DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993, n. 283

Type DPR
Publication 1993-06-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24/8/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di riservare denominazioni legali ai prodotti da forno indicati nell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e del 28 gennaio 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre 1991 e dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

C r a c k e r s

1.La denominazione "crackers" e' riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o piu' impasti anche lievitati di uno o piu' sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare e altri ingredienti, nonche' aromi e additivi consentiti.

2.I crackers sono ottenuti per stampaggio ed il loro tenore di umidita' non puo' essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 109/1992 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari): "6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale". - Il comma 1, lettera c), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Fette biscottate

1.La denominazione "fette biscottate" e' riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o piu' impasti lievitati, di uno o piu' sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonche' aromi e additivi consentiti.

2.Il tenore di umidita' delle fette biscottate non puo' essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.

Art. 3

C r o s t i n i

1.La denominazione "crostini" e' riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di uno o piu' impasti anche lievitati, di uno o piu' sfarinati di cereali, anche integrali e con eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonche' aromi e additivi consentiti.

2.Il tenore di umidita' dei crostini non puo' essere superiore al 10 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento del valore assoluto.

Art. 4

Commercializzazione in Italia dei prodotti fabbricati in altri Paesi membri della CEE

1.I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 55

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