LEGGE 9 agosto 1993, n. 328

Type Legge
Publication 1993-08-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29-8-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione medesima.

Art. 3

1.L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".

Art. 4

1.L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 5

1.L'articolo 648-ter del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 6

1.All'articolo 724 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".

Art. 7

1.Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".

Art. 8

1.All'articolo 733 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato".

Art. 9

1.Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 735-bis. - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2".

Art. 10

1.Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo".

Art. 11

1.Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro. 2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata: a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti; b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725. 5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3. 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro".

Art. 12

1.All'articolo 745 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro".

Art. 13

1.La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione e' rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.

Art. 14

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Convenzione- art. 1

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una maggiore unita' fra i suoi membri; Convinti della necessita' di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della societa'; Considerando che la lotta contro la grande criminalita', che costituisce sempre piu' un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale; Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati; Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso puo' consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo; b. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonche' documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprieta' o altri diritti sui predetti beni; c. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati; d. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorita' giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o piu' reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene; e. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 di questa Convenzione.

Convenzione- art. 2

Articolo 2 - Confisca 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 - Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonche' di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.

Convenzione- art. 4

Articolo 4 - Speciali poteri e tecniche di investigazione 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per conferire alle proprie autorita' giudiziarie o alle altre competenti autorita' il potere di ordinare che documenti bancari, finanziari e commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di porre in essere gli atti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potra' rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario. 2. Ciascuna Parte studia l'adozione di tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di impiegare speciali tecniche investigative che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonche' la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti di monitoraggio, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati ed ordini di produrre determinati documenti.

Convenzione- art. 5

Articolo 5 - Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

Convenzione- art. 6

Articolo 6 - Reati di riciclaggio 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislavite e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto e' commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, nonche' dei diritti di proprieta' e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti beni sono proventi; e, salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o la cospirazione allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonche' l'assistenza, la facilitazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 2. Al fine dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a. e' irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto; b. puo' prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato presupposto; c. la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti come elementi dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 3. Ciascuna Parte puo' adottare tutte le misure che ritiene necessarie per prevedere come reati, secondo la propria legge interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in uno o in tutti i seguenti casi: a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi; b. quando l'autore ha agito al fine di profitto; c. quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento di ulteriori attivita' criminali. 4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali reati specificati nella dichiarazione.

Convenzione- art. 7

Articolo 7 - Principi generali e misure per la cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura piu' ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi. 2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste: a. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonche' di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi; b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera (a) che precede.

Convenzione- art. 8

Articolo 8 - Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la piu' ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.

Convenzione- art. 9

Articolo 9 - Esecuzione dell'assistenza L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformita' con tale legge, e, nella misura con essa non incompatibile, secondo le procedure specificate nella richiesta.

Convenzione- art. 10

Articolo 10 - Informazioni spontanee Senza con cio' pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, puo' trasmettere ad un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedimenti, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Convenzione- art. 11

Articolo 11 - Obbligo di adottare misure provvisorie 1. A richiesta di un'altra Parte che abbia istituito un procedimento penale o un procedimento per fini di confisca, ciascuna Parte adotta le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta. 2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai beni che formino oggetto della richiesta o che potrebbero soddisfare la stessa.

Convenzione- art. 12

Articolo 12 - Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformita' con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta. 2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile, la Parte richiesta da' alla Parte richiedente la possibilita' di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.

Convenzione- art. 13

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