scelto un solvente di estrazione diversa. Ultimata l'estrazione, l'estratto viene concentrato a piccolo volume nello stesso pallone e quindi travasato quantitativamente in una beuta da 100 ml, il cui peso sia stato preventivamente tarato a 108 C. Qui l'estratto e' completamente evaporato e portato a peso costante a 105 C. 6.9.2.Campione in bianco. Effettuare l'estrazione di Soxheleth sul campione in bianco e comunque adottando le stesse condizioni adottate per il campione in esame. Il rispettivo estratto, concentrato a piccolo volume, trasferito in beuta da 100 ml, evaporato completamente, e' sottoposto direttamente alla preparazione degli esteri come al punto 6.11. 6.10.Prima valutazione di idoneita' del campione in esame: migrazione massima ponderale (Mmax. pond.). Sia CT il peso in g dell'estratto ottenuto per il campione in esame al punto 6.9.1. Se: P1 - Pt + CT ------------ . 1000(</=) 8 mg/dm (Elevato al Quadrato)o (</=) 50 ppm S tenuto conto del reale rapporto superficie/volume dell'oggetto o materiale nell'impiego pratico (v. punto 7) (nonche' della migrazione apparente dovuta a perdita di peso per evaporazione nel caso dei materiali citati al punto 6.7.2.), non e' necessario procedere all'esame gascromatografico ed il campione in esame e' ritenuto idoneo. (Infatti, tale estratto puo' peccare soltanto per eccesso, potendo essere costituito, oltre che dal simulante estratto, dalle sostanze eventualmente migrate nel simulante e dalle sostanze estratte direttamente dal solvente). Se il valore dell'espressione e' superiore al limite stesso, procedere alla preparazione degli esteri metilici come indicato al punto 6.11. 6.11.Preparazione degli esteri metilici degli estratti del campione in esame e del campione in bianco e del simulante testimone. I residui provenienti rispettivamente dai punti 6.9.2. e 6.10. vengono trattati nel modo seguente: aggiungere al residuo nella beuta 4 ml di soluzione di idrossido di potassio in metanolo 0,5 N e qualche pallina di quarzo; far bollire la soluzione per 10 minuti a riflusso; aggiungere attraverso il refrigerante 5 ml di B3, e far bollire per 2 minuti; aggiungere sempre attraverso il refrigerante 10 ml di eptano contenente lo standard metile margarato e far bollire di nuovo per 1 minuto; lasciare raffreddare fino a temperatura ambiente; aggiungere 30 ml di soluzione satura di solfato di sodio e agitare per due minuti circa; aggiungere ancora soluzione satura di solfato di sodio in modo che il livello si innalzi fino al collo della beuta; lasciare a se' fino a completa separazione delle fasi (circa 30 minuti). Gli esteri metilici cosi' ottenuti vengono sottoposti alla determinazione gascromatografica secondo quanto indicato al punto 6.12. 6.12. Determinazione gascromatografica. Data la particolare finalita' analitica della determinazione della migrazione globale dagli imballaggi agli alimenti, a titolo d'esempio, si indicano le condizioni seguenti, tra quelle equivalenti possibili che consentano una buona separazione degli acidi grassi: colonna: in acciaio inossidabile, 2,5 mm x 3 m riempita con succinato di dietilenglicole 20% su gas-chrom P AW, 80-100 mesh; rivelatore: ionizzazione di fiamma; temperature: colonna 195 C; iniettore 270 C; rivelatore 250 C; gas di trasporto: elio, 25 ml/mn. L'interpretazione dei gascromatogrammi viene ottenuta con uno dei sistemi convenzionali applicabili all'analisi gascromatografica degli oli vegetali. L'esame dell'estratto proveniente dalla prova in bianco, eseguita nelle stesse condizioni (diluizione, volume iniettato) del campione in esame, permette di verificare che, in corrispondenza del picco prescelto non si producano interferenze significative. Tale picco viene assunto come termine di riferimento nel calcolo. 6.13. Curva di riferimento. Pesare esattamente quantita' di simulante dell'ordine di 10, 30, 60, 100 mg. Preparare gli esteri metilici con le modalita' indicate al punto 6.11., compresa l'aggiunta di 10 ml della soluzione standard di margarato di metile. Costruire la curva di taratura, mettendo in ordinate il rapporto delle altezze (o delle rispettive aree) dei picchi: altezza picco di riferimento area picco di riferimento ------------------------------ ovvero ----------------------------- altezza picco metile margarato area picco metile margarato e in ascisse le quantita' di simulante pesate. 6.14. Calcolo del simulante assorbito dal campione in esame. Utilizzando il cromatogramma ottenuto dal campione in esame calcolare il valore del rapporto indicato al punto 6.13., da cui, mediante la curva di riferimento, si risale alla quantita' di simulante assorbito PH. 7. Calcolo della migrazione globale. Dal valore ottenuto per la quantita' di simulante assorbito dal campione in esame si ricava la migrazione globale mediante l'equazione: P1 - P2 + PH M = -------------- x 1000 S dove: M = migrazione globale nel simulante in mg/dm(Elevato al Quadrato) (se la si vuole esprimere in ppm si adotta generalmente il fattore moltiplicativo 6; se il rapporto reale superficie/volume e' noto si tiene conto di questo); P1 = peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, eventualmente dopo il condizionamento al 50% di umidita' relativa, prima del contatto con il simulante (v. punto 6.6.); P2 = peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, eventualmente dopo il condizionamento al 50% di umidita' relativa, dopo il contatto con il simulante (v. punto 6.8.); PH = peso in g del simulante assorbito dal campione in esame (v. punto 6.14.); S = superficie totale in dm(Elevato al Quadrato) messa in contatto con il simulante (v. punto 6.3.). Per riportare il valore della migrazione al rapporto reale superficie/volume che si determina in pratica nell'oggetto finito, la formula indicata al punto B/2 dell'allegato IV, Sezione I, del presente decreto, diventa: a Q = M x --- x 1000 v dove: Q = migrazione globale, espressa in ppm; a = superficie reale dell'oggetto, in dm(Elevato al Quadrato); v = volume reale dell'alimento in contatto con l'oggetto considerato, espresso in g di acqua. Nota. - Per materiali e oggetti che possono perdere peso per evaporazione, tale perdita viene anzitutto espressa in mg/dm(Elevato al Quadrato) e quindi detratta dal valore della migrazione globale (v. punto 6.7.2.). 7.1. Scarto analitico. Si considera valida la prova quando almeno 3 determinazioni di M effettuate su distinti campioni, non si discostino dalla media di oltre 2-mg/dm(Elevato al Quadrato) (o del valore corrispondente nel caso dell'espressione in ppm). E' ammesso uno scarto analitico sul valore medio di migrazione trovato, riferito all'intero procedimento, e tenuto conto del reale rapporto superficie/volume dell'oggetto in esame, non superiore a 2 mg/dm(Elevato al Quadrato), applicabile anche nel caso di valori che eccedano al massimo di tale scarto il limite di migrazione globale. Parte di provvedimento in formato grafico D. ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI MIGRAZIONE. Disposizioni generali 1. Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nell'allegato III del presente decreto si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza (e) ceduta (e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza (e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II del presente decreto, ai milligrammi di sostanza (e) ceduta (e) per chilogrammo di prodotto alimentare. 2. Qualora le prove di migrazione siano effettuate su campioni ricavati dal materiale o dall'oggetto finito o su campioni all'uopo fabbricati e le quantita' di prodotti alimentari o di simulante poste a contatto con il campione siano diverse da quelle esistenti nelle condizioni reali di impiego del materiale o dell'oggetto, occorre apportare una correzione ai risultati ottenuti mediante la formula seguente: m x a2 M = -------- x 1000 a1 x q Dove: M : e' la migrazione in mg/kg; m : e' la massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione; a1 : e' l'area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del campione in contatto con l'alimento o simulante durante la prova di migrazione; a2 : e' l'area della superficie in dm(Elevato al Quadrato) del materiale o oggetto nelle effettive condizioni di impiego; q : e' la quantita' in grammi di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego. 3. La determinazione della migrazione viene effettuata su materiali o oggetti oppure, se cio' non e' possibile, su campioni ricavati dal materiale e dall'oggetto o, se necessario, su campioni rappresentativi del materiale o oggetto. Il campione deve essere posto a contatto con il prodotto alimentare o il simulante in modo rappresentativo delle condizioni di contatto durante l'impiego effettivo. A tale scopo, la prova va condotta in modo che vengano a contatto con i prodotti alimentari solo quelle parti del campione destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'impiego effettivo. Tale condizione e' particolarmente importante nei casi di materiali o oggetti formati da diversi strati, per coperchi, ecc. Le prove di migrazione su coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili devono essere effettuate applicando tali dispositivi ai contenitori cui sono destinati nelle stesse condizioni d'uso normali o previste. E' in ogni caso permesso dimostrare la conformita' con i limiti di migrazione usando una prova piu' severa. 4. In accordo con le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto il campione del materiale o dell'oggetto e' messo in contatto con il prodotto alimentare o con il simulante appropriato per un periodo ed ad una temperatura scelti in relazione al tipo di contatto ed alle condizioni d'impiego degli allegati II e III del presente decreto. Alla fine del tempo stabilito si effettua sul prodotto alimentare o sul simulante la determinazione analitica della quantita' totale delle sostanze (migrazione globale) e/o della quantita' di una o piu' sostanze (migrazione specifica) cedute dal campione. 5. Se un oggetto e' destinato a venire piu' volte a contatto con i prodotti alimentari, la (e) prova (e) di migrazione deve essere ripetuta su uno stesso campione tre volte, nelle condizioni previste dall'allegato III del presente decreto, usando un altro campione di alimento o simulante ogni volta. La verifica della migrazione dev'essere effettuata sulla base del livello riscontrato nella terza prova. Tuttavia se vi e' una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e terza prova e se nella prima prova non viene (vengono) superato (i) il(i) limite (i) di migrazione, non occorrono altre prove. Disposizioni specifiche relative al limite globale di migrazione 6. Nel caso si ricorra ai simulanti acquosi di cui agli allegati II e III del presente decreto la determinazione analitica della quantita' totale di sostanze cedute dal campione puo' essere effettuata attraverso l'evaporazione del simulante e la determinazione del peso del residuo. Nel caso si ricorra all'olio di oliva rettificato o ad uno dei suoi succedanei, puo' essere utilizzata la procedura descritta qui di seguito. Il campione del materiale o dell'oggetto viene pesato sia prima che dopo il contatto con il simulante. Si estrae quindi il simulante assorbito dal campione e lo si determina quantitativamente. La quantita' di simulante trovata viene quindi sottratta dal peso del campione determinato dopo il contatto con il simulante. La differenza tra il peso iniziale e quello finale corretto rappresenta la migrazione complessiva del campione esaminato. Nel caso di un oggetto destinato a venire a contatto ripetutamente con i prodotti alimentari e per il quale e' tecnicamente impossibile effettuare la prova descritta nel punto 5, possono essere apportate delle modifiche a questa prova a condizione che sia possibile determinare il livello di migrazione relativo alla terza prova. Una delle modifiche consentite viene descritta qui di seguito. La prova viene effettuata su tre campioni identici del materiale o dell'oggetto. Si sottopone uno di questi campioni alla prova appropriata e si determina la migrazione globale (MfB0121). Il secondo e il terzo campione vengono sottoposti alle stesse condizioni di temperatura ma per tempi di contatto che sono rispettivamente il doppio e il triplo di quello prefissato e si determina la migrazione globale in ciascun caso (rispettivamente MfB0122 e MfB0123). Il materiale o l'oggetto e' ritenuto conforme se M1 o M3 - M2 non superano il limite di migrazione globale. 7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite globale di migrazione di una quantita' non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva. Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate: 20 mg/kg o 3 mg/dm(Elevato al Quadrato) nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o suoi sostituti; 6 mg/kg o 1 mg/dm(Elevato al Quadrato) nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto. 8. La verifica della conformita' al limite globale di migrazione nelle prove di migrazione con l'olio di oliva rettificato e suoi sostituti non deve essere effettuata in quei casi in cui sia inconfutabilmente dimostrata l'inadeguatezza sul piano tecnico del metodo di analisi specificato. In questi casi, per le sostanze per le quali in questo allegato non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg o di 10 mg/dm(Elevato al Quadrato). La somma di tutte le migrazioni specifiche determinate non deve comunque superare il limite di migrazione globale. ((8)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8) Il Decreto 24 settembre 2008, n. 174 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) che "all'allegato III, sezione 1, lettera D "Ulteriori disposizioni applicabili nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione", dopo il punto 2 sono inseriti i punti 2-bis e 2-ter e dopo il punto 5 sono inseriti i punti 5-bis e 6, riportati Parte di provvedimento in formato grafico

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