DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 373
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1 gennaio 1993 iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa. Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni del rapporto di lavoro per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile, prevista dai singoli ordinamenti. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione.
2.I criteri di cui al comma 1 trovano applicazione per la determinazione del reddito pensionabile dei lavoratori autonomi, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, che, successivamente a tale data, hanno iniziato l'attività lavorativa con conseguente iscrizione alla relativa gestione previdenziale dell'INPS.
3.Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, rispettivamente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione.
4.Per i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, occupati successivamente al 31 dicembre 1992 ed iscritti alla relativa gestione pensionistica, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto fissato nella misura di 1900.
5.Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e per gli iscritti all'INPGI, il valore percentuale di cui al comma 2 è stabilito nella misura del 10 per cento. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 35 per cento del numero di anni coperti di contribuzione.
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