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LEGGE 26 luglio 1993, n. 306

Current text a fecha 1993-08-19

Entrata in vigore della legge: 20-8-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

Art. 3

1.I libretti di stato civile previsti dalla convenzione di cui all'articolo 1 hanno la stessa validita' temporale riconosciuta ai certificati anagrafici dall'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 4

1.La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO ______

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di promuovere ed agevolare il riconoscimento e l'aggiornamento dei loro libretti di stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 1. Ai sensi della presente Convenzione, un libretto di stato civile e' un documento rilasciato a norma di legge, emanante da un funzionario di stato civile e concepito per contenere le enunciazioni originarie e successive menzioni negli atti di stato civile concernenti alla nascita, il matrimonio ed il decesso. Le enunciazioni e menzioni di stato civile riportate in tali libretti sono munite di data e accompagnate dalla firma e dal sigillo o timbro dell'Autorita' che le ha riportate.

Convenzione- art. 2

Articolo 2 Ciascun Stato contraente riconosce, senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, ai libretti di cui all'articolo 1, rilasciati in un altro Stato contraente, il valore probatorio che riconosce agli estratti di atti di stato civile rilasciati in tale Stato.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 Se i libretti sono redatti secondo il modello annesso alla Convenzione istitutiva di un libretto internazionale di famiglia, firmata a Parigi il 12 Settembre 1974, oppure contengono codici estratti da un sistema di codificazone approvato dalla Commissione Internazionale di Stato Civile, nessuna traduzione puo' esserne richiesta; in caso di necessita', una traduzione puo' essere richiesta dall'Autorita' dinnanzi alla quale essi sono esibiti.

Convenzione- art. 4

Articolo 4 Quando il funzionario di Stato civile di uno degli Stati Contraenti redige un atto di stato civile, egli aggiorna, in base a tale atto, allorche' gli vengono presentati, i libretti redatti dall'ufficiale di stato civile di un altro Stato contraente.

Convenzione- art. 5

Articolo 5 1. L'autorita' alla quale viene presentato un libretto puo' in caso di dubbio relativo alla data, alla firma, al sigillo, al timbro o alla qualifica del firmatario, far procedere alle verifiche necessarie da parte dell'autorita' che ha rilasciato o aggiornato il libretto. 2. La richiesta di verifica puo' essere effettuata per mezzo di un modulo plurilingue il cui modello e' annesso alla presente Convenzione. 3. Questo modulo e' inviato direttamente sia all'Autorita' che ha rilasciato o aggiornato il libretto da verificare, sia all'Autorita' centrale eventualmente indicata dallo Stato firmatario, ed e' accompagnato da una copia del libretto, se necessario, dall'originale. 4. La verifica e' effettuata gratuitamente e la relativa risultanza puo' essere rinviata direttamente, se dal caso assieme al libretto originale. Tali risultanze saranno rinviate il piu' rapidamente possibile.

Convenzione- art. 6

Articolo 6 Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, sono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente i rifugiati e gli apolidi il cui status personale e' gestito dalle leggi di detto Stato.

Convenzione- art. 7

Articolo 7 1. Ciascun Stato contraente, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, compilera', se del caso, l'elenco dei documenti che rilascia e che sono soggetti alla presente Convenzione. 2. Ogni elenco compilato successivamente, oppure ogni modifica apportata ad un elenco sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione- art. 8

Articolo 8 La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione- art. 9

Articolo 9 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera, approvera' o aderira' alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione.

Convenzione- art. 10

Articolo 10 Ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile, delle Comunita' Europee o del Consiglio d'Europa potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione- art. 11

Articolo 11 Ciascun Stato contraente potra', all'atto della firma, della ratifica prevista all'articolo 8 o dell'adesione, dichiarare che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti: a) non previsti dalla sua legislazione interna oppure b) il cui contenuto e' contrario al suo ordine pubblico.

Convenzione- art. 12

Articolo 12 1. Ogni Stato all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori delle cui relazioni pubbliche detto Stato e' incaricato a livello internazionale, oppure ad uno o a piu' tra di loro. 2. Questa dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata ricevuta la notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e' stata ricevuta la notifica.

Convenzione- art. 13

Articolo 13 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia facolta' di denunciarla in ogni tempo dopo lo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui tale notifica e' stata ricevuta. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.

Convenzione- art. 14

Articolo 14 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato civile e ad ogni altro Stato avente aderito alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione relativa alla estensione territoriale della Convenzione o ritiro di tale dichiarazione, assieme alla data alla quale essa avra' effetto; d) ogni denuncia della Convenzione, nonche' la data alla quale tale denuncia avra' effetto; e) gli elenchi dei documenti cui si applica la Convenzione, previsti all'articolo 7, nonche' ogni modifica effettuata in virtu' del secondo paragrafo di questo articolo. 2. Il Consiglio Federale Svizzero avvisera' il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica effettuata in attuazione del paragrafo 1. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione, in base all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Madrid, il 5 settembre 1990 in un solo esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, di cui una copia certificata conforme sara' consegnata per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile ed agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme sara' altresi' indirizzata al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. (Segue l'elenco dei firmatari). (1) Convenzione relativa al riconoscimento ed all'aggiornamento dei libretti di stato civile firmata a Madrid il 5 Settembre 1990 ___________ ._. a (2) Verifica del libretto (3) Nome e cognomi del | | di stato civile relativo o degli interessati |_| ._. b (4) Estratto dell'atto di stato civile | | |_| (5) Ulteriori menzioni nell'estratto ._. b dell'atto di stato civile | | |__| (6) Natura dell'atto di stato civile ._. a (matrimonio, nascita, decesso) | | |____________| (7) Numero dell'estratto ._____________. a |_____________| (8) Natura della menzione .______________. a |______________| _____________________________________________________________________ (9) Autorita' richiedente | (10) Autorita' richiesta | (11) Denominazione e | (11) Denominazione e indirizzo | indirizzo ______________________________________|______________________________ .____. b | ..-b .. b (12) E' esatta la data? |____| | (16) SI || (17) NO || .____. b | .. b .. b (13) E' autentica la firma? |____| | (16) SI || (17) NO || | .. b .. b (14) Era qualificato il .____. b | (16) SI || (17) NO || firmatario? |____| | | .. b .. b (15) Il sigillo o il .____. b | (16) SI || (17) NO || timbro erano autentici? |_| | (19) Data, firma, sigillo | (18) Osservazioni o timbro | | (19) Data, firma, sigillo o | timbro _____|____ (20) a Riempire la casella (21) b contrassegnare appropriata la casella appropriata __________ (22) La verifica deve essere effettuata gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile: l'autorita' richiesta rinviera' il documento allegato ed il presente modulo all'autorita' richiedente, direttamente o tramite le vie diplomatiche. __________ (1) _________ (2) _________ (3) _________ (4) _________ (5) _________ (6) _________ (7) _________ (8) _________ (9) _________ (10) _________ (11) _________ (12) _________ (13) _________ (14) _________ (15) _________ (16) _________ (17) _________ (18) _________ (19) _________ (20) _________ (21) _________ (22) ____________

Annesso I

ANNESSO I DICHIARAZIONI RESE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE: - Per il Regno di Spagna: La convenzione si applichera' esclusivamente al libretto di famiglia ("Libro de Familia") rilasciato dal Ministero spagnolo della Giustizia. - Per la Repubblica del Portogallo: il libretto di stato civile individuale ("Cedula pessoal") e' l'unico libretto di stato civile rilasciato dal Portogallo ed al quale si applichera' la presente Convenzione. DICHIARAZIONI RESE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE - Per la Repubblica del Portogallo: il Portagallo dichiara che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti aventi contenuto contrario al suo ordine pubblico, e che essi non procederanno agli aggiornamenti non previsti dalla sua legislazione interna. - Per la Repubblica Turca: In applicazione dell'articolo 11 della presente Convenzione il governo della Repubblica di Turchia dichiara che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti: a) non previsti dalla sua legislazione interna b) il cui contenuto e' contrario al suo ordine pubblico.