LEGGE 14 agosto 1993, n. 344
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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