LEGGE 9 agosto 1993, n. 292

Type Legge
Publication 1993-08-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 13/8/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonche' dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile 1993, n. 116.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 settembre 1993.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 198. All'articolo 1, comma 1, le parole: "delle predette societa' per azioni possono," sono sostituite dalle seguenti: "delle predette societa' per azioni devono,". All'articolo 2: il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le societa' derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: 'Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,' sono inserite le seguenti: 'previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,'; e sono aggiunte, in fine, le parole: 'A tutte le predette societa' per azioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218'"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare". L'articolo 3 e' soppresso.

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