LEGGE 14 luglio 1993, n. 222

Type Legge
Publication 1993-07-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15-7-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, 11 settembre 1992, n. 374, 12 novembre 1992, n. 431, 12 gennaio 1993, n. 3, e 13 marzo 1993, n. 60.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSO, Ministro di grazia e giustizia

MANCINO, Ministro dell'interno

GARAVAGLIA, Ministro della sanita'

CONTRI, Ministro per gli affari sociali

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 139. All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonche' per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67". All'articolo 5, comma 1, capoverso 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico". Gli articoli da 8 a 12 sono soppressi.

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