LEGGE 18 agosto 1993, n. 339
Entrata in vigore della legge: 01/09/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Conso
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, commerciali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati; Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per: a) "Legislazione doganale", l'insieme delle prescrizioni legali e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali; - all'entrata, all'uscita ed al deposito delle merci o dei capitali e mezzi di pagamento, - alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse, - alle misure di proibizione, di restrizione o di controllo nonche' alle prescrizioni sul controllo dei cambi, - nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette per il Regno del Marocco, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; d) "Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", di dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione di merci, con eccezione dei canoni ed imposizioni il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
Convenzione- art. 2
Articolo 2 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano mutualmente assistenza, nelle condizioni definite nella presente Convenzione, al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro legislazioni doganali.
Convenzione- art. 3
Articolo 3 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa indagine, nel quadro delle prescrizioni legali e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e tasse in particolare quella che e' in grado di facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
Convenzione- art. 4
Articolo 4 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci suscettibili di formare l'oggetto di un traffico illecito tra i loro rispettivi territori.
Convenzione- art. 5
Articolo 5 L'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta dell'altro, nel quadro della sua legislazione, e conformemente alle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su: a) - Gli spostamenti, in particolare all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate di darsi, occasionalmente o regolarmente, ad attivita' contrarie alla legislazione doganale dello Stato richiedente; b) - I movimenti sospetti delle merci e mezzi di pagamento segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, nel suo paese, di un importante traffico illecito; c) - I luoghi dove sono depositate merci che possono alimentare un importante traffico illecito nello Stato richiedente; d) - I mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nello Stato richiedente. I risultati di tale sorveglianza vengono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.
Convenzione- art. 6
Articolo 6 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni documento comprovante che merci esportate da uno Stato all'altro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale cui tali merci sono state vincolate.
Convenzione- art. 7
Articolo 7 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di processi verbali, rapporti o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una violazione alla legislazione doganale dell'uno o dell'altro Stato.
Convenzione- art. 8
Articolo 8 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano i nuovi mezzi o metodi di frode utilizzati. Si trasmettono le copie o gli estratti dei rapporti elaborati dai loro propri servizi di ricerca relativi ai procedimenti particolari che sono stati utilizzati.
Convenzione- art. 9
Articolo 9 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato fa procedere nel minor tempo possibile, nel quadro delle leggi e regolamenti in vigore nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone ricercate per infrazione alla legislazione doganale, di testimoni e di esperti. Comunica senza indugio i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
Convenzione- art. 10
Articolo 10 Su richiesta scritta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dello Stato richiesto notifica agli interessati o fa loro notificare da parte delle autorita' competenti, osservando le norme in vigore in quello Stato, gli atti o decisioni derivanti dalle autorita' amministrative e concernenti l'applicazione delle legislazioni doganali.
Convenzione- art. 11
Articolo 11 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle infrazioni alla legislazione doganale possono, sul territorio dell'altro Stato, previa l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale di questo Stato, assistere alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di quelle infrazioni, quando queste interessano la loro Amministrazione.
Convenzione- art. 12
Articolo 12 Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato si trovano sul territorio dell'altro Stato, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato della legislazione in vigore.
Convenzione- art. 13
Articolo 13 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dell'altro Stato autorizza i suoi agenti a deporre, nel limite fissato dell'autorizzazione data, innanzi ai tribunali o altre autorita' dell'altro Stato, in qualita' di testimoni o di esperti in materia doganale.
Convenzione- art. 14
Articolo 14 a) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono considerate come riservate e beneficiano della stessa protezione di quella accordata dalle legislazioni nazionali rispettive alle informazioni aventi la stessa natura. Possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione solamente se l'Amministrazione che le fornisce vi acconsente espressamente. b) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione possono essere utilizzate, sia nei processi verbali, rapporti e testimonianze, sia nel corso di procedimenti ed azioni giudiziarie innanzi alle autorita' amministrative o giudiziarie dell'altro Stato.
Convenzione- art. 15
Articolo 15 Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano disposizioni affinche' gli agenti dei loro servizi incaricati di prevenire, di ricercare o reprimere le infrazioni doganali abbiano rapporti personali e diretti al fine di scambiare informazioni.
Convenzione- art. 16
Articolo 16 Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranita', alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, puo' rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Convenzione- art. 17
Articolo 17 Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato presenti una richiesta di assistenza alla quale non potrebbe essa stessa dare seguito se la domanda le venisse presentata dall'altro Stato, segnala il fatto nell'esposizione della sua domanda. Lo Stato richiesto puo' liberamente decidere il seguito da dare a tale domanda.
Convenzione- art. 18
Articolo 18 L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali dei due Stati. Le modalita' di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali dei due Stati.
Convenzione- art. 19
Articoli 19 Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dall'applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennita' corrisposte agli agenti citati all'articolo 10 ed agli interpreti; indennita' che saranno a carico dello Stato o della Parte privata che avra' sollecitato la citazione degli agenti quali testimoni o esperti.
Convenzione- art. 20
Articolo 20 Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale dei due Stati, quale viene definito dalle loro rispettive legislazioni doganali.
Convenzione- art. 21
Articolo 21 Viene creata una commissione doganale mista italo-marocchina, composta dai Direttori Generali delle Dogane dei due Paesi, o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita' previa la richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione dei problemi posti dalla presente Convenzione.
Convenzione- art. 22
Articolo 22 La presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di produrre effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati.
Convenzione- art. 23
Articolo 23 Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sara' sanata per via diplomatica. Fatto a Roma il 4 ottobre 1988 in duplice originale, in lingua italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-Dichiarazione
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco per la Mutua Assistenza Amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, i due Plenipotenziari convengono quanto segue: nella Repubblica italiana l'espressione "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione" di cui all'art. 1, lett. d), comprende anche i prelievi agricoli, le restituzioni e tutti gli altri diritti all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti Organi comunitari. Roma, li 4 ottobre 1988 PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Parte di provvedimento in formato grafico
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