LEGGE 16 luglio 1993, n. 230

Type Legge
Publication 1993-07-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 18-07-1993

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1993, N. 144. All'articolo 2, comma 3, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorita' competente procede alla confisca del mezzo stesso". Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi. 2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili". All'articolo 4, comma 1, le parole da: "al TAR, che provvede" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

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