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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266

Current text a fecha 1993-08-18

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni del Ministero della sanità

1.Il Ministero della sanità esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

2.Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.