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LEGGE 14 luglio 1993, n. 258

Current text a fecha 1993-07-31

Entrata in vigore della legge: 1/8/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione medesima.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Convenzione

CONVENZIONE EUROPEA SULLA EQUIPOLLENZA GENERALE DEI PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARIO Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA SULLA EQUIPOLLENZA GENERALE DEI PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARIO Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri, Vista la Convenzione europea sulla equipollenza dei periodi di stu- dio universitario, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956; Convinti che la comprensione europea ricaverebbe grandi benefici se un maggior numero di studenti di tutte le discipline, potesse effettuare periodi di studio all'estero, e se gli esami sostenuti con successo e i corsi seguiti da tali studenti durante tali periodi di studi fossero riconosciuti dal loro Istituto di origine; Determinati a stabilire a tal fine il principio dell'equipollenza generale dei periodi di studio universitari, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ai fini della presente Convenzione, per "istituti di insegnamento superiore" si intendono: a) le Universita'; b) gli altri Istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini della presente Convenzione dalle Autorita' competenti della Parte sul di cui territorio sono situati.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 1. Le Parti, qualora lo Stato rappresenti nel loro territorio l'autorita' competente in materia, riconoscono ogni periodo di studi effettuato da uno studente in un istituto di studi superiore di un altra Parte come equipollente ad un periodo analogo effettuato nel suo istituto di origine, a patto che: - un accordo preliminare sia stato concluso tra, da una parte, l'istituto superiore di origine oppure l'autorita' competente della Parte in cui questo istituto e' situato e, d'altra parte, l'istituto di studi superiore o l'Autorita' competente della Parte sul di cui territorio il periodo di studi e' stato effettuato; - le autorita' dell'istituto d'insegnamento superiore in cui il periodo di studi e' stato effettuato abbiano rilasciato allo studente un attestato comprovante che tale periodo di studi e' stato soddisfacentemente compiuto. 2. La durata del periodo di studi di cui al paragrafo precedente e' determinata dalle Autorita' competenti della Parte sul di cui territorio e' situato l'istituto d'insegnamento superiore di origine.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Le Parti, qualora nel loro territorio gli istituti di insegnamento superiore costituiscano l'autorita' competente in materia, comunicheranno il testo della presente Convenzione alle Autorita' degli istituti in questione situati sul loro territorio e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza e ad applicare i principi enunciati all'articolo 2.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studio universitari, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, che possono manifestare il loro consenso a divenirne Parti mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b. firma con riserva, di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale due Stati membri del Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso a divenire Parti della Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 5. 2. Per ogni Stato membro che manifestera' successivamente il suo consenso a divenire Parte della Convenzione, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione adottata alla maggioranza come previsto all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di essere rappresentati al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente o per la Comunita economica europea in caso di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 1. Ogni Stato puo', all'atto della firma oppure all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo' in ogni altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'attuazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione effettuata in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 1. Ogni Parte puo', in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Tale denuncia diverra' effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio, le altre Parti alla Convenzione Europea Culturale, ogni Stato che ha aderito e la Comunita' Economica Europea, qualora abbia aderito alla presente Convenzione, riguardo a: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con gli articoli 6 e 7; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea e ad ogni Stato o alla Comunita' economica europea, invitati ad aderire alla presente Convenzione. (seguono firme) Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed in lingua inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasbourg, il 10 dicembre 1990 Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa