LEGGE 18 agosto 1993, n. 340

Type Legge
Publication 1993-08-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 01/09/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 178 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Conso

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli dei danni che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti, nonche' i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti rischiano di causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente, Tenendo presente la minaccia crescente derivante alla salute dell'uomo ed all'ambiente dalla complessita' crescente e dallo sviluppo della produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dai loro movimenti transfrontalieri, Tenendo altresi' presente che il modo piu' efficace di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dai pericoli rappresentati da questi rifiuti e' quello di ridurre al minimo la loro produzione dal punto di vista quantitativo e/o di rischio potenziale, Convinte che gli Stati dovrebbero adottare i necessari provvedimenti per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, nonche' i loro movimenti transfrontalieri ed il loro smaltimento sia compatibile con la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente in qualunque luogo tali rifiuti siano smaltiti, Notando che gli Stati dovrebbero vigilare affinche' il produttore adempia agli obblighi relativi al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in maniera compatibile con la protezione dell'ambiente, qualunque sia il luogo in cui essi sono smaltiti, Riconoscendo pienamente che ogni Stato possiede il diritto sovrano di vietare l'ingresso o lo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti di origine straniera nel suo territorio, Riconoscendo altresi' la tendenza crescente favorevole al divieto di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in altri Stati, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Convinte che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere smaltiti nello Stato nel quale sono stati prodotti, sempre che cio' sia compatibile con una gestione razionale ed efficace dal punto di vista ecologico; Consapevoli altresi' che i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti dallo Stato nel quale sono prodotti verso ogni altro Stato dovrebbero essere autorizzati solo se realizzati in condizioni che non presentano alcun rischio per la salute dell'uomo e l'ambiente e se sono conformi alle norme della presente Convenzione, Considerando che un maggiore controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti incoraggera' una gestione di tali rifiuti razionale dal punto di vista ecologico nonche' una riduzione del volume dei movimenti transfrontalieri corrispondenti, Convinte che gli Stati dovrebbero prendere provvedimenti per assicurare uno scambio adeguato di informazioni ed un controllo effettivo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed di altri rifiuti in provenienza e a destinazione di questi Stati, Notando che un certo numero di accordi internazionali e regionali vertono sulla questione della tutela e della preservazione dell'ambiente in caso di transito di merci a rischio, Tenendo conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e dei Principi del Cairo, relativi ad una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) nella sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle Raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci a rischio (formulate nel 1957 ed aggiornate ogni due anni), delle Raccomandazioni, dichiarazioni strumenti e regolamenti pertinenti adottati nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite nonche' dei lavori e studi effettuati da altre Organizzazioni internazionali e regionali, Consapevoli dello spirito, dei principi, degli scopi e delle funzioni della Carta mondiale della Natura adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua trentasettesima sessione (1982) come norma etica concernente la protezione dell'ambiente dell'uomo e la conservazione delle risorse naturali; Affermando che gli Stati sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi internazionali relativi alla protezione della salute dell'uomo ed alla protezione ed alla salvaguardia dell'ambiente e sono responsabili a questo proposito in conformita' con il diritto internazionale; Riconoscendo che, in caso di violazione sostanziale delle disposizioni della presente Convenzione o di ogni Protocollo ad essa relativo saranno applicate le disposizioni pertinenti del diritto internazionale dei trattati, Consapevoli della necessita' di continuare ad elaborare e ad applicare tecniche poco inquinanti e razionali dal punto di vista ecologico, nonche' misure di riciclaggio ed adeguati sistemi di manutenzione e di gestione in vista di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, Consapevoli altresi' del fatto che la comunita' internazionale e' sempre piu' preoccupata dalla necessita' di controllare rigorosamente i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dalla necessita' di ridurre per quanto possibile al minimo tali movimenti Preoccupati dal problema del traffico transfrontaliero illecito di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, Tenendo conto altresi' del fatto che i paesi in via di sviluppo hanno solo capacita' limitate in materia di gestione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, Riconoscendo che e' necessario promuovere il trasferimento, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti prodotti localmente in base alle Linee direttive del Cairo ed alla decisione 14/16 del Consiglio di Amministrazione dell'UNEP sulla promozione del trasferimento delle tecnologie di protezione dell'ambiente, Riconoscendo altresi' che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere trasportati in conformita' con le Convenzioni e le Raccomandazioni internazionali pertinenti, Convinte altresi' che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati solo se il trasporto e lo smaltimento finale di questi rifiuti sono razionali dal punto di vista ecologico, Determinate a proteggere mediante un severo controllo la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi che possono derivare dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo primo Portata della Convenzione 1. I rifiuti in appresso, che sono oggetto di movimenti transfrontalieri, saranno considerati come "rifiuti pericolosi" ai fini della presente Convenzione: a) I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso I, a meno che non possiedano nessuna delle caratteristiche indicate all'Annesso III; b) I rifiuti cui non si applicano le disposizioni del capoverso a) ma che sono definiti o considerati come a rischio dalla legislazione nazionale della Parte esportatrice, importatrice o di transito; 2. I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso II e che sono oggetto di movimenti transfrontalieri saranno considerati come "altri rifiuti" ai fini della presente Convenzione. 3. I rifiuti che, a causa della loro radioattivita', sono sottoposti ad altri sistemi di controllo internazionale, compresi strumenti internazionali che si applicano specificamente alle materie radioattive, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione. 4. I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave ed il cui scarico e' oggetto di un altro strumento internazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.

Convenzione- art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione; 1. Per "rifiuti" si intendono sostanze od oggetti che si smaltiscono, che si ha l'intento di smaltire o che si e' tenuti a smaltire, in virtu' delle norme del diritto interno; 2. Per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ovvero di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti di smaltimento; 3. Per "movimento transfrontaliero" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una zona appartenente alla competenza nazionale di uno Stato e destinati ad una zona appartenente alla competenza nazionale di un altro Stato, oppure che transitano su questa zona o su una zona che non dipende dalla competenza nazionale di alcun Stato oppure che transitano su questa zona, sempre che due Stati almeno siano interessati dal movimento; 4. Per "smaltimento" si intende ogni operazione prevista all'Annesso IV della presente Convenzione; 5. Per "sito o installazione concordata" si intende un sito o una installazione nella quale lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in virtu' di una autorizzazione o di una licenza di utilizzazione rilasciata da un'autorita' competente dello Stato nel quale si trovano il sito o l'installazione; 6. Per "Autorita' competente" si intende l'autorita' governativa designata da una Parte a ricevere nella zona geografica che potra' essere determinata dalla Parte, la notifica di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nonche' di tutte le informazioni relative ed a prendere posizione riguardo a questa notifica come previsto dall'articolo 6; 7. Per "corrispondente" si intende l'organismo di una Parte menzionato all'articolo 5, incaricato di ricevere le informazioni previste agli articoli 13 e 16 e di trasmetterle; 8. Per "gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti" si intendono tutti i provvedimenti pratici che consentono di assicurare che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti sono gestiti in maniera tale da garantire la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi che tali rifiuti potrebbero avere; 9. Per "zona appartenente alla giurisdizione nazionale di uno Stato" si intende ogni zona terrestre, marittima o aerea all'interno della quale uno Stato esercita la sua competenza amministrativa e regolamentare in conformita' con il diritto internazionale in materia di protezione della salute umana o dell'ambiente; 10. Per "Stato di esportazione" si intende ogni Parte nella quale si prevede l'avvio di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento; 11. Per "Stato d'importazione" si intende ogni Parte verso la quale e' previsto o nella quale ha luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per esservi smaltiti o caricati prima dello smaltimento in una zona che non appartiene alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato; 12. Per "Stato di transito" si intende ogni Stato diverso dallo Stato di esportazione o di importazione attraverso il quale e' previsto o ha avuto luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 13. Per "Stati interessati" si intendono le Parti che sono Stati di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, siano essi Parti o non Parti; 14. Per "persona" si intende ogni persona fisica o morale; 15. Per "esportatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 16. Per "importatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello stato d'importazione e che procede all'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 17. Per "trasportatore" si intende ogni persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti; 18. Per "produttore" si intende ogni persona la cui attivita' produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure se questa persona e' sconosciuta, la persona che detiene questi rifiuti e/o li controlla; 19. Per "smaltitore" si intende ogni persona alla quale sono spediti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che effettua lo smaltimento di tali rifiuti; 20. Per "Organizzazione d'integrazione politica o economica" si intende ogni Organizzazione costituita da Stati sovrani ai quali gli Stati membri hanno conferito competenza nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che e' stata debitamente autorizzata in conformita' con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare approvare o confermare formalmente la Convenzione o ad aderirvi; 21. Per "traffico illecito" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti come precisato nell'articolo 9.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi 1. Ciascuna delle Parti informa il Segretariato della Convenzione entro sei mesi dopo essere divenuta Parte della Convenzione, riguardo ai rifiuti diversi da quelli indicati negli Annessi I e II che sono considerati o definiti come pericolosi dalla sua legislazione nazionale, nonche' riguardo ad ogni altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento transfrontaliero applicabili a questi rifiuti; 2. Ciascuna delle Parti informa successivamente il Segretariato di ogni modifica importante delle informazioni da essa comunicate in applicazione del paragrafo 1; 3. Il Segretariato informa immediatamente tutte le Parti delle informazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2; 4. Le Parti sono tenute a porre a disposizione dei loro esportatori le informazioni che sono loro comunicate dal Segretariato in applicazione del paragrafo 3.

Convenzione- art. 4

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