DECRETO 13 aprile 1993, n. 263

Type Decreto
Publication 1993-04-13
Ultimo aggiornamento 1993-07-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/8/1993

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ed in particolare il primo comma dell'art. 68, concernente la valutabilita' del dottorato di ricerca;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero";

Visto il decreto del Ministro n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della "Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero", istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401";

Sentito il parere espresso dalla predetta Commissione nella seduta del 21 giugno 1991, per la parte concernente la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 034/622 in data 18 giugno 1992;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

1.

Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale dell'ottava qualifica funzionale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore ai 40 anni; c) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico, scientifico, economico, sociale e dello spettacolo e diploma rilasciato da scuole italiane di specializzazione post-laurea; d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. - L'art. 68, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica, cosi' recita: "E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401, contiene la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 12: "Art. 11 (Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero) - 1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unita' per l'esercizio di attivita' ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabbella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B. 3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C". "Art. 12 (Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero). - 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformita' alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero. 2. Il Ministro, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero. 3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4. 4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica".

Nota all'art. 1: - I commi 2 e 7 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, cosi' recitano: "L'Amministrazione ha facolta' di sottopore a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Commi dal terzo al sesto (Omissis). I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di affissione".

Art. 2

Domanda di ammissione al concorso

1.Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere indicato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.

3.La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorita' indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

4.Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera h), nonche' un certificato medico da cui risulti che egli e' di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che e' in grado di affrontare qualsiasi clima, che non ha imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. La mancanza di tale specificazione comportera' l'esclusione dal concorso. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico dell'unitia' sanitaria locale del comune di residenza ovvero, se l'aspirante e' residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Note all'art. 2: - Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, contiene l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. - L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), cosi' recita: "Art. 20 (Autenticazione di sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Art. 3

Commissione esaminatrice

1.La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed e' composta da un ministro plenipotenziario di prima classe, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, nonche' da due docenti di universita' o di altre istituzioni equiparate.

2.Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

3.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Art. 4

Titoli

2.Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

Art. 5

Prove obbligatorie

1.Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturita' e le attitudini operative del candidato.

2.La prima prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo.

3.La seconda prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della teoria e scienza dell'organizzazione e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche con specifico riferimento alla promozione culturale.

4.La terza prova scritta consiste in un tema di cultura generale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola e tedesca, inteso ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta (e' consentito l'uso del dizionario bilingue).

6.L'esame orale nelle due lingue obbligatorie consiste in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nelle due lingue straniere che dalle due lingue straniere in italiaano.

Art. 6

Punteggio

1.I punteggi per le prove scritte e per la prova orale sono espressi in centesimi.

2.Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

3.La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 4.

Art. 7

Prove facoltative

1.I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa orale relativa alla didattica dell'italiano come lingua seconda e prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, inglese, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue slave, ad eccezione delle due lingue prescelte per le prove obbligatorie scritta ed orale.

2.Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

3.Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8

Modalita' e calendario delle prove

1.I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

2.Le prove di esame hanno luogo a Roma.

3.Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

4.La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte e ne da' comunicazione ai candidati.

5.I candidati dispongono di otto ore per le prove scritte ad eccezione della prova di lingua straniera obbligatoria, per la quale dispongono di quattro ore.

6.La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sara' individuale, indichera' le votazioni riportate nelle singole prove scritte.

Art. 9

Graduatoria

1.La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7.

2.Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 10

Norme da applicare

1.Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il Ministro degli affari esteri COLOMBO p. Il Ministro per la funzione pubblica SACCONI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993

Registro n. 8 Esteri, foglio n. 204

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