LEGGE 28 luglio 1993, n. 307
Entrata in vigore della legge: 20-8-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980 LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. CONSIDERANDO CHE, divenendo membri della Comunita', il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Melchior WATHELET, Vice-primo Ministro, Ministro della Giustizia e degli Affari economici SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Michael BENDIK, Ministro della Giustizia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Wolfgang HEYDE, Direttore ministeriale nel Ministero della Giustizia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Michalis PAPACONSTANTINOU, Ministro della Giustizia SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLO, Ministro della Giustizia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Michel VAUZELLE, Guardasigilli, Ministro della Giustizia IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Padraig FLYNN, Ministro della Giustizia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Giovanni BATTISTINI, Ambasciatore a Lisbona SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Charles ELSEN, Primo Consigliere di Governo SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: E.M.H. HIRSCH BALLIN, Ministro della Giustizia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Alvaro Jose' BRILHANTE LABORINHO LUCIO, Ministro della Giustizia SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: John Mark TAYLOR, Sottosegretario di Stato parlamentare per il servizio del Lord Chancellor I QUALI, riunti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.
Convenzione- art. 2
ARTICOLO 2 La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e' cosi' modificata: 1) l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27 e la seconda frase dell'articolo 30, paragrafo 3 sono soppressi; 2) il testo dell'articolo 31, lettera d) e' sostituito dal testo seguente: "d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 30; ".
Convenzione- art. 3
ARTICOLO 3 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' al Governo del Regno di Spagna e al Governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. Il testo della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola e' riportato negli allegati I e II della presente Convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione.
Convenzione- art. 4
ARTICOLO 4 La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Convenzione- art. 5
ARTICOLO 5 La presente Convenzione entrera' in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la Convenzione. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
Convenzione- art. 6
ARTICOLO 6 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati contraenti.
Convenzione- art. 7
ARTICOLO 7 La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Funchal, addi' diciotto maggio millenovecentonovantadue.
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