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LEGGE 9 agosto 1993, n. 293

Current text a fecha 1993-08-12

Entrata in vigore della legge: 13/8/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1› febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 settembre 1993. -----

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 199. All'articolo 2, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto". All'articolo 3, al comma 3, sono soppresse le parole: ", e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2". All'articolo 5, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, e' sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sia assunto nella pubblica amministrazione e comunque allo scadere del termine di dodici mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1".