Entrata in vigore della legge: 01/09/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Conso
Trattato- art. 1
TRATTATO RELATIVO ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. 2. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, previste dal presente Trattato, in particolare provvedendo alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti processuali e dei testimoni e alla trasmissione dei relativi atti. 3. Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, secondo quanto previsto dal presente Trattato, le sentenze emesse in materia civile dalle Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali. 4. Ciascuna Parte puo' richiedere all'altra Parte, informazioni riguardanti le leggi e i regolamenti, cosi' come informazioni concernenti la giurisprudenza.
Trattato- art. 2
ARTICOLO 2 RIFIUTO DELLA ASSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE L'assistenza giudiziaria nonche' il riconoscimento e l'esecuzione degli atti e delle sentenze saranno negati se sono contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.
Trattato- art. 3
ARTICOLO 3 AUTORITA' 1. Ai fini del presente Trattato, si intende per Autorita' Giudiziaria ogni Autorita' delle Parti che sia competente, secondo la legge nazionale, nei procedimenti previsti dal Trattato stesso. 2. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Federativa del Brasile e' il Ministerio da Justica.
Trattato- art. 4
ARTICOLO 4 MODALITA' DI COMUNICAZIONE 1. Le Parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive Autorita' centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti. 2. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.
Trattato- art. 5
ARTICOLO 5 PROTEZIONE GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.
Trattato- art. 6
ARTICOLO 6 PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni del presente Trattato si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.
Trattato- art. 7
ARTICOLO 7 LINGUE 1. Le domande di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. I documenti relativi alla esecuzione della Commissione Rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza saranno redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte saranno trasmesse in questa stessa lingua.
Trattato- art. 8
ARTICOLO 8 SPESE L'esecuzione dell'assistenza non potra' dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta avra' diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonche' delle spese per l'esecuzione di Commissioni Rogatorie con l'osservanza delle indicazioni particolari previste dall'art. 15 paragrafo 1 del presente Trattato.
Trattato- art. 9
ARTICOLO 9 DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti dinanzi alle Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte non potra' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" e' condannata al rimborso delle spese di procedura con una sentenza passata in giudicato emessa dalla Autorita' Giudiziaria di una delle Parti, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. L'istanza ed i suoi allegati saranno presentati in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 del presente Trattato e la Autorita' Giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limitera' ad accertare se la sentenza relativa alle spese e' divenuta esecutiva.
Trattato- art. 10
ARTICOLO 10 GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili. 2. I cittadini di ciascuna delle parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonche' di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze. 4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di certificazioni rilasciate dall'Autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione sara' rilasciata dalle Autorita' competenti della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.
Trattato- art. 11
ARTICOLO 11 VALIDITA' DEGLI ATTI PUBBLICI I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima.
Trattato- art. 12
ARTICOLO 12 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorita' competente di ciascuna delle Parti, corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorita' dell'altra Parte.
Trattato- art. 13
ARTICOLO 13 TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti dei Registri dello Stato Civile necessari per una procedura giudiziaria con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
Trattato- art. 14
ARTICOLO 14 REQUISITI DELLA RICHIESTA La domanda di esecuzione della Commissione Rogatoria deve indicare: a) l'Autorita' Giudiziaria richiedente; b) l'Autorita' Giudiziaria richiesta, ove possibile; c) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; d) il procedimento per il quale e' richiesta; e) il cognome, il nome, il recapito e, ove possibile, le generalita' delle persone cui si riferisce la Commissione Rogatoria; f) il cognome, il nome, il recapito e, ove possibile, le generalita' delle parti processuali, e, quando trattasi di persona giuridica, la denominazione e la sede, nonche', se disponibile, l'indicazione del rappresentante legale; g) le domande da formulare, qualora si tratti di interrogatori.
Trattato- art. 15
ARTICOLO 15 ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della Commissione Rogatoria, si applichera' la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguira' tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti a consentire l'esecuzione della Commissione Rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, richiedera' alla Parte richiedente la integrazione necessaria. 3. Quando sia espressamente domandato, la Parte richiesta fara' conoscere alla parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. Gli interessati, le autorita' e le parti processuali potranno assistere all'esecuzione, purche' cio' non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. La Commissione Rogatoria dovra' essere eseguita e restituita senza indugio alla Parte richiedente. 5. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla Commissione Rogatoria, la Parte richiesta la restituira' senza indugio, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.
Trattato- art. 16
ARTICOLO 16 DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. La prova della notificazione dell'atto giudiziario e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorita' competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale e' destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova e' data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale e' fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identita' della persona cui l'atto e' stato consegnato. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. 2. La Parte richiesta inviera' senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione.
Trattato- art. 17
ARTICOLO 17 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorita' Giudiziaria nel territorio della Parte richiedente, in qualita' di testimone o di perito, non puo' essere obbligata a comparire ne' alla stessa possono essere applicate, da nessuna delle due Parti, le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.
Trattato- art. 18
ARTICOLO 18 CONDIZIONI RICHIESTE Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' Giudiziarie di ciascuna Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Trattato, a condizione che: a) la sentenza concerna materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte stessa o di un Trattato tra questa Parte ed uno Stato terzo; b) la parte processuale sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove e' stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, in quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata; c) la sentenza abbia acquistato efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte ove e' stata emessa; d) non sia stata pronunciata sentenza dalle Autorita' Giudiziarie della Parte richiesta fra le stesse parti e sul medesimo oggetto; e) non sia pendente dinanzi all'Autorita' Giudiziaria della Parte richiesta un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti instaurato anteriormente all'introduzione della domanda dinanzi all'Autorita' Giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.
Trattato- art. 19
ARTICOLO 19 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di: a) una copia autenticata del testo integrale della decisione; b) una certificazione di passaggio in giudicato; c) una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando cio' non risulti dalla decisione stessa; d) un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che cio' non risulti dalla decisione stessa; e) una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.
Trattato- art. 20
ARTICOLO 20 TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti all'Autorita' Giudiziaria competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive dall'altra Parte purche' siano osservati i requisiti previsti dall'articolo 19, in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente Trattato.
Trattato- art. 21
ARTICOLO 21 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'Autorita' Giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge. 2. L'Autorita' Giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni dovra' verificare esclusivamente se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte. 3. L'Autorita' Giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'Autorita' Giudiziaria dell'altra Parte non esaminera' il merito delle decisioni adottate, bensi' solo l'esistenza delle condizioni previste dal presente Trattato per il loro riconoscimento ed esecuzione.
Trattato- art. 22
ARTICOLO 22 RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna delle Parti potra' denunciarlo in ogni momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989 in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Federativa del Brasile Parte di provvedimento in formato grafico