DECRETO 26 aprile 1993, n. 297
Entrata in vigore della legge: 27/8/1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
Visto in particolare il capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le societa' consortili tra le piccole imprese;
Visto l'art. 22, comma 5, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1993;
Vista la sentenza n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 della Corte costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre 1992) con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;
Considerata la necessita' di adeguare il regolamento al disposto della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che il potere sostitutivo del Ministro, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, venga eserciato previa diffida degli enti in questione;
Di concerto con il Ministro del tesoro;
ADOTTA
il seguente regolamento: NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI CONSORZI DI SERVIZI TRA PICCOLE IMPRESE.
Art. 1
Termine per la presentazione delle domande
1.Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e' fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): "Art. 19 (Oggetto dell'attivita'). - 1. L'attivita' dei consorzi e delle societa consortili di cui all'art. 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare: a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisto di tecnologie avanzate di cui all'art. 6; b) l'acquisto di materie prime e semilavorati; c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestazione delle relative garanzie; m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune; o) l'assistenza e la consulenza finanziaria; p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti". "Art. 20 (Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi). - 1. A valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'art. 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'art. 19. Nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. 2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 21, comma 4". "Art. 21 (Accesso ai contributi). - 1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'art. 43, comma 1. Il programma deve indicare: a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire; b) le modalita' e i tempi di realizzazione; c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale. 2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'art. 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo. 5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Con il decreto di attuazione di cui all'art. 22, comma 5, sono regolamentate le modalita' per la restituzione al fondo di cui all'art. 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'art. 20. 8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'art. 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita' qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'art. 22, comma 5". "Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione). - 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 3. Il contributo per il medesimo programma e' cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. 4. Il contributo puo' essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24. In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21. 6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e' integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La sentenza della Corte costistituzionale n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 48 del 18 novembre 1992. Nota all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 20 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse.
Art. 2
Procedura per presentazione delle domande
2.Qualora non vi sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola regione, la domanda deve essere presentata alla regione dove ha sede il consorzio o la societa' consortile.
3.Nel caso in cui le iniziative riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, le domande devono essere inviate, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
4.Qualora per l'attuazione di un programma venga richiesto anche un finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 24 della legge, la domanda indirizzata alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' presentata all'istituto finanziatore che provvede, entro 10 giorni, a trasmetterla alla regione ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 34 della legge n. 317/91: "Art. 34 (Centri per l'innovazione). - 1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comuninita' economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19. 2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca "Norme sulla documentazione amministrativa a sulla legalizzazione e autenticazione delle firme". Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 4 e 20: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - La certificazione "antimafia" di cui trattasi e' disciplinata dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, cosi' come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Si trascrive il testo vigente dell'art. 10-sexies: "Art. 10-sexies (Aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dal presente articolo). - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con un provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15". - Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 317/91: "Art. 24 (Finanziamenti agevolati). - 1. Per la promozione delle attivita' di cui all'art. 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e suc- cessive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. 2. I contributi in conto capitale previsti dall'art. 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite e' elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. 3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'art. 25 a condizione che il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'art. 22".
Art. 3
Caratteristiche dei centri per l'innovazione
2.I soggetti di cui ai commi precedenti devono aver comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria costituzione e fornito le indicazioni delle imprese di cui abbiano gia' favorito l'avvio o lo sviluppo e con le quali abbiano stipulato un contratto comprendente assistenza e consulenza tecnica. Di tale comunicazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la regione competente.
Nota all'art. 3: - Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art. 2.
Art. 4
Investimenti ammissibili
1.Sono ammessi al contributo di cui all'art. 20 della legge gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte del consorzio o societa' consortile, ovvero da parte dei soggetti di cui all'art. 34 della legge, finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o piu' delle attivita' di cui all'art. 19 della legge.
3.I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprieta' dei consorzi o delle societa' consortili per almeno 3 anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine e' di 10 anni.
4.I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.
5.Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, salvo quanto disposto alla lettera m) del paragrafo 2.
6.I programmi concernenti le attivita' di cui ai punti d) e p) dell'art. 19 sono agevolabili quando il consorzio o la societa' consortile si impegni a svolgere anche l'attivita' di gestione, rispettivamente, dei magazzini o centri per il commercio all'ingrosso e delle aree attrezzate, per almeno cinque anni.
7.Ai sensi della lettera q) dell'art. 19 della legge si intendono collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti dello stesso articolo quelle che risultano tecnicamente ed economicamente strumentali alla realizzazione dei programmi per i quali si chiede l'agevolazione.
Note all'art. 4: - Per il riferimento all'art. 20 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art 2. - Per il riferimento all'art. 19 della legge n. 317/91 si veda nota alle premesse.
Art. 5
"Progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili
1.Le regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, nonche' ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorita' di accesso alle agevolazioni e l'entita' degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale "progetto-programma".
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art: 21 della legge n. 317/91 vedasi la nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art 2.
Art. 6
Procedura per la concessione delle agevolazioni
3.Le domande istruite, che hanno ottenuto il parere favorevole della regione, sono riepilogate in tre elenchi separati, rispettivamente per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese industriali e/o artigiane, per i soggetti costituiti in maggioranza da imprese commerciali e/o di servizi, nonche' per i soggetti di cui all'art. 34 della legge. Per ogni domanda occorre indicare i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo prevista dal comma 2 dell'art. 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica ai soggetti costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori di cui all'allegato 1, ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo o capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati.
4.Le domande devono essere ordinate sulla base della validita' tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorita' previsti dal progetto-programma.
5.Entro il termine di scadenza di cui al secondo comma del presente articolo la regione deve informare per fax, telex o telegrafo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto svolgimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvedera', previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dai successivi articoli 7 ed 8 l'istruttoria e le erogazioni dei contributi senza tener conto degli atti, gia' eventualmente posti in essere dalla regione, che dovessero successivamente pervenire al Ministero.
6.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esamina le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente decreto. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le regioni provvede entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al secondo comma del presente articolo al riparto tra le regioni dei fondi di cui al comma 6 dell'art. 22 nonche' di quelli del comma 1 dell'art. 23.
7.Una quota pari al 10% delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge e' riservata ai soggetti previsti dall'art. 34 della legge. Qualora la quota riservata risultasse superiore alle richieste, l'eccedenza sara' utilizzata per le domande presentate dagli altri soggetti.
8.Qualora le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni avverra' in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna regione saranno interamente agevolate le domande che, nell'ambito delle priorita' determinate dalla regione stessa, rientrano nelle disponibilita' assegnate, con l'eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo cosi' determinato.
9.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dara' comunicazione alle regioni dell'avvenuto riparto e provvedera' ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno. All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvedera' ad accreditare i fondi per tale anno.
10.Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le regioni provvederanno, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti, seguendo l'ordine di priorita' dei progetti approvati.
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 21 della legge n. 317/91 vedasi la nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 34 della legge n. 317/91 si veda la nota all'art. 2. - Per il riferimento all'art. 22 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 1, della legge n. 317/91: "I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle societa' consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, e' integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
Art. 7
Istruttoria svolta dal Ministero
Nota all'art. 7: - Per il riferimento all'art. 21 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse.
Art. 8
Erogazioni effettuate dal Ministero
1.L'erogazione del contributo avverra' in due quote, pari al 40% e al 60% dell'ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso.
2.L'erogazione della seconda quota di contributo pari al 60%, avverra' dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, avranno verificato la realizzazione totale del programma.
4.I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce dovra' essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.
Note all'art. 8: - La legge 26 aprile 1983, n. 130 e' la legge finanziaria 1983. Le commissioni di accertamento di cui trattasi sono previste dai commi 6 e 7 dell'art. 18, di cui si trascrive il testo: "A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - Per il riferimento alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedasi la nota all'art. 2. - Per il riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 55, vedasi la nota all'art. 2.
Art. 9
Relazione delle regioni al Ministero
1.Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione dovranno essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.
Art. 10
Modalita' di restituzione al fondo di somme eventualmente non utilizzate
1.Le somme accreditate alle regioni che risultano non utilizzabili devono essere versate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui all'art. 9, in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO Il Ministro del tesoro BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 174
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 43, comma 1, della legge n. 317/91: "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993".
Allegato
ALLEGATO ELENCO DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 317/1991 A) REGIONI INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 DEL CONSIGLIO. Campania (tutta la regione); Abruzzo (tutta la regione); Molise (tutta la regione); Basilicata (tutta la regione); Puglia (tutta la regione); Calabria (tutta la regione); Sicilia (tutta la regione); Sardegna (tutta la regione). B) TERRITORI COLPITI DA FENOMENI DI DECLINO INDUSTRIALE, INDIVIDUATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL 21 MARZO 1989. Provincia di Novara: Ameno; Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Arizzano; Armeno; Arola; Aurano; Baceno; Bannio Anzino; Baveno; Bee; Belgirate; Beura Cardezza; Bognanco; Brovello Carpugnino; Calasca Castiglione; Cambiasca; Cannero Riviera; Cannobio; Caprezzo; Casale Corte Cerro; Cavaglio Spoccia; Ceppo Morelli; Cesara; Colazza Cossogno; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Cursolo Orasso; Domodossola; Druogno; Falmenta; Formazza; Germagno; Ghiffa; Gignese; Gravellona Toce; Gurro; Intragna; Loreglia; Lesa; Macugnaga; Madonna del Sasso; Malesco; Masera; Massimo Visconti; Massiola; Meina; Mergozzo; Miasino; Miazzina; Montecrestese; Montescheno; Nebbiuno; Nonio; Oggebbio; Omegna; Ornavasso; Orta S. Giulio; Pallanzeno; Pella; Pettenasco; Piedimulera; Pieve Vergonte; Pisano; Premeno; Premia; Premosello Chiovenda; Quarna Sopra; Quarna Sotto; Re; S. Bernardino Verbano; S. Maurizio d'Opaglio; S. Maria Maggiore; Seppiana; Stresa; Toceno; Trarego Viggiona; Trasquera; Trontano; Valstrona; Vanzone con S. Carlo; Varzo; Verbania; Viganella; Vignone; Villadossola; Villette; Vogogna. Provincia di Torino: tutti i comuni della provincia ad eccezione del comune di Torino. Provincia di Sondrio: a) comunita' montana Valchiavenna; b) comunita' montana Valtellina di Morbegno; c) comunita' montana Valtellina di Sondrio; d) comunita' montana Valtellina di Tirano. Albaredo per S. Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino; Aprica; Ardenno; Bema; Berbenno di Valtellina; Bianzone; Buglio in Monte; Caiolo Campodolcino; Caspoggio; Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco; Cercine; Chiavenna; Chiesa in Valmalenco; Chiuro; Cino; Civo; Colorina; Costo Valtellino; Dazio; Delebio; Dubino; Faedo Valtellino; Forcola; Fusine; Gerola Alta; Gordona; Grosio; Grosotto; Isolato (solo fr. Madesimo); Lanzara; Lovero; Mantello; Mazzo di Valtellina; Mello; Menarola; Mese; Montagna in Valtellina; Morbegno; Novate Mazzola; Pedesina; Piantedo; Piateda; Piuro; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Prata Camportaccio; Rasura; Rogolo; Samolaco; S. Giacomo Filippo; Sernio; Sondrio; Spriana; Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di S. Maria; Tovo di S. Agata; Traona; Tresivio; Val Masino; Verceia; Vervio; Villa di Chiavenna; Villa di Tirano. Provincia di Genova: Arenzano; Avegno; Bargagli; Busalla; Camogli; Campo Ligure; Campomorone; Carasco; Casarza Ligure; Casella; Castiglione Chiavarese; Ceranesi; Chiavari; Cicagna; Cogoleto; Cogorno; Davagna; Genova (parziale): G.Z.U. Ponente; G.Z.U. Polcevera; Sampierdarena; G.Z.U. Bisagno eccetto S. Fruttuoso; Valle Sturla; S. Martino; Sturla-Quarto; Porto. Isola del Cantone: Lavagna; Leivi; Masone; Mele; Mezzanego; Mignanego; Moconesi; Montoggio; Orero; Rapallo; Recco; Ronco Scrivia; Rossiglione; S. Colombano Certenoli; S. Margherita Ligure; S. Olcese; Savignone; Serra Ricco'; Sestri Levante; Sori; Tribogna. Provincia di Firenze: Del circondario di Prato i seguenti comuni: Carmignano; Cantagallo; Montemurlo; Poggio a Caiano; Prato; Vaiano; Vernio. Provincia di Livorno: Bibbona; Campiglia Marittima; Cecina; Collesalvetti; Livorno, con esclusione del quartiere 4: (Area, Stazione, Colline); quartiere 5: (Piazza Magenta, Colline); quartiere 7: (Salviano, Valle Benedetta); Piombino; Rio Marina; Rio nell'Elba; Rossignano Marittimo; San Vincenzo. Provincia di Massa Carrara: Aulla; Bagnone; Carrara; Casola in Lunigiana; Comano; Filattiera; Fivizzano; Fosdinovo; Licciana Nardi; Massa; Montignoso; Mulazzo; Podenzana; Pontremoli; Tresana; Villafranca in Lunigiana; Zeri; Provincia di Pesaro-Urbino: Acqualagna; Apecchio; Auditore; Barchi; Belforte all'Isauro; Borgo Pace; Cagli; Cantiano; Carpegna; Casteldelci; Fermignano; Fossombrone; Fratte Rosa; Frontino; Frontone; Isola del Piano; Iunano; Macerata Feltria; Maiolo; Mercatello sul Metauro; Mercatino Conca; Mombaroccio; Mondavio; Montecalvo in Foglia; Monte Cerignone; Monteciccardo; Montecopiolo; Montefelcino; Montegrimano; Montemaggiore al Metauro; Monte Porzio; Novafeltria; Orciano di Pesaro; Peglio; Pennabilli; Pergola; Petriano; Piagge; Piandimeleto; Pietrarubbia; Piobbico; Saltara; S. Giorgio di Pesaro; S. Leo; S. Lorenzo in Campo; Sant'Agata Feltria; Sant'Angelo in Vado; Sant'Ippolito; Sassocorvaro; Sassofeltrio; Serra S. Abbondio; Serrungarina; Talamello; Tavoleto; Urbania; Urbino. Provincia di Aosta: Aosta; Arnad; Bard; Brissogne; Chambave; Champ De Praz; Charvensod; Chatillon; Donnas; Fenis; Fontainemore; Gignod; Gressan; Hone; Issogne; Jovencan; Lillianes; Montijouet; Nus; Perloz; Pollein; Pontey; Pont-Saint-Martin; Quart; Roisan; Saint Christophe; Saint Denis; Saint Marcel; Saint Vincent; Sarre; Verrayes; Verres. Provincia di Perugia: Spoleto. Provincia di Terni: tutti i comuni della provincia. Provincia di Rovigo: Adria; Arqua' Polesine; Badia Polesine; Bergantino; Bosaro; Calto; Canda; Castelmassa; Ceregnano; Contarina; Crespino; Donada; Fratta Polesine; Gaiba; Guarda Veneta; Lendinara; Occhiobello; Pincara; Pontecchio Polesine; Porto Tolle; Rovigo; Salara; Taglio di Po; Villamarzana; Villanova del Ghebbo. Comune di Frosinone: Anagni; Cassino; Ceccano; Ferentino; Frosinone; Isola Liri; Patrica; Piedimonte S. Germano; Pontecorvo; Sora.
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