LEGGE 14 luglio 1993, n. 257

Type Legge
Publication 1993-07-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1/8/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Protocollo

PROTOCOLLO N. 9 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 9 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in appresso designata "la Convenzione"), Risoluti ad apportare nuovi miglioramenti alla procedura prevista dalla Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per le Parti della Convenzione che sono Parti del presente Protocollo, la Convenzione e' modificata in base alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 L'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione recita come segue: "2. Il rapporto e' trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso e' anche comunicato agli Stati interessati, e, qualora riguardi un ricorso presentato in attuazione dell'articolo 25, al richiedente. Gli Stati interessati ed il richiedente non hanno facolta' di pubblicarlo".

Protocollo - art. 3

Articolo 3 L'articolo 44 della Convenzione recita come segue: "Solo le Alte Parti Contraenti, la Commissione, nonche' la persona fisica, l'organizzazione non governativa ovvero il gruppo di privati che ha presentato ricorso in applicazione dell'articolo 25 hanno qualita' per presentarsi dinanzi alla Corte."

Protocollo - art. 4

Articolo 4 L'articolo 45 della Convenzione recita come segue: "La competenza della Corte si estende a tutti gli affari cocnernenti l'interpretazione ed l'applicazione della presente Convenzione che le siano sottoposte, nelle condizioni previste dall'articolo 48."

Protocollo - art. 5

Articolo 5 L'articolo 48 della Convenzione recita come segue: "1. A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se non e' che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono piu' d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di cio', con il consenso o l'accordo dell'Alta Parte Contraente interessata, se non e' che una, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono piu' d'una, la Corte puo' essere adita: a. dalla Commissione b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa e' cittadino; c. da un'Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione; d. da una Alta Parte Contraente chiamata in causa; e. dalla persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che ha adito la Commissione. 2. Se la Corte e' adita solo in base al capoverso e) del paragrafo 1, il caso e' innanzitutto sottoposto ad un Comitato composto da tre membri della Corte. Ne fara' parte d'ufficio il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte Contraente contro la quale si e' fatto ricorso, o, se un tale giudice manchi, una persona scelta da tale Alta Parte Contraente per parteciparvi come giudice. Se il ricorso e' stato presentato contro piu' Alte Parti Contraenti, il numero dei membri del Comitato sara' incrementato di conseguenza. Qualora il caso non presenti alcun aspetto particolarmente grave relativo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e se un suo esame da parte della Corte non e' giustificato sotto altri aspetti, il comitato puo' decidere all'unanimita' che esso non sara' esaminato dalla Corte. In tal caso, il Comitato dei Ministri decide, alle condizioni previste dall'articolo 32, se vi e' stata o meno violazione della Convenzione".

Protocollo - art. 6

Articolo 6 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione i quali posono divenirne Parti mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione, o di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica, dell'accettazione o dall'approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno il loro consenso a divenirne Parti in conformita' con le disposizioni dell'articolo 6. 2. Per ogni Stato membro che manifestera' ulteriormente il suo consenso a a divenire Parte al Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con il suo articolo 7; c. ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato ail presente Protocollo. Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

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