LEGGE 24 luglio 1993, n. 303

Type Legge
Publication 1993-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 20-8-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO ______

Trattato- art. 1

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformita' con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato. 2. Tale assistenza comprendera': a) ricerca e identificazione di persone; b) notifica di documenti; c) produzione di documenti e di atti; d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro; e) escussione di testimoni; f) trasferimento di persone per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini; g) individuazione, sequestro e confisca di beni proventi di reato; 3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto. 4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.

Trattato- art. 2

ARTICOLO 2 AUTORITA' CENTRALI Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dall'autorita' centrale di ciascuno Stato contraente all'autorita' centrale dell'altro Stato. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro. Per la Repubblica Italiana l'autorita' centrale e' il Ministero di Grazia e Giustizia. Per l'Australia l'autorita' centrale e' lo "Attorney - General's Depart- ment".

Trattato- art. 3

ARTICOLO 3 CONTENUTO DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza deve indicare: a) l'autorita' che conduce il procedimento penale o le indagini relative ad un reato cui la richiesta si riferisce; b) l'oggetto e la natura del procedimento penale o delle indagini relative ad un reato nonche' la norma penale applicabile al caso; c) una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; d) il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti; e) l'eventuale esigenza di riservatezza. 2. La richiesta conterra' inoltre, per quanto possibile e necessario: a) le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi; b) l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il rapporto tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; c) l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove; d) una descrizione il piu' precisa possibile del luogo da perquisire e dei beni da sequestrare; e) l'indicazione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata; f) l'indicazione delle informazioni o delle prove ricercate e, se del caso, un elenco di particolari domande da porre; g) l'indicazione di qualsiasi procedura particolare secondo la quale si desidera che la richiesta venga eseguita. 3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e ai rimborsi di spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

Trattato- art. 4

ARTICOLO 4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Lo Stato richiesto, se ritiene che gli elementi contenuti nella domanda non siano sufficienti a consentire che essa venga soddisfatta, domandera' che siano fornite informazioni integrative.

Trattato- art. 5

ARTICOLO 5 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' soddisfare sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente, che fara' tutto il possibile per soddisfare la richiesta. 2. Lo Stato richiesto dopo aver provveduto a quanto oggetto della domanda di assistenza dovra', non appena possibile, consegnare allo Stato richiedente i risultati della propria attivita' e, se domandato, la richiesta originale. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta arrechi pregiudizio ad una istruttoria o ad un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione, o darvi seguito a determi- nate condizioni. Condizioni potranno ugualmente essere poste dallo Stato richiesto ove la prestazione dell'assistenza nei termini domandati imporrebbe un onere eccessivo alle proprie risorse. 4. Lo stato deve informare l'altro Stato delle circostanze che potrebbero dare luogo a sostanziale ritardo nella esecuzione della richiesta non appena ne sia venuto a conoscenza.

Trattato- art. 6

ARTICOLO 6 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuno Stato puo' rifiutare l'assistenza richiesta se: a) il reato in relazione al quale e' stata richiesta e' di natura politica; b) vi sono motivi sostanziali per ritenere che la richiesta di assistenza e' stata fatta per facilitare il perseguimento in giudizio della persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' o opinioni politiche, o che per tali ragioni la persona in questione potrebbe ricevere pregiudizio; c) ritiene che la prestazione dell'assistenza comprometterebbe seriamente la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali nazionali; d) la richiesta si riferisce ad un reato per il quale nello Stato richiedente l'imputato e' stato assolto o ha scontato la pena comminata o ha beneficiato di grazia, amnistia o condono; e) la richiesta si riferisce ad un comportamento che non e' considerato reato nello Stato richiesto o che non puo' essere ivi perseguito in analoghe circostanze; f) la prestazione dell'assistenza arrecherebbe o potrebbe arrecare pregiudizio alla incolumita' di una persona. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'assistenza, valutera' se essa possa essere prestata a determinate condizioni. Lo Stato richiedente deve uniformarsi alle condizioni poste dallo Stato richiesto. 3. Lo Stato richiesto deve prontamente comunicare allo Stato richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

Trattato- art. 7

ARTICOLO 7 RESTITUZIONE DEL MATERIALE Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non appena possibile tutti gli atti, i documenti e le cose fornite in esecuzione della richiesta.

Trattato- art. 8

ARTICOLO 8 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI 1. Lo Stato richiesto, su domanda, deve attribuire carattere di riservatezza al contenuto della richiesta, alla documentazione ad essa relativa, nonche' all'avvenuta concessione dell'assistenza. Se alla richiesta di assistenza non puo' essere data esecuzione senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato richiesto deve informarne l'altro Stato, il quale comunichera' se la richiesta stessa debba o meno avere egualmente esecuzione. 2. Se necessario, lo Stato richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate, se necessario, come prova in un pubblico procedimento. 3. Lo Stato richiedente non deve fare uso delle prove e delle informazioni ottenute per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, tranne che con il preventivo consenso dello Stato richiesto, fatta salva la possibilita' per lo Stato richiedente di usarle ove cio' sia prescritto dalla sua legge al fine di promuovere l'azione penale.

Trattato- art. 9

ARTICOLO 9 NOTIFICA DI DOCUMENTI 1. Ciascuno Stato contraente provvedera', su domanda, alla notifica di atti o documenti dell'altro Stato. 2. La richiesta di notifica di un documento con cui si disponga la comparizione di una persona davanti ad una autorita' dello Stato richiedente sara' trasmessa non meno di 40 giorni prima della data di comparizione. Nei casi di urgenza lo Stato richiesto puo' rinunziare a tale termine. 3. Lo Stato richiesto fara' pervenire all'altro Stato un attestato dell'avvenuta notifica.

Trattato- art. 10

ARTICOLO 10 ASSUNZIONE DI PROVE NELLO STATO RICHIESTO 1. Ciascuno Stato, su domanda, assumera' prove testimoniali da far valere nei procedimenti penali dell'altro Stato. 2. Ai fini del presente Trattato l'assunzione della prova comprende la produzione di atti, di documenti o di altro materiale. 3. Lo Stato richiesto puo' ammettere, se la propria legge lo consenta, la presenza dell'imputato e dei rappresentanti dello Stato richiedente nonche' la presenza dei loro difensori e di quelli dei testimoni. L'autorita' competente puo', in conformita' con le leggi dello Stato richiesto, consentire alle persone autorizzate a presenziare di porre domande al testimone. 4. La persona richiesta di fornire la prova puo' rifiutarsi di fornirla qualora la legge dello Stato richiesto consenta al teste di rifiutarsi di fornire la prova in circostanze analoghe in procedimenti instaurati nello Stato richiesto. I diritti del testimone previsti dalla legge dello Stato richiedente non possono essere invocati nella esecuzione della richiesta, salva la possibilita' di farli valere nello Stato richiedente. 5. Se la persona citata non compare per rendere testimonianza, o si rifiuta di renderla, o rende testimonianza falsa o reticente, lo Stato richiesto applichera' ad essa le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge. 6. Alla persona tenuta a fornire prove in base al presente Trattato spettano nello Stato richiesto le indennita' ed i rimborsi di spese previsti dalla legge di tale Stato.

Trattato- art. 11

ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Ciascuno Stato puo' chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto fara' ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.

Trattato- art. 12

ARTICOLO 12 ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Nel caso di richiesta di citazione di una persona per rendere testimonianza in un procedimento penale o per fornire elementi utili alle indagini nello Stato richiedente, lo Stato richiesto fara' ogni sforzo perche' ottemperi alla richiesta cercando di ottenerne il consenso. 2. La persona ha diritto a tutte le indennita' e a tutti i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, previsti dalla legge dello Stato richiedente.

Trattato- art. 13

ARTICOLO 13 DISPONIBILITA' DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI 1. Ciascuno Stato contraente ha facolta' di trasferire temporaneamente, su richiesta, nell'altro Stato una persona detenuta per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini a condizione che questa presti il suo consenso. 2. Lo Stato richiedente deve tenere il detenuto stesso che non abbia ancora espiato la pena in istato di custodia, a meno che lo Stato richiesto non domandi espressamente che venga rimesso in liberta', e deve restituirlo nella medesima condizione a tale ultimo Stato a conclusione del procedimento in relazione al quale ne e' stato domandato il trasferimento, o nel momento precedente in cui la sua presenza non sia piu' necessaria. 3. Qualora la sentenza di condanna pronunciata contro la persona trasferita a norma del presente articolo cessi di produrre i suoi effetti mentre la persona interessata si trova sul territorio dello Stato richiedente, a tale persona dal momento della cessazione dei predetti effetti spettano tutte le indennita' ed i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, spettanti alla persona trasferita a norma dell'art. 12.

Trattato- art. 14

ARTICOLO 14 IMMUNITA' 1. La persona che acconsente ad essere trasferita nello Stato richiedente a norma degli articoli 12 o 13 non puo' essere ivi perseguita, detenuta o soggetta ad esecuzione penale per reati o condanne precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto. Ne' ci si potra' avvalere della presenza di tale persona ai fini di procedimenti civili relativi a fatti anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto. 2. L'immunita' prevista nel presente articolo cessera' di avere effetto se la persona che compare in un procedimento - avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici giorni consecutivi dopo che le era stato notificato che la sua presenza non era piu' richiesta - non ha lasciato detto territorio o, avendolo lasciato, vi ha fatto ritorno. 3. Un testimone che appare di fronte ad una autorita' dello Stato richiedente non puo' essere perseguito penalmente per la sua deposizione sempre che questa sia veritiera. 4. La persona che accetta di essere trasferita ai termini degli articoli 12 e 13 non e' tenuta, qualora non vi consenta, a rendere testimonianza in procedimenti diversi da quelli ai quali la richiesta si riferisce. Sara' parimenti necessario il consenso dello Stato richiesto qualora trattisi di persona trasferita ai sensi dell'art. 13. 5. La persona che non acconsente ad ottemperare alla richiesta di cui al paragrafo 1 non puo' per questo essere assoggettata a sanzioni o sottoposta a misure coercitive, e cio' nonostante quanto in contrario eventualmente indicato nella richiesta.

Trattato- art. 15

ARTICOLO 15 RILASCIO DI DOCUMENTI E ATTI 1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia degli atti e documenti della pubblica amministrazione che siano accessibili al pubblico. 2. Ciascuno Stato ha facolta' di fornire all'altro Stato, su domanda, copie di atti e documenti ufficiali non accessibili al pubblico negli stessi modi ed alle stesse condizioni in cui tali atti e documenti possono essere rilasciati alle proprie autorita' giudiziarie e agli organi di polizia.

Trattato- art. 16

ARTICOLO 16 AUTENTICAZIONE Ciascuno Stato contraente, su richiesta, autentichera' i documenti e gli oggetti da trasmettere all'altro Stato ai sensi del presente Trattato nei modi, entro i limiti della propria legge, domandati dall'altro Stato.

Trattato- art. 17

ARTICOLO 17 PERQUISIZIONE, SEQUESTRO E CONFISCA 1. Lo Stato richiesto dovra', nei limiti stabiliti dalla propria legge, eseguire le richieste di perquisizione e di sequestro di documenti o di beni relativi ad un reato, nonche' le richieste di confisca di proventi o di profitti di reato. In casi di urgenza lo Stato richiesto adottera' tutte le possibili misure provvisorie al fine di preservare la situazione esistente, nonche' di salvaguardare gli interessi legali minacciati e le prove. 2. Tali documenti, beni, proventi o profitti di reato dovranno, su richiesta, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, essere confiscati e consegnati allo Stato richiedente. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi.

Trattato- art. 18

ARTICOLO 18 RAPPRESENTANZA E SPESE 1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato richiesto rappresentera' gli interessi dello Stato richiedente nei limiti consentiti dalla sua legge. 2. Ciascuno Stato prestera' gratuitamente assistenza all'altro Stato, ad eccezione: a) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta; b) di tutte le spese ed indennita' relative al trasferimento di testimoni, a norma dell'art. 12; c) di tutte le spese relative al trasferimento e alla custodia di testimoni detenuti, a norma dell'art. 13.

Trattato- art. 19

ARTICOLO 19 CONSULTAZIONI Gli Stati contraenti dovranno prontamente consultarsi, a richiesta di ciascuno di essi, in merito alla interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Trattato sia per questioni di carattere generale che in relazione a casi particolari.

Trattato- art. 20

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA 1. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data nella quale gli Stati contraenti si siano data comunicazione del fatto che gl adempimenti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore sono stati perfezionati. 2. Il presente Trattato si applichera' anche alla esecuzione di richieste avanzate prima della sua entrata in vigore nonche' a quelle avanzate dopo la sua entrata in vigore ma relative a fatti avvenuti prima della medesima. 3. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare il presente Trattato mediante notifica scritta, data in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Melbourne il giorno 28 del mese di ottobre 1988 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AUSTRALIA Parte di provvedimento in formato grafico

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