LEGGE 24 luglio 1993, n. 250

Type Legge
Publication 1993-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25/07/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: CONSO -------------------------------------------------------- AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. --------------------------------------------------------

Allegato

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali e' riconosciuta un'indennita' per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo, 8, comma 2, del decreto stesso". All'articolo 4, comma 1, dopo la parola. "bufalino", sono inserite le seguenti: ", di lire 50.000 per capo suino"; dopo le parole: "e di lire 30.000 per capo. sono soppresse le seguenti: "suino ed"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo e' erogato ai soccitari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte e' erogata ai soccidanti.. All'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti: "Art. 8-bis. - 1. A favore delle aziende agricole singole ed asso- ciate della regione Basilicata, colpite da calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passivita' derivanti da operazioni di credito agrario nonche' da esposizioni finanziarie destinate alle necessita' dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalita' e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualita' per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualita', da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilita' per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantona- mento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 8-ter. - 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalita' di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sara' assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualita'. 2. Le annualita' successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilita' per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 8-quater. - 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali e' in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31, nonche' l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198. 2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale. 3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. 4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994. Art. 8-quinquies. - 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-ter, comma 1, e 8-quater del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, e' posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 . 2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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