LEGGE 18 agosto 1993, n. 341

Type Legge
Publication 1993-08-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 01/09/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.400.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Conso

Convenzione- art. 1

CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE FRODI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA * * * * * Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei loro rispettivi Paesi; Considerando che e' importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali: Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale; sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per: a) "Legislazione doganale", le disposizioni legali e regolamentari applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'entrata, all'uscita ed alla sosta delle merci, ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento, - alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse, - al controllo delle misure di proibizione e di restrizione nonche' dei cambi, - alle disposizioni concernenti la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane, Ministero delle Finanze per la Repubblica tunisina, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a); c) Infrazione doganale, ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; d) "Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", di dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazioni o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci.

Convenzione- art. 2

Articolo 2 Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutualmente assistenza, secondo le modalita' e condizioni definite dalla presente Convenzione, al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 Su domanda dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su: a) - gli spostamenti e piu' particolarmente, all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate o conosciute nello Stato richiedente di darsi abitualmente o professionalmente ad attivita' contrarie alla legislazione doganale; b) - i movimenti sospetti delle merci segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, a destinazione del suo territorio, di un importante traffico in violazione della sua legislazione doganale; c) - i luoghi dove sono depositate, in quantita' inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragioni per ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio; d) - i veicoli, imbarcazioni, aeronavi o altri mezzi di trasporto riguardo i quali lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Convenzione- art. 4

Articolo 4 1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano: a) spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono concernente: - le operazioni irregolari constatate o progettate e che presentino o paiono presentare carattere fraudolento nei confronti della legislazione doganale dell'altro Stato; - i nuovi mezzi o metodi per commettere infrazioni doganali; - le categorie di merci note come facenti oggetto di un traffico fraudolento all'importazione, all'esportazione o al transito; - le persone, veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettate di darsi ovvero di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali; b) su domanda scritta e quanto prima possibile, ogni informazione: - derivante da documenti doganali concernenti gli scambi di merci tra i due Stati facenti o che possono fare oggetto di un traffico fraudolento nei confronti della legislazione doganale dello Stato richiedente, eventualmente sotto forma di copie debitamente certificate o autenticate dei detti documenti; - che possa servire a scoprire infrazioni alla legislazione doganale dello Stato richiedente. 2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinche' funzionari dei loro servizi, principalmente o specialmente incaricati della ricerca siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati. 3. Una lista di funzionari appositamente designati per il ricevimento delle comunicazioni, sara' notificata all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.

Convenzione- art. 5

Articolo 5 Per facilitare la repressione delle infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati e nella misura ammessa dalla legislazione dei due Stati, ciascuna Amministrazione doganale procede, a richiesta dell'altra Amministazione doganale, a inchieste o a ricerche, all'audizione delle persone sospette e dei testimoni e notifica i risultati di queste iniziative all'Amministrazione richiedente.

Convenzione- art. 6

Articolo 6 Le Amministrazioni doganali dei due Stati possono fare stato, a titolo di prova, delle informazioni ricevute e dei documenti prodotti alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze quanto nel caso di procedure e procedimenti innanzi ai tribunali.

Convenzione- art. 7

Articolo 7 Le Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si trasmettono spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di rapporti, processi verbali, o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una infrazione alla legislazione doganale dell'una o dell'altra Parte.

Convenzione- art. 8

Articolo 8 1. Le informazioni, i documenti e gli altri elementi di informazione ottenuti non possono essere utilizzati che per gli scopi della presente Convenzione. Essi possono essere utilizzati ad altri scopi solo se l'Amministrazione doganale che li ha comunicati vi consenta espressamente. 2. Le informazioni, i documenti e gli altri elementi di informazione, di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.

Convenzione- art. 9

Articolo 9 Allorche' una semplice deposizione scritta non e' sufficiente e se l'Amministrazione doganale di una delle due Parti contraenti lo richiede, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente autorizza i suoi agenti, nella misura del possibile, a deporre innanzi ai Tribunali trovantisi nel territorio della Parte contrente richiedente, in qualita' di testimoni od esperti, in una causa concernente un'infrazione doganale. La domanda di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' l'agente dovra' deporre. L'Amministrazione doganale della Parte contraente che accetta la domanda precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovrebbero mantenere la loro deposizione.

Convenzione- art. 10

Articolo 10 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, competenti per la ricerca delle infrazioni alla legislazione doganale, possono, sul territorio dell'altra Parte contraente, previo assenso dell'Amministrazione doganale di questa Parte contraente, assistere alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni, quando queste interessano la prima Amministrazione.

Convenzione- art. 11

Articolo 11 Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti della Amministrazione doganale di una Parte contraente si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte contraente della legislazione in vigore.

Convenzione- art. 12

Articolo 12 Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dalla applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennita' corrisposte agli agenti di cui all'art. 9 ed agli interpreti, che sono a carico dello Stato o della Parte privata.

Convenzione- art. 13

Articolo 13 Le Amministrazioni doganali dei due Stati non sono tenute ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui questa sia tale da portare pregiudizio all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali del loro Stato, od implichino la violazione del segreto industriale, commerciale o professionale.

Convenzione- art. 14

Articolo 14 1. Nessuna richiesta di assistenza puo' essere formulata se l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente non e' in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Convenzione- art. 15

Articolo 15 Le modalita' di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali dei due Stati contraenti. A tal fine e' creata una commissione mista dei rappresentanti delle Amministrazioni doganali dei due Stati, incaricata di esaminare i problemi posti dall'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione- art. 16

Articolo 16 Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale della Repubblica italiana, quale viene definito dal Testo Unico italiano delle disposizioni in materia doganale e sul territorio doganale della Repubblica tunisina quale viene definito dal Codice tunisino delle Dogane.

Convenzione- art. 17

Articolo 17 La presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di produrre effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti contraenti.

Convenzione- art. 18

Articolo 18 Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sara' sanata per via diplomatica. Fatto a Roma il 21 aprile 1989, in due esemplari, in lingua italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA TUNISINA Parte di provvedimento in formato grafico

Processo verbale

PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE SVOLTASI A ROMA IL 21 APRILE 1989 TRA I CAPI DELLE AMMINISTRAZIONI DOGANALI DELL'ITALIA E DELLA TUNISIA. ** Il 21 aprile 1989 a Roma, presso la sede del Ministero delle Finanze, delle Dogane e delle Imposte Indirette, il Direttore Generale delle Dogane italiane, Dr. Giovambattista Cantiello, ed il Direttore Generale delle Dogane Tunisine, Signor. Brahim Jamaleddine, muniti dei pieni poteri dei rispettivi Governi, hanno proceduto alla firma della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali. In tale occasione, la Parte tunisina ha preso atto che per la Parte italiana, l'espressione "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione" di cui all'art. 1, lettera d), comprende anche i prelievi agricoli, le restituzioni ed ogni altro diritto all'importazione ed all'esportazione di competenza degli Istituti comunitari. La lista dei partecipanti e' in annesso. Alla riunione ha partecipato altresi' il Signor Hichem ABDELLAH, consigliere commerciale dell'Ambasciata della Repubblica Tunisina. Il Direttore Generale Il Direttore Generale delle Dogane Italiane delle Dogane Tunisine

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