LEGGE 4 agosto 1993, n. 271

Type Legge
Publication 1993-08-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 05-08-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 agosto 1993.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1993, N. 169. All'articolo 1: al comma 1, le parole: "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse," sono soppresse; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1- bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,' sono sostituite dalle seguenti: 'per i lavoratori'"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".

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