DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;
Vista la prima approvazione dello schema del testo del presente decreto legislativo in data 25 giugno 1993 da parte del Consiglio dei Ministri;
Uditi i pareri resi, a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, in data 5 agosto 1993 e da quella del Senato della Repubblica, in data 3 agosto 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 settembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. In un prossimo fascicolo della Gazzetta Ufficiale si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, corredato delle relative note.
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