DECRETO 15 febbraio 1993, n. 234

Type Decreto
Publication 1993-02-15
Ultimo aggiornamento 1993-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 01-08-1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, ed in particolare l'art. 16, primo comma, ai sensi del quale la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo;

Ritenuto di dover regolamentare le modalita' di svolgimento di detto concorso;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1985 e 29 settembre 1988;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Bando di concorso

1.Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' indetto con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare sul Bollettino ufficiale del personale.

3.I requisiti di cui al punto b) del precedente comma devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: - L'art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica) e' cosi' formulato: "Art. 16 (Nomina a vice revisore tecnico). - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso; b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso". Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoporsi al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota al titolo.

Art. 2

Presentazione delle domande

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso di cui al presente regolamento e' composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 del regolamento concernente la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalita' di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento nei ruoli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, che svolge attivita' tecniche, approvato con D.P.R. n. 490/1987, e' il seguente: "Art. 2. - 1. La commissione esaminatrice delle prove pratiche preordinate all'inquadramento nei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori tecnici e' presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata ed e' composta da due membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. 2. La commissione e' integrata da due esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata. 4. La stessa commissione indicata ai commi 1, 2 e 3 provvede agli adempimenti relativi all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 24 della legge 10 ottobre 1986, n. 688".

Art. 4

Prove d'esame

1.Gli esami del concorso di cui al presente regolamento consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2.La prova scritta ha carattere teorico-pratico ed e' attinente alle materie professionali.

4.Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in decimi.

5.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

6.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.

7.Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato la votazione di almeno sei decimi.

8.Il candidato che non si presenti, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, per sostenere le prova d'esame e' escluso dal concorso.

Art. 5

Graduatoria del concorso ed ammissione al corso di formazione tecnico-professionale

1.La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nel colloquio.

2.Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciacuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

3.A parita' di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, colui che precede in ruolo.

4.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

5.I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi.

Art. 6

Disposizioni finali

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490.

Il Ministro: MANCINO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1993

Registro n. 25 Interno, foglio n. 395

Nota all'art. 6: - Per l'argomento del D.P.R. n. 490/1987 si veda la precedente nota all'art. 3.

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