Entrata in vigore della legge: 20-8-1993
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del trattato stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
Trattato- art. 1
TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE. Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana PREOCCUPATI per l'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, a livello internazionale, e della sua incidenza sull'aumento del tasso di criminalita' in ciascun Paese; CONSAPEVOLI che uno dei canali di distribuzione di tali sostanze e' quello via mare; DESIDERANDO cooperare, mediante un Trattato bilaterale, all'obiettivo mondiale di contrastare tale traffico, integrando cosi' la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la Convenzione di Ginevra del 1958 sul Diritto del Mare; HANNO DECISO di concludere un Trattato sulla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed a tal fine hanno convenuto quanto segue: Articolo 1° Definizioni Ai fini del presente Trattato si intendera': a) - per nave qualsiasi costruzione o galleggiante che operi in acque marittime e che contenga o trasporti cose e/o persone; b) - per nave da guerra una nave, secondo la definizione dell'art. 8›, punto 2., della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958, a cio' autorizzata ed il cui intervento sia coordinato dalle competenti Autorita' nazionali; c) - ai soli effetti previsti dagli articoli 4›, 5› e 6›, le espressioni "vessillo inalberato dalla nave" e "nave battente la bandiera" si riferiscono tanto alla nave che alzi la bandiera del proprio Stato quanto alla nave che, non avendo alcuna bandiera alzata, appartenga ad una persona fisica o giuridica di una delle Parti.
Trattato- art. 2
Articolo 2° Reato 1. - Ciascuna Parte contraente classifichera' e punira' come reato i fatti commessi a bordo di navi o a mezzo di qualunque altra imbarcazione o galleggiante, non esclusi dall'ambito di applicazione di questo Trattato ai sensi dell'art. 2, consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e psicotrope definite nei Trattati Internazionali che vincolano le Parti. 2. - Sono punibili inoltre il tentativo, il mancato compimento del reato per cause indipendenti dalla volonta' dell'agente, il concorso e il favoreggiamento.
Trattato- art. 3
Articolo 3° 1. - Navi escluse dall'ambito di applicazione del Trattato Il presente Trattato non si applica alle navi da guerra ne' a quelle che vengono utilizzate da ciascuna delle Parti per un servizio pubblico a carattere non commerciale.
Trattato- art. 4
Articolo 4° Giurisdizione 1. - Ciascuna Parte esercitera' giurisdizione esclusiva in relazione ai fatti commessi nelle proprie acque territoriali, zone o porti franchi, anche quando i fatti stessi abbiano avuto inizio o debbano concludersi nell'altro Stato. Nel caso di diversa estensione delle acque territoriali, ai soli fini del presente Accordo, il limite delle acque territoriali di ciascuna Parte corrisponde alla misura massima prevista dalla legislazione di una di esse. 2. - In relazione ai fatti elencati nell'art. 2. e commessi fuori dalle acque territoriali di uno degli Stati, esercitera' giurisdizione preferenziale quello Stato sotto la cui bandiera si trovi la nave a bordo della quale o mediante la quale e' stato commesso il reato.
Trattato- art. 5
Articolo 5° Diritto di intervento 1. - Nel caso di fondati sospetti del realizzarsi di taluno dei fatti previsti nell'art. 2, ciascuna Parte riconosce all'altra il diritto di intervenire, in sua rappresentanza, nelle acque site al di la' del limite del proprio mare territoriale, sopra le navi e qualunque altra imbarcazione o galleggiante che alzino bandiera dell'altra Parte o che ne abbiano comunque la nazionalita'. Restano fermi i poteri di polizia attribuiti da ciascun ordinamento sulle navi battenti la bandiera nazionale. 2. - Nell'esercizio di questa competenza, le navi da guerra o le aeronavi militari o altre navi o aeronavi a tal fine debitamente autorizzate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come navi o aeronavi in servizio dello Stato di una delle Parti, potranno inseguire, fermare ed abbordare la nave, verificare i documenti, interrogare le persone che si trovano a bordo e, se permangono i fondati sospetti, visitare la nave stessa, procedere al sequestro della droga ed all'arresto delle persone coinvolte e, se occorre, condurre la nave al porto idoneo piu' vicino, informandone - se possibile prima, altrimenti, subito dopo - lo Stato di cui la nave batte bandiera o di cui abbia comunque la nazionalita'. 3. - Detta competenza sara' esercitata in conformita' con le norme generali del diritto internazionale. 4. - Quando una misura e' adottata in applicazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessita' di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato. In ogni caso, ove l'intervento sia avvenuto senza che ricorressero motivi di sospetto sufficienti ad eseguire l'operazione, la Parte che l'ha portata a termine puo' essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni, salvo che sia stato effettuato ad istanza dello Stato di bandiera. 5. - Nel caso di contenzioso relativo al riconoscimento della responsabilita' per le eventuali perdite e danni a seguito degli interventi indicati ai punti 1. e 2., nonche' alla misura del loro indennizzo, ciascuna delle due Parti riconosce la competenza della Camera Internazionale di Arbitrato di Londra.
Trattato- art. 6
Articolo 6° Rinuncia alla Giurisdizione 1. - La Parte che avesse realizzato uno dei controlli previsti dall'articolo 5, potra' chiedere allo Stato di bandiera di rinunciare alla sua giurisdizione preferenziale. 2. - Lo Stato di bandiera esaminera' la richiesta secondo buona fede e, per adottare la propria decisione, terra' conto, fra gli altri criteri, del luogo della cattura, della acquisibilita' delle prove, della possibile connessione di processi, della nazionalita' degli implicati e della loro residenza. 3. - Se lo Stato di bandiera rinuncia alla propria giurisdizione preferenziale, dovra' inviare all'altro Stato le informazioni e i documenti in suo possesso. Se lo Stato di bandiera decide di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato dovra' trasferire allo Stato preferente la documentazione e le fonti di prova acquisite, il corpo del reato, le persone arrestate e qualsiasi altro elemento attinente al procedimento. 4. - La decisione di esercitare la giurisdizione dovra' pervenire alla Parte richiedente entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Gli atti giudiziari necessari e urgenti da eseguire, come da prassi, insieme alla comunicazione della decisione di esercitare la giurisdizione, sono regolati dall'ordinamento dello Stato che ha proceduto all'intervento. Equivale a rinuncia alla propria giurisdizione il decorso del termine previsto dal presente articolo senza che sia pervenuta alcuna decisione. Oltre ai canali abituali di comunicazione, le Parti designeranno le rispettive Autorita' centrali competenti ad inoltrare le richieste di giurisdizione.
Trattato- art. 7
Articolo 7° Cooperazione giudiziaria 1. - L'assistenza giudiziaria sara' fornita in conformita' con i Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti. 2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti sara' detratta dalla pena che verra' comminata dallo Stato che esercitera' la propria giurisdizione.
Trattato- art. 8
Articolo 8° Recidiva 1. - Le sentenze emesse dai tribunali di una delle Parti nei confronti di propri cittadini per i fatti di cui al presente Accordo e per qualunque altro reato avente ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope riguardanti persone comunque soggette alla giurisdizione di ciascuna Parte, saranno prese in considerazione dall'altra Parte agli effetti della recidiva. 2. - Le parti si comunicheranno tempestivamente le sentenze di cui al precedente comma emesse nei confronti dei cittadini dell'altra Parte o di ogni altra persona condannata per reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, se esistono richieste dall'altra Parte.
Trattato- art. 9
Articolo 9° Disposizioni finali 1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Madrid al piu' presto possibile. 2. Il presente trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi, per via diplomatica, all'altra Parte la sua volonta' di porre termine al Trattato, che cessera' i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. 3. All'atto dello scambio degli strumenti di ratifica le Parti procederanno alla designazione delle rispettive Autorita' centrali previste dall'art. 6° paragrafo 4. A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente trattato. Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I due testi fanno ugualmente fede. Madrid, 23 marzo 1990 PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SPAGNA Parte di provvedimento in formato grafico