LEGGE 19 luglio 1993, n. 236
Entrata in vigore della legge: 20-07-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.
4.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26.
5.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.(1) ((2))
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218
(in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge
non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478,
art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7,
del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19
luglio 1994, n. 451".
Allegato
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.