DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Type Decreto legislativo
Publication 1993-09-01
Ultimo aggiornamento 2027-01-11
State In force
Source Normattiva
articles 386
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9.Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

((

9-bis.I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.))

Art. 87

Opposizioni allo stato passivo

1.Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

2.L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale ((del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali)). Si applica ((l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza)). ((93)) ((96)) ((104))

3.Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.

5.Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

Art. 88

((Esecutivita' delle sentenze))

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).

((

3.Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

))

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).

Art. 89

Insinuazioni tardive

1.Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. ((Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.)) ((65))

Art. 90

Liquidazione dell'attivo

1.I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.((In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.)) ((65))

((2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parita' di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorita'.))

((, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87))

((65))

3.I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

4.Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Art. 91

Restituzioni e riparti

1.I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. (93) (96) (104)

2.Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3.I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. (93) (96) (104)

4.I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita', possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili. (65)

5.Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6.Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7.Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8.La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

9.Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10.Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11.Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica ((conservativa con l'obiettivo)) di minimizzazione del rischio.

11-bis.Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

Art. 92

Adempimenti finali

1.Liquidato l'attivo , o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. (65)

2.I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (65)

3.Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

4.Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 91.

5.Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91, comma 7.

6.Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali, relative alla cancellazione della societa' ed al deposito dei libri sociali.

7.La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

8.Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 ((, 5)) e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonche' quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento. (65)

9.I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali. (65)

Art. 92-bis

(( (Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti).))

((

1.Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma 6.

2.L'autorita' di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.

4.Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorita' rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita' di risoluzione ai sensi del presente comma.

5.Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita' di risoluzione.

6.

Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.))

((65))

Art. 93

Concordato di liquidazione

1.In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi ((dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza)), con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale ((del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)). La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. ((93)) ((96)) ((104))

2.La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. (65)

3.L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati ((dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza)). (65) ((93)) ((96)) ((104))

4.La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme di pubblicita'.

5.Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6.Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e' pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica ((l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza)). (65) ((93)) ((96)) ((104))

7.Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

Art. 94

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

1.I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2.Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.

3.Si applicano ((l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza)) e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo. (65) ((93)) ((96)) ((104))

Art. 95

Succursali di banche ((di Stato terzo))

1.Alle succursali di banche ((di Stato terzo)) si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e ((dall'articolo 58-sexies, nonche')) dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.

((Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario))

Art. 95-bis

Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione

1.I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

1-bis.Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.

2.I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

2-bis.Quando e' esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)), le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso.

Art. 95-ter

Deroghe

4.In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5.Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e' pendente.

6.Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Art. 95-quater

Collaborazione tra autorita'

1.Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)), la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2.La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea.

2-bis.Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)).

Art. 95-quinquies

Pubblicita' e informazione agli aventi diritto

1.((I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa)) adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2.Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita' di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonche' le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3.Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4.I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5.Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee prevista nel comma 1.

Art. 95-sexies

(( Norme di attuazione ))

((

1.La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

))

Art. 95-septies

Applicazione

1.Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di ((risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa)), nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari ((o della Banca centrale europea)) adottati dopo il 5 maggio 2004.

((Sezione IV Sistemi di garanzia dei depositanti))

Art. 96

(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia).

1.Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

1-bis.I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.

2.Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3.Le succursali di banche ((di Stato terzo)) autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

4.I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione.

5.La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.

Art. 96.1

(( (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia).))

((

1.I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2.In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4.

4.Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.

5.La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.

))

Art. 96.2

(( (Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse).))

((

1.Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.

2.I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.

3.Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato.

4.La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

5.I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.

6.La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

7.Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.

))

Art. 96-bis

Interventi

1-sexies.Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

Art. 96-bis.1

(Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile)

1.Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa , secondo quanto previsto dalla Sezione III ((, o della banca per la quale e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01)), relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

3.L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), e' pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite e' adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.

Art. 96-bis.2

(Modalita' del rimborso dei depositi)

01.(( Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia' adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.))

1.Il rimborso e' effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1 ((, ovvero del provvedimento di cui al comma 01)), senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso e' effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto e' denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato e' quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1 ((, ovvero del provvedimento di cui al comma 01)). (68)

3.In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, e' sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attivita' illecite, il sistema di garanzia puo' sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).

4.Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento ((di cui al comma 01 o di quello)) di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza e' impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.

5.I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei ((rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza)) di cui all'articolo 91, comma1-bis, lettera b), numero 2).

Art. 96-bis.3

(Obblighi dei sistemi di garanzia)

2.I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).

3.Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e) ((, e del comma 4)). (68)

3-bis.Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilita' dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 96-bis.4

(( (Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia). ))

((

1.I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.

))

Art. 96-ter

(Poteri della Banca d'Italia) 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti: a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche ((di Stato terzo)) sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3; d) definisce le procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi; f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del sistema; g) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione. 2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.

Art. 96-quater

(( (Esclusione).))

((

1.Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2.L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.

3.Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

4.La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

))

Art. 96-quater.1

(( (Prestiti fra sistemi di garanzia).))

((

3.Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

))

Art. 96-quater.2

(( (Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti).))

((

3.I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

4.I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo o se vi e' una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia puo' deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo' fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

))

Art. 96-quater.3

(( (Adesione ad altro sistema di garanzia).))

((

1.Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne da' comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.

2.Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca e' stata esclusa da un sistema di garanzia.

3.Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione.

))

Art. 96-quater.4

(((Interventi finanziati su base volontaria). ))

((

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalita' concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.

))

Art. 96-quinquies

Liquidazione ordinaria

1.Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2.Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3.L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' bancaria ((a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1)). La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

4.Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.

((Sezione V Liquidazione volontaria))

Art. 97

Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza ((, determinandone il relativo compenso a carico della societa')). ((65))

2.Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2.

3.La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. (2)

((Sezione V-bis Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato))

Art. 97-bis

Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato

1.Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.

2.In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3.La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia puo' proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4.Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5.Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o ((di Stato terzo)).

Capo II GRUPPO BANCARIO Sezione I Capogruppo

Art. 98

Amministrazione straordinaria

1.Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

3.L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (65)

4.I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5.I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al gruppo.

6.I commissari possono richiedere alle societa' del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7.Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

8.La Banca d'Italia puo' disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicita', dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.

8-bis.Il presente articolo si applica anche alle societa' indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.

8-ter.((I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle societa' italiane indicate all'articolo 69.1.))

Art. 98-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181))

Art. 99

Liquidazione coatta amministrativa

1.Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo ((italiana)) si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2.La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo ((italiana)), oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita'.

3.I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

4.Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.

5.Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori. (93) (96) (104)

((5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e, nel caso delle societa' indicate all'articolo 69.2, alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.))

Art. 99-bis

((Liquidazione ordinaria))

((

1.Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2.Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3.L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

4.Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.

5.Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l'articolo 97.

6.Il presente articolo si applica anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.

))

Sezione II Societa' del gruppo

Art. 100

Amministrazione straordinaria

1.Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.

2.((Quando presso una societa' del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria.)) Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3.Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4.La durata dell'amministrazione straordinaria e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.

5.Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

Art. 101

Liquidazione coatta amministrativa

((

1.Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.

))

2.Quando presso societa' del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3.Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.

Art. 102

Procedure proprie delle singole societa'

1.Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le societa' del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili ((, fermo restando l'articolo 102-bis)). Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

Art. 102-bis

((Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa))

((

1.Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa' italiane del gruppo, diverse dalle societa' strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.

))

Sezione III Disposizioni comuni

Art. 103

Organi delle procedure

1.Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa' appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2.Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa', a cagione della propria qualita' di commissario di altra societa' del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3.Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 104

Competenze giurisdizionali

1.((Quando la capogruppo italiana)) sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. (93) (96) (104)

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.

Art. 105

Gruppi e societa' non iscritti all'albo

1.Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa' per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto ((dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3)).

Art. 105-bis

(Cooperazione tra autorita')

2.La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorita' competente per la vigilanza di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

3.Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita' del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE.

4.L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le societa' del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea e' disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.

5.La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

Art. 105-ter

(Commissari in temporaneo affiancamento)

1.Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, ((di una delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2)) e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

TITOLO V SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO ((Capo I - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO))

Art. 106

Albo degli intermediari finanziari

1.L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. (37) (38)((54))

Art. 107

Autorizzazione

2.La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3.La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo. (37) (38)

Art. 108

Vigilanza

1.La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3-bis.La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali ((...)).

4.Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

4-bis.La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-ter.Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali ((...)) e al loro personale.

5.La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali ((...)) e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6.Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.

Art. 109

Vigilanza consolidata

1.La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

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