LEGGE 18 agosto 1993, n. 333
Entrata in vigore della legge: 01/09/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Conso
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed, in particolare, per gli investimenti da parte di cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: 1) Il termine "investimento" indichera' ogni bene investito, anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di una persona fisica o giuridica che abbia la cittadinanza di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. Fatto salvo il senso generale di quanto detto, il termine "investimento" comprende: a) beni mobili e immobili, ed ogni altro diritto in rem, ivi concluse - nella misura in cui possano essere usate a fini di investimento - i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli, obbligazioni, azioni ordinarie ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o ogni altro diritto per impegni e prestazioni aventi un valore economico, relativi ad investimenti, nonche' redditi da investimento reinvestiti, cosi' come definiti nel successivo punto 5; d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti industriali, la ditta e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura finanziaria maturato per legge o per contratto, ed ogni licenza, concessione o rappresentaza commerciale rilasciata in conformita' alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, ivi incluse prospezioni per coltivazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. 2. Il termine "investitore" indichera' ogni persona fisica o giuridica - avente la nazionalita' di una delle Parti Contraenti - che abbia effettuato o che intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, indichera' ogni persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato. 4. Il termine "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, indichera' qualsiasi entita' stabilita nel territorio di una di esse e riconosciuta quale persona giuridica in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, come ad esempio istituti pubblici, societa' di capitali o di persone, fondazioni o associazioni, indipendentemente dal fatto se la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "reddito" indichera' le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi inclusi - in particolare - profitti, partecipazioni agli utili, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi utili del capitale. 6. Il termine "territorio" indichera', oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', o esercitano diritti sovrani e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale.
Accordo- art. 2
Articolo 2 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione conformemente alla propria legislazione. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno costantemente un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti faranno si' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio Paese dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e le imprese nelle quali detti investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.
Accordo- art. 3
Articolo 3 TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Paesi Terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse agli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato ad attivita' simili connesse ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di ogni altro Paese Terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano ad eventuali vantaggi o privilegi che una Parte Contraente accorda o potrebbe accordare in futuro a Paesi Terzi in virtu' della propria appartenenza a Unioni Doganali o Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di Libero Scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali, o Accordi stipulati al fine di impedire la doppia tassazione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.
Accordo- art. 4
Articolo 4 RISARCIMENTI PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorrano in perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovute a guerre o ad altre forme di conflitto armato, stati di emergenza o altri eventi similari, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' un risarcimento adeguato. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente che ha la responsabilita' e, in ogni caso, saranno trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi.
Accordo- art. 5
Articolo 5 NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO 1) (1) Gli investimenti ai quali si riferisce il presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, tranne laddove specificamente disposto per legge e sulla base di ordinanze o sentenze emesse dalle Autorita' giudiziarie competenti. (2) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno ne' direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che per fini pubblici o di interesse nazionale, a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, e a condizione che dette misure vengano prese su una base non discriminatoria e in conformita' a disposizioni e procedure di legge. (3) Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sara' calcolato secondo standard di valutazione internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano delle difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato sulla base di un'equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di aziende, nonche' delle componenti e dei risultati delle attivita' di impresa. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati al "tasso sei mesi LIBOR", maturati dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento. Qualora l'investitore e la Parte obbligata non riuscissero a raggiungere un accordo, l'importo del risarcimento sara' calcolato in conformita' alla procedura per dirimere le controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato il risarcimento, esso sara' pagato prontamente e verra' emessa l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno altresi' ai redditi ricavati da un investimento nonche', nel caso di liquidazione, al ricavato della liquidazione medesima.
Accordo- art. 6
Articolo 6 RIMPATRIO DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI 1. Ciascuna della Parti Contraenti garantira' agli investitori - dopo che questi abbiano ottemperato ad ogni proprio obbligo fiscale, nonche' a tutte le relative procedure amministrative - che essi potranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in una qualunque valuta convertibile, quanto segue: a) capitali nonche' quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere e incrementare gli investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi e ogni altro profitto; c) proventi della liquidazione totale o parziale di un investimento; d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi e indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente in relazione al lavoro subordinato e ai servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e nelle modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 3. del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Paesi Terzi, se questo e' piu' favorevole. 3. Entrambe le Parti Contraenti potranno adottare disposizioni che regolino le modalita' per ottemperare agli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo 1.
Accordo- art. 7
Articolo 7 SURROGA Qualora una Parte Contraente o una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurative contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno sei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti sulla base della garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' l'assegnazione dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente che se ne e' fatta garante, e la sua surroga non andra' oltre i diritti originali. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente garante o alla sua istituzione in virtu' di detta surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo- art. 8
Articolo 8 MODALITA' DEI TRASFERIMENTI I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati ottemperati. I trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.
Accordo- art. 9
Articolo 9 REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, relativa a risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, incluse le controversie relative all'importo dei relativi pagamenti, sara' risolta - per quanto possibile - in via amichevole. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia - a sua discrezione -: a) al Tribunale della Parte Contraente, e sue successive istanze, competente per territorio; b) ad un Tribunale di Arbitrato ad hoc, in conformita' al Regolamento di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL); c) Al "Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti", per l'applicazione delle procedure di arbitrato disposte dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti abbiano validamente aderito alla convenzione medesima. 3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare - attraverso i canali diplomatici - ogni questione relativa ad una procedura di arbitrato o a procedimenti giuridici gia' avviati fino a quando le relative procedure non siano state portate a termine, ed una delle Parti Contraenti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale di Arbitrato o alla sentenza del Tribunale Ordinario entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza medesimi, o entro ogni altro termine che possa essere stabilito in base al diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.
Accordo- art. 10
Articolo 10 REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente - per quanto possibile - attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia notificato per iscritto l'altra Parte Contraente, la controversia stessa - su iniziativa di una di esse - sara' portata dinanzi ad un Tribunale di Arbitrato ad hoc, cosi' come disposto nel presente Articolo. 3. Il Tribunale di Arbitrato sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi un cittadino di uno Stato Terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti - in mancanza di altri accordi - potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o sia comunque impedito dall'espletare l'incarico, la richiesta sara' fatta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o sia egualmente impedito dall'espletare detta funzione per qualsiasi motivo, il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia - che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti - sara' invitato a fare le nomine. 5. Il Tribunale di Arbitrato decidera' a maggioranza, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti pagheranno le spese per il proprio arbitro, nonche' le proprie spese di partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise ugualmente tra le Parti Contraenti. La Corte di Arbitrato stabilita' le proprie modalita' di procedura.
Accordo- art. 11
Articolo 11 RELAZIONI TRA I GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che esistano rapporti diplomatici o consolari tra le Parti Contraenti.
Accordo- art. 12
Articolo 12 APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE 1. Qualora una qualsiasi questione venga regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, o qualora essa venga regolata dal diritto internazionale generale, si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli - caso per caso - alle Parti Contraenti e ai loro investitori. 2. Qualora - in virtu' di leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici - una delle Parti Contraenti abbia adottato un trattamento piu' vantaggioso per gli investitori dell'altra Parte Contraente rispetto a quello disposto dal presente Accordo, agli stessi verra' accordato il trattamento piu' favorevole.
Accordo- art. 13
Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Accordo- art. 14
Articolo 14 DURATA E SCADENZA 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che l'altra Parte non lo denunci per iscritto un anno prima della data di ogni scadenza. 2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, come disposto all'Articolo 14, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo FATTO a Roma, il 20 marzo 1990, in inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH
Protocollo
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