LEGGE 26 luglio 1993, n. 305
Entrata in vigore della legge: 20-8-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio 1957 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne i Paesi Bassi: - l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting); - l'imposta sugli stipendi, salari, pensioni (de loonbelasting); - l'imposta sulle societa' ivi compresa la quota del Governo sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali determinate in base alla Legge Mineraria del 1810 (Mijnwet 1810) relativamente alle concessioni assegnate dal 1967, o ai sensi della Legge Mineraria per la Piattaforma Continentale del 1965 (Mijnwet Continentaal Plat 1965) (de vennoctschapsabelasting); - l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting); - l'imposta sul patrimonio (de vermogenbelasting); - l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijkeonroerend - goedbelasting); ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi"); b) per quanto concerne l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; - l'imposta locale sui redditi; ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "l'imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione- art. 3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia; b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che e' situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranita'; c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranita' italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, cosi' come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato; h) il termine "nazionali" designa: i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno degli Stati; ii) tutte le persone giuridiche, societa' di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato; ii) in Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione- art. 4
ARTICOLO 4 RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno degli Stati" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione- art. 5
ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno degli Stati ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione- art. 6
ARTICOLO 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione- art. 7
ARTICOLO 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno degli Stati svolge la sua attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Convenzione- art. 8
ARTICOLO 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione- art. 9
ARTICOLO 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a. un'impresa di uno degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione- art. 10
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