LEGGE 18 agosto 1993, n. 337
Entrata in vigore della legge: 01/09/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico- tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 33.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Conso
Accordo- art. I
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, - nel desiderio di rafforzare e approfondire la solidarieta' e amicizia che caratterizzano le tradizionali relazioni esistenti tra le due nazioni ed i loro popoli; - sicuri che la riaffermazione della democrazia in Cile richiede un contributo decisivo per consolidarsi su una base di sviluppo economico e sociale, cosi' come su una fruttuosa attivita' scientifica, tecnologica e culturale; - convinti della necessita' di un ordine internazionale piu' giusto che sostenga le relazioni economiche, finanziarie e commerciali nel riconoscimento della interdipendenza di tutti i paesi; cosi' come convinti che detto ordine e' favorito dalle diverse fonti che permettono il dialogo Nord-Sud; - tenendo conto della presenza di una operosa collettivita' di origine italiana o di tale nazionalita' in Cile, il cui contributo nei differenti settori dello sviluppo costituisce un impulso per consolidare i legami italo-cileni; - consapevoli che tali legami richiedono la creazione di condizioni che favoriscano una collaborazione piu' intensa mediante il rafforzamento dei rapporti economici, della collaborazione industriale, nonche' di una cooperazione allo sviluppo che ricomprenda gli aspetti produttivi e di progresso sociale, culturale, e scientifico-tecnologico; - consapevoli che l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori e la realizzazione di programmi congiunti in forma periodica e rinnovabili, che dedichino particolare attenzione alla promozione di investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private, produrranno benefici reciproci; - consapevoli che la realizzazione di quanto indicato sara' facilitata dalla stipulazione di un accordo quadro di cooperazione che rappresenti una cornice alle iniziative che le due Parti concordano di concretizzare hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo Quadro rappresenta la cornice per programmi, piani, progetti, attivita' che le Parti concordano nell'ambito delle relazioni economiche, di collaborazione industriale e della cooperazione allo sviluppo nelle sue formulazioni economiche, finanziarie, scientifico-tecnologiche e culturali.
Accordo- art. II
ARTICOLO II Le Parti si dichiarano disposte ad accrescere l'afflusso di investimenti, l'interscambio commerciale di beni e servizi, l'attivita' industriale ed il trasferimento di tecnologia nei rispettivi territori, promuovendo le relazioni bilaterali tra i due Paesi con la partecipazione dei rispettivi settori pubblico e privato, fatti salvi gli impegni internazionali assunti.
Accordo- art. III
ARTICOLO III Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori: a) agroindustria; b) ambiente; c) industria del legname; d) industria mineraria; e) trasporti e telecomunicazioni.
Accordo- art. IV
ARTICOLO IV 1. - Le Parti si serviranno di meccanismi nazionali ed internazionali adeguati per favorire l'incremento e la diversificazione delle loro relazioni economiche e, in forma speciale, l'utilizzo di incentivi finanziari, amministrativi e di altra natura connessi con: a) investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private e viceversa; b) costituzione di societa' miste italo-cilene pubbliche e private; c) sviluppo di piccole e medie imprese; d) realizzazione di progetti derivanti dal movimento delle cooperative, come fattore dinamico dello sviluppo economico e sociale; e) realizzazione di iniziative che prevedano l'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione ambientale e della preservazione dei rispettivi ecosistemi; f) realizzazione di progetti che prevedano lo scambio di tecnologie non contaminanti e di specifiche tecnologie per la protezione ambientale. 2. - Le Parti concordano sulla revisione periodica dei programmi congiunti destinati allo stimolo delle iniziative di cui al paragrafo precedente nonche' di quelle altre che esse considerino di mutuo beneficio per i due Paesi cosi' come dei mezzi per la loro attuazione.
Accordo- art. V
ARTICOLO V 1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di interesse comune che presentino livelli adeguati di redditivita' e ragionevoli garanzie di ripagamento dei capitali investiti. 2. Saranno altresi' considerati prioritari i progetti che possano apportare valuta mediante l'esportazione di tutta o parte della produzione da essi determinata.
Accordo- art. VI
ARTICOLO VI 1. La Parte italiana si adoperera' per sostenere l'esportazione di beni di investimento e relativi servizi nonche' di beni di consumo durevole attraverso: a) l'assicurazione per il credito all'esportazione; b) la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consen- sus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due governi. 2. Le Parti concordano sull'importante ruolo, per la promozione dello sviluppo economico, del cofinanziamento vincolato a crediti di organismi finanziari internazionali e regionali. 3. Le Parti concordano altresi' sull'opportunita' di utilizzare moderni strumenti come le operazioni di conversione del debito estero e altri strumenti analoghi, evitando possibili effetti interni negativi. 4. La Parte italiana favorira' gli investimenti produttivi in societa' miste italo-cilene nella misura in cui rientrino nella politica assicurativa italiana in materia.
Accordo- art. VII
ARTICOLO VII 1. Nel quadro dei rispettivi sistemi normativi le Parti si impegnano a garantire un trattamento giusto e paritario ai rispettivi investimenti pubblici e privati, non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso in base ad accordi bilaterali. 2. Sempre nel quadro dei rispettivi sistemi normativi tale trattamento comprendera' il rimpatrio degli utili e la possibilita' di disinvestimento nonche' la concessione, in caso di espropriazione, di un equo, immediato ed effettivo risarcimento. 3. Le Parti si impegnano ad iniziare, nel piu' breve tempo possibile, negoziati per giungere alla stipulazione di un accordo di promozione e di protezione degli investimenti. Fino a tale momento le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie che dovessero sorgere tra di loro e, nel caso di mancato componimento, di accordarsi su un meccanismo arbitrale.
Accordo- art. VIII
ARTICOLO VIII Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle risorse minerarie, ed in particolare del rame, promuoveranno intese tra loro e tra imprese pubbliche e private che abbiano presupposti di complementarieta' economica come, ad esempio, la formazione di imprese secondo la formula delle "joint ventures" ed ogni altra iniziativa utile a detta complementarieta'.
Accordo- art. IX
ARTICOLO IX 1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata preparazione delle risorse umane nei loro piani, programmi, progetti ed attivita' di cooperazione allo sviluppo. 2. La Parte italiana si impegna a fornire, nella misura del possibile, la cooperazione che la Parte cilena richieda in tale settore. 3. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adoperera' per facilitare la frequenza di laureati e ricercatori cileni a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Dette istituzioni definiranno in via preliminare le fonti di finanziamento e i meccanismi rispettivi.
Accordo- art. X
ARTICOLO X 1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttivita' dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad ogni settore di interesse comune, e senza nocumento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori: a) sviluppo sociale, specialmente nei settori dell'istruzione, della sanita', negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale; b) agroindustria; c) ambiente; d) industria del legno; e) pesca; f) industria mineraria; g) trasporti e telecomunicazioni; h) miglioramento della condizione della donna.
Accordo- art. XI
ARTICOLO XI 1. I meccanismi finanziari che fornira' la Parte italiana comprenderanno, a seconda dei casi sia i contributi a dono che i crediti di aiuto, secondo criteri stabiliti caso per caso. 2. I contributi a dono verranno concordati principalmente per iniziative di elevato contenuto sociale, mentre i crediti di aiuto saranno destinati soprattutto a favore di progetti produttivi, tenendo presente che le condizioni di loro utilizzazione non dovranno diminuire la redditivita' degli stessi. 3. La Parte italiana destinera' risorse finanziarie per la realizzazione di piani, programmi, progetti e attivita' di cooperazione allo sviluppo, sui quali le Parti abbiano espresso concorde avviso. 4. In ogni iniziativa sara' compresa una partecipazione cilena totale o parziale a copertura dei costi locali secondo le norme sulla Cooperazione allo Sviluppo vigenti in ambo i Paesi.
Accordo- art. XII
ARTICOLO XII 1. Le Parti utilizzeranno, oltre i meccanismi tradizionali come borse di studio, esperti e forniture, tutti i meccanismi che riterranno opportuni per la migliore riuscita della collaborazione allo sviluppo, come i seguenti: a) programmi periodici per la selezione e l'adeguata destinazione delle risorse disponibili per le iniziative di sviluppo nei settori sociali ed economici prioritari in Cile; b) contributi di parte italiana a progetti di solidarieta' ed investimento sociale che permettano di occuparsi d'urgenza della creazione e del mantenimento di infrastrutture e di servizi sociali di base, allo scopo di lenire i principali problemi di poverta' urbana e rurale; c) appoggio a programmi di credito per piccole e medie imprese e per cooperative; d) sviluppo di programmi integrati di cooperazione in settori di comune interesse che, per le loro caratteristiche, richiedono un intervento per lo sviluppo articolato della cooperazione economica delle due Parti; e) appoggio a progetti che ricomprendano nelle loro caratteristiche la costituzione di valore aggiunto alla produzione primaria o che contengano un potenziale di esportazione; f) appoggio a progetti che nella loro formulazione e realizzazione si informino all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, soprattutto in termini di utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di protezione dell'ambiente contro i rischi di compromissione. 2. Le Parti svilupperanno in Cile la costituzione di imprese miste mediante l'applicazione degli strumenti disponibili ed in particolare attraverso la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane, a parziale finanziamento delle loro quote di capitale di rischio in tali imprese. 3. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e favoriranno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.
Accordo- art. XIII
ARTICOLO XIII 1. Le due Parti si impegnano ad appoggiare e promuovere forme di collaborazione e attivita' nel settore scientifico e della tecnologia, nonche' progetti comuni di ricerca. 2. La Parte italiana si impegna a fornire gli strumenti per un supporto tecnologico alla struttura produttiva cilena, soprattutto alle piccole e medie imprese, con riferimento particolare alle iniziative collegate a prodotti di esportazione. 3. Le Parti si impegnano altresi' a facilitare programmi di cooperazione tra organismi statali ed Enti di ricerca dei due Paesi, sia in forma bilaterale che in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.
Accordo- art. XIV
ARTICOLO XIV Le due Parti inizieranno i negoziati per la stipulazione di un Accordo Culturale che preveda, tra l'altro, una maggiore diffusione della cultura e della lingua italiana in Cile e della cultura cilena in Italia cosi' come anche la promozione e la realizzazione di eventi culturali storici ed artistici nei due Paesi.
Accordo- art. XV
ARTICOLO XV Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi e una maggiore enfasi a quanto stabilito nel presente Accordo, le Parti intendono realizzare consultazioni periodiche, prendendo in particolare considerazione la possibilita' di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Cile, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.
Accordo- art. XVI
ARTICOLO XVI Nel corso delle predette consultazioni, oltre le questioni di carattere bilaterale, incluse quelle in applicazione del presente Accordo, verranno esaminati i temi politici ed economici di maggiore attualita' nel contesto mondiale. Attenzione particolare verra' conferita ai problemi della pace e dello sviluppo regionale, del debito estero e degli scambi internazionali, nonche' della lotta alla coltivazione, produzione, traffico e consumo di stupefacenti.
Accordo- art. XVII
ARTICOLO XVII Al fine delle indicazioni di priorita', della individuazione dei progetti e di una determinazione degli strumenti finanziari utilizzabili, nonche' per esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione tra i due Paesi, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato congiunto che si riunira' periodicamente. Esso sara' presieduto alternativamente da due alti funzionari designati dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sara' composto inoltre, per la Parte italiana, da rappresentati del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e del Commercio con l'Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la Parte cilena, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale e di altre istituzioni competenti.
Accordo- art. XVIII
ARTICOLO XVIII Il Governo cileno si impegna ad assicurare al personale tecnico inviato dal Governo italiano nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo lo stesso trattamento accordato all'analogo personale del "Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo".
Accordo- art. XIX
ARTICOLO XIX Il presente Accordo entrera' in vigore al momento nel quale le Parti si notifichino, attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali e di legislazione interna, ed avra' validita' quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima di ogni scadenza. L'Accordo restera' in vigore fino alla conclusione dei programmi e progetti in fase di esecuzione al momento della denuncia. In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno nelle relazioni reciproche ai principi contenuti nel medesimo, anche al fine di poter avviare quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo che siano nel frattempo attuabili.
Accordo- art. XX
ARTICOLO XX Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti ugualmente validi ed autentici. Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE Parte di provvedimento in formato grafico
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