LEGGE 18 agosto 1993, n. 338
Entrata in vigore della legge: 01/09/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, considerata l'importanza da entrambe attribuita alla cooperazione fra i due Paesi nel settore delle relazioni giuridiche, desiderose di regolamentare di comune accordo le questioni relative all'assistenza giudiziaria in materia civile hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Protezione giuridica 1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono, nel territorio dell'altra Parte, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte, per quanto attiene ai loro diritti personali e patrimoniali. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di accedere liberamente e senza ostacoli alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente, in materia di diritto civile, ivi compreso il diritto di famiglia, conformemente alla legislazione di quest'ultima Parte. Essi possono comparire in giudizio, formulare richieste e promuovere azioni giudiziarie alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'altra Parte contraente. 3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche aventi sede nel territorio di una Parte contraente e costituite conformemente alla legislazione in vigore in tale territorio.
Convenzione- art. 2
Articolo 2 Assistenza giudiziaria Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.
Convenzione- art. 3
Articolo 3 Ambito di applicazione dell'assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria comprende: a) l'esecuzione di commissioni rogatorie per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare la notifica e consegna di atti e documenti, l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti, l'invio di prove materiali e l'esecuzione di perizie, nonche' il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile; b) la trasmissione delle copie di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
Convenzione- art. 4
Articolo 4 Modalita' di comunicazione Per l'attuazione dell'assistenza giudiziaria, le autorita' delle due Parti contraenti comunicano fra loro, qualora la Convenzione non disponga altrimenti, per il tramite delle rispettive amministrazioni centrali, ossia, per la Repubblica italiana: il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Popolare di Bulgaria: il Ministero della Giustizia.
Convenzione- art. 5
Articolo 5 Contenuto delle commissioni rogatorie 1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto: a) il nome dell'autorita' richiedente: b) il nome dell'autorita' richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria; d) i nomi, gli indirizzi e la nazionalita' delle parti; e) i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle parti nel processo; f) l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione. 2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorita' richiedente.
Convenzione- art. 6
Articolo 6 Esecuzione delle commissione rogatorie 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorita' richiesta applica la propria legge. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta puo' applicare le norme processuali dell'altra Parte contraente, a condizione che queste non contrastino con i principi generali della sua legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta comunica a detta autorita', nonche' alle parti interessate, in tempo utile, la data ed il luogo dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' giudiziarie, le parti interessate ed i loro rappresentanti possono assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, a meno che cio' non sia contrario alla legislazione della Parte contraente richiesta. 3. Se l'autorita' indicata nella domanda non e' competente, la richiesta viene trasmessa all'autorita' competente. 4. L'autorita' richiesta adotta, per quanto possibile, le misure necessarie per individuare l'indirizzo, ove questo sia inesattamente indicato nella richiesta. 5. L'autorita' richiesta invia all'autorita' richiedente gli atti e i documenti assunti in esecuzione della commissione rogatoria. Se la commissione rogatoria non e' stata eseguita, l'autorita' richiesta invia tempestivamente i documenti e gli atti ricevuti e comunica all'autorita' richiedente i motivi che hanno impedito l'esecuzione. 6. La commissione rogatoria deve essere eseguita nel minor tempo possibile.
Convenzione- art. 7
Articolo 7 Inviolabilita' dei testimoni e dei periti 1. Il testimone o il perito che sia comparso davanti all'autorita' richiedente per essere stato citato dall'autorita' richiesta, non puo', quale che sia la sua nazionalita', essere perseguito, arrestato o assoggettato all'esecuzione di una pena nel territorio della Parte contraente richiedente per fatti commessi prima di aver varcato la frontiera di tale Parte. 2. L'inviolabilita' del testimone o del perito viene meno se questi non lascia il territorio della Parte contraente entro una settimana a partire dal giorno in cui l'autorita' richiedente gli comunica che la sua presenza non e' piu' necessaria. In questo periodo non viene compreso il tempo durante il quale il testimone o il perito non ha potuto abbandonare detto territorio per motivi indipendenti dalla sua volonta'.
Convenzione- art. 8
Articolo 8 Notifica di atti e documenti 1. L'autorita' richiesta provvede alla notifica di atti e documenti, se questi sono redatti nella sua lingua o corredati di una traduzione certificata conforme. Gli atti che non soddisfino a tali condizioni sono notificati al destinatario solo se questi accetta di riceverli. Per la notifica si applica la legge della Parte richiesta. 2. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo esatto del destinatario e la denominazione dell'atto e dei documenti. 3. L'autorita' richiesta e' tenuta a fornire la prova della notifica conformemente alle norme previste in materia dalla propria legge, indicando il nome della persona alla quale sono stati consegnati gli atti o documenti, il luogo e la data della notifica.
Convenzione- art. 9
Articolo 9 Notifica ai propri cittadini 1. Ogni Parte contraente puo' notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare. 2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.
Convenzione- art. 10
Articolo 10 Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
Convenzione- art. 11
Articolo 11 Spese 1. L'esecuzione della commissione rogatoria non puo' dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura. 2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennita' pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.
Convenzione- art. 12
Articolo 12 Scambio d'informazioni relative alla legislazione I Ministeri della Giustizia delle due Parti contraenti procedono, su richiesta, allo scambio reciproco delle informazioni giuridiche necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, nonche' di qualunque informazione relativa alla legislazione. Le richieste d'informazione e le risposte sono redatte nella lingua della Parte contraente richiesta.
Convenzione- art. 13
Articolo 13 Rifiuto di assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria e' rifiutata se la Parte contraente richiesta ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranita' e sicurezza o se sia contraria all'ordine pubblico.
Convenzione- art. 14
Articolo 14 Lingue 1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese. 2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.
Convenzione- art. 15
Articolo 15 Esenzione dalla "cautio judicatum solvi" Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una Parte contraente che compare davanti all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente non puo' essere imposta la "cautio judicatum solvi" in ragione della sua qualita' di straniero o di non residente o di non domiciliato nel territorio di tale Parte contraente.
Convenzione- art. 16
Articolo 16 Assistenza giudiziaria gratuita I cittadini di una Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte contraente, da tasse o spese di giustizia e godono delle altre agevolazioni e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di detta Parte contraente.
Convenzione- art. 17
Articolo 17 Rilascio dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita 1. I documenti relativi alla situazione personale, familiare e patrimoniale necessari per beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16 vengono rilasciati dalle autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio la persona interessata ha il proprio domicilio o residenza. 2. Se la persona che intende beneficiare delle agevolazioni previste non ha ne' il domicilio ne' la residenza sul territorio di una delle Parti contraenti, detti documenti potranno essere rilasciati dalla missione diplomatica o consolare del suo Stato. 3. L'autorita' competente per le decisioni relative alle agevolazioni di cui all'articolo 16 puo' richiedere ulteriori informazioni all'autorita' che ha rilasciato i suddetti documenti.
Convenzione- art. 18
Articolo 18 Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita Qualora un cittadino di una Parte contraente intende avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 16, puo' presentare la domanda sia all'autorita' dell'altra Parte contraente sia all'autorita' del proprio paese. In quest'ultimo caso, la domanda e i documenti vengono trasmessi all'autorita' competente dell'altra Parte contraente.
Convenzione- art. 19
Articolo 19 Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 1. Le sentenze pronunciate in materia civile sul territorio di una Parte contraente vengono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente se soddisfano le seguenti condizioni: a) la sentenza deve essere pronunciata da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 20; b) la parte soccombente e' comparsa o e' stata regolarmente citata, conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio e' stata pronunciata la sentenza; c) la sentenza e' passata in giudicato conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio essa e' stata pronunciata; d) la sentenza non contiene alcuna disposizione che possa arrecare pregiudizio alla sovranita' e la sicurezza o sia contraria all'ordine pubblico della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita; e) fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sulla stessa causa, non sia gia' stata pronunciata una sentenza passata in giudicato da un'autorita' giudiziaria della Parte contraente nella quale tale sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita; f) davanti ad un'autorita' giudiziaria della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita non e' pendente un procedimento fra le stesse parti e sullo stesso oggetto instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento e l'esecuzione. 2. Per "sentenza" ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni contenute in una sentenza in materia penale, relative al risarcimento dei danni derivanti da reato.
Convenzione- art. 20
Articolo 20 Competenza dell'autorita' giudiziaria 1. L'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e' considerata competente ai sensi dell'articolo 19, lettera "a" quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) alla data di presentazione della domanda il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; b) la vertenza riguarda l'attivita' di un'impresa o filiale di natura commerciale, industriale o altra, del convenuto che si trovi sul territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; c) in materia contrattuale l'obbligazione dedotta in giudizio, e' stata o deve essere eseguita sul territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; d) in materia di responsabilita' extracontrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato sul territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; e) in materia di obblighi alimentari, il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva il domicilio o la residenza sul territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la sentenza; f) il convenuto si era espressamente sottoposto alla competenza dell'autorita' giudiziaria di tale parte accettandone la competenza o si era difeso nel merito senza aver sollevato un'eccezione d'incompetenza, a condizione che cio' non sia in contrasto con la legge della Parte nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita. 2. Nel caso di controversie relative a diritti reali immobiliari, e' considerata competente ai sensi dell'art. 19, lettera a), esclusivamente l'autorita' giudiziaria della Parte contraente sul cui territorio si trova l'immobile. 3. In caso di controversie riguardanti la capacita' delle persone, e' considerata competente ai sensi dell'art. 19, lettera a), esclusivamente l'autorita' giudiziaria della Parte contraente della quale era cittadino la persona interessata alla data di presentazione dell'istanza.
Convenzione- art. 21
Articolo 21 Procedimento 1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza e' regolato dalla legge della Parte richiesta. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte. 3. Se la sentenza contiene piu' capi, l'esecuzione puo' essere concessa parzialmente.
Convenzione- art. 22
Articolo 22 Sentenze esecutive Le sentenze dell'autorita' giudiziaria di una Parte contraente, che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.
Convenzione- art. 23
Articolo 23 Richiesta di exequatur 1. La richiesta di exequatur deve essere corredata di: a) una copia della sentenza certificata conforme all'originale; b) una certificazione attestante che la sentenza e' passata in giudicato, qualora cio' non risulti espressamente nella sentenza; c) nel caso di sentenza pronunciata in contumacia, una copia della citazione certificata conforme o da un attestato che certifichi che il convenuto e' stato regolarmente citato, qualora cio' non risulti espressamente dalla sentenza. 2. Quando viene richiesta l'esecuzione di una sentenza, la domanda deve essere corredata di un attestato che certifichi che la sentenza e' esecutiva. 3. I documenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere corredati di una traduzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, e sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
Convenzione- art. 24
Articolo 24 Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento 1. Le transazioni concluse davanti alle autorita' giudiziarie di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte alle stesse condizioni e con le stesse modalita' stabilite dalla presente Convenzione per le sentenze. 2. La disposizione di cui al punto 1 si applica altresi' alle sentenze che riguardano esclusivamente le spese del procedimento.
Convenzione- art. 25
Articolo 25 Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali Le sentenze arbitrali pronunciate nel territorio di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte contraente in conformita' alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata il 10 giugno 1958 a New York.
Convenzione- art. 26
Articolo 26 Consegna di oggetti e trasferimento di somme Qualora, in esecuzione di una sentenza, oggetti o somme di denaro che si trovano sul territorio di una Parte contraente devono essere consegnati o trasferiti ad una persona che risiede nel territorio dell'altra Parte contraente, si applicano le disposizioni di procedura della Parte contraente nel territorio della quale si trovano i detti oggetti e somme.
Convenzione- art. 27
Articolo 27 Limiti di applicazione Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano: a) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie in materia di fallimento, concordato e procedure analoghe; b) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie pronunciate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione- art. 28
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