LEGGE 18 agosto 1993, n. 334
Entrata in vigore della legge: 01/09/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accrodo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Conso
Accordo- art. 1
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra; considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investito o reinvestito da persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi -per quanto impiegabili in investimento- i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, quote societarie e ogni altra forma di partecipazione, anche se minoritaria o indiretta, in societa' costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti; c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi che abbiano un valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; d) crediti direttamente collegati ad un investimento, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato; e) diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale -quali brevetti di invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali- nonche' procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento; f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' o disposizioni vigenti per l'esercizio delle rela- tive attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. - Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformita' alle sue leggi. - Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con sede nel territorio di tale Parte e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attivita' economiche, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. - agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacita' di ciascuna persona giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.
Accordo- art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
Accordo- art. 3
ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attivita' connesse con gli investimenti stessi nonche' a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.
Accordo- art. 4
ARTICOLO 4 Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici, la Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di qualsiasi Paese terzo.
Accordo- art. 5
ARTICOLO 5 Nazionalizzazione ed Esproprio 1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, sentenze e decisioni emanate dai competenti tribunali nonche' altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale destinate a disciplinare le attivita' economiche. b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, a meno che non si verifichino le seguenti condizioni: - che i relativi provvedimenti rispondano ad esigenze di pubblica utilita', di sicurezza od interesse nazionale; - che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di legge previste; - che essi non siano discriminatori ne' contrari a diverso impegno assunto; - che essi siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato. c) Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al normale tasso di interesse commerciale. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte Contraente che ha adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le modalita' di soluzione delle controversie di cui all'Articolo 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in una valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara' autorizzato il rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Accordo- art. 6
ARTICOLO 6 Trasferimenti e Rimpatrio di Capitali, Profitti, Retribuzioni e Risarcimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale e conformemente alle disposizioni della rispettiva normativa bancaria, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato o in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo, al tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di: a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per mantenimento e sviluppo di investimenti; b) redditi, quali definiti al punto 3 dell'art. 1 del presente Accordo; c) somme derivanti dalla realizzazione di attivita' di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito; d) somme destinate al rimborso di prestiti effettivamente assunti per investimenti e direttamente collegati con questi ultimi nonche' somme destinate al pagamento degli interessi relativi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per assistenza e servizi tecnici; f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo. 2. Il libero trasferimento avra' luogo in conformita' alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta. Le Parti Contraenti non potranno ricusare, sospendere a tempo indeterminato o privare di contenuti tale diritto. 3. Ciascuna Parte Contraente conserva il diritto, in caso di eccezionali difficolta' di bilancia dei pagamenti, di stabilire limitazioni ai trasferimenti in forma equa, senza discriminazioni e in conformita' ai propri obblighi internazionali. Tali limitazioni non potranno superare, per ciascun investitore, una durata di trentasei mesi ed includeranno la facolta' per l'investitore di ottenere un trasferimento frazionato in rate di durata non superiore a 18 mesi. 4. Salvo quanto previsto al precedente punto 3, ciascuna Parte Contraente assicurera' in ogni momento agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento dei dividendi effettivamente distribuiti, in valuta proveniente dalle proprie esportazioni.
Accordo- art. 7
ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente o la sua Istituzione verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo- art. 8
ARTICOLO 8 Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sara' per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime. 2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potra' essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento. 3. Ove tra una Parte Contraente ed investitori sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al paragrafo 2, tale controversia potra' essere sottoposta ad arbitrato internazionale. A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile affinche' qualsiasi controversia possa essere sottoposta all'arbitrato. 4. Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adottera' ogni utile iniziativa intesa a desistere dall'azione giudiziale in corso. 5. In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia sara' sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati: a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora ognuno dei Paesi parte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinche' la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformita' alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti. b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuera' secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 31/98 del 15 dicembre 1976. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. 6. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 7. Il Tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia - comprese le norme di quest'ultima relative ai conflitti di leggi -, delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all'investimento, nonche' sulla base dei principi di diritto internazionale applicabili in materia. 8. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti. 9. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.
Accordo- art. 9
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